Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35878 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a VEROLANUOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con o senza rinvio del provvedimento impugnato.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME, anche NOME sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 19 febbraio 2024, in riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Roma, assolveva COGNOME NOME dal reato di bancarott fraudolenta documentale (capo A), riqualificava quanto a COGNOME NOME il capo A i bancarotta semplice ed infine riqualificava per entrambi gli imputati il capo B) in banca preferenziale di cui all’art. 216, comma terzo, R.D. n. 267/1942, condannando il COGNOME a pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed il COGNOME alla pena di anni uno e mesi quatt reclusione.
In particolare, quanto al capo A) i giudici di merito – dopo aver assolto il COGNOME, p consegnato le scritture al nuovo amministratore – riqualificavano nei confronti del Mi l’originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice, no avendo aggiornato e tenuto regolarmente le scritture contabili.
Per la Corte di appello – relativamente al capo B (originaria contestazione di bancaro per distrazione) – COGNOME NOMENOME NOME amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE. settembre 2016 al 28 dicembre 2017, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data maggio 2021, e COGNOME NOME, in qualità di amministratore unico della fallita RAGIONE_SOCIALE dal 28 dicembre 2017 sino alla dichiarazione di fallimento, avevano effett un pagamento pari ad euro 50.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE – connesso all’attività società, trattandosi della restituzione di un indebito oggettivo – a discapito di altri pr dovendosi escludere che il pagamento era diretto a salvaguardare l’attività imprenditori (che era inesistente) ovvero diretto ad evitare il fallimento, tenuto conto dell’esistenza debiti di consistenza maggiore.
Infine, l’attività istruttoria aveva appurato il sistematico inadempimento RAGIONE_SOCIALE obblig fiscali e previdenziali (Capo C), senza poter riconoscere rilevanza alcuna ai tentati ripianamento della situazione debitoria, trattandosi di condotte posteriori rispetto ai prec inadempimenti dolosi.
Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei loro difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.
2.1. Con il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME contesta l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 585, comma 4, 603, comma 2, cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello acquisito la consulenza di parte relativi allegati, in quanto elementi sopravvenuti rispetto alla sentenza del G capitolino.
2.2. Con il secondo motivo si contesta l’inosservanza o erronea applicazione degli art 2033 cod. civ., 111 bis L. fall., nonché dell’art. 192 cod. proc. pen.
In particolare, l’attività istruttoria aveva appurato che la RAGIONE_SOCIALE aveva pa erroneamente in eccesso alla RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 50.000,00, sicché se la RAGIONE_SOCIALE avesse dovuto far valere detto credito in sede fallimentare, avrebb dovuto proporre azione di indebito oggettivo.
In altri termini, si era in presenza di un credito preducibile da soddisfare prioritaria.
Sotto altro aspetto, il COGNOME non aveva chiesto la restituzione della somma, giacch bonifico avente ad oggetto la restituzione dell’indebito è stato effettuato dal Min favore della RAGIONE_SOCIALE amministrata da COGNOME NOME (con codice fisca CODICE_FISCALE), mentre la società amministrata dal ricorrente, sebbene avente lo stesso nome aveva differente codice fiscale (CODICE_FISCALE).
2.3. Con il terzo motivo si contesta l’inosservanza o erronea applicazione degli art bis D.Igs. n. 432/1997, 19 d.P.R. n. 602/1973 e 2, comma 11, d.l. n. 338/1989, conv. I I. n. 389/1989, per non avere la Corte di appello tenuto conto della possibilità conce dagli enti pubblici di rateizzare le imposte.
In particolare, il ricorrente osserva come dalla documentazione bancaria dall’interrogatorio del COGNOME era emerso che il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte era stato determinato dalla sopraggiunta mancanza di liquidità della società, essendosi altr attivato al parziale pagamento di quanto concesso in rateizzazione dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE. Tali circostanze erano incompatibili con il dolo richiesto dal reato conte
Il difensore di fiducia di COGNOME NOME ha proposto due motivi di ricor
3.1. Con il primo motivo si contesta l’inosservanza o erronea applicazione della leg penale nonché la mancanza, contraddittorietà e comunque manifesta illogicità della motivazione in relazione alla bancarotta preferenziale.
In particolare, l’attività istruttoria aveva appurato che la RAGIONE_SOCIALE aveva pa erroneamente in eccesso alla RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 50.000,00, sicché se la RAGIONE_SOCIALE avesse dovuto far valere detto credito in sede fallimentare, avreb dovuto proporre azione di indebito oggettivo.
In altri termini, si era in presenza di un credito preducibile da soddisfare prioritaria ai sensi dell’art. 111 bis L. Fall.
Sotto altro aspetto, il COGNOME non aveva chiesto la restituzione della somma, giacch bonifico avente ad oggetto la restituzione dell’indebito è stato effettuato dal Min favore della RAGIONE_SOCIALE amministrata da COGNOME NOME (con codice fisca CODICE_FISCALE), mentre la società amministrata dal ricorrente, sebbene avente lo stesso nome aveva differente codice fiscale (CODICE_FISCALE).
3.2. Con il secondo motivo si contesta l’inosservanza o erronea applicazione degli art 81 e 163 cod. pen.
In particolare, la Corte di appello aveva illegittimamente operato l’aumento di pe avendo applicato l’art. 81 cod. pen. in luogo dell’art. 219, comma 2, L. Fall.
Da tale premessa, il ricorrente evidenzia come la rideterminazione della pena ne minimi edittali avrebbe consentito la concessione del beneficio della sospensio condizionale (pur a fronte della precedente condanna a mesi otto di reclusione erroneamente revocata dalla Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in quanto esso è stato determinato in misura illegal risultando fondato -esclusivamente in ordine a tale punto – il secondo motivo di rico proposto dal COGNOME.
Il primo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME è infondato.
Secondo la giurisprudenza gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la dis dei motivi nuovi di cui all’art. 585 cod. proc. pen., comma 4, con la conseguenza c l’obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difen sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le quest devolute con l’impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076-01).
Inoltre, i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, ess necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli origi (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783).
In altri termini i motivi nuovi a sostegno dell’impugnazione, previsti dall’art. 5 proc. pen., comma 4 devono consistere in un’ulteriore illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di dir degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice del gravame, per sempre nei limiti dei capi e dei punti della decisione che sono stati ogg dell’impugnazione originaria; inoltre, i suddetti motivi devono avere ad oggetto argomenti nuovi e diversi idonei a chiarire meglio, eventualmente sotto altri aspetti una diversa prospettiva, il contenuto e la portata di quelli già presentati.
Tuttavia, nel caso di specie la parte non ha specificamente indicato quali dati deci siano stati sottratti al controllo della Corte di Appello, in relazione all’omessa acquisizio relazione del proprio consulente.
Per quanto concerne il secondo profilo di doglianza, vero è che, in tem di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui ai co (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) (rinnovazione ex officio) dell’art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazion positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma 3) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell’ipotesi di cu al citato art. 603, comma 2 al contrario, è richiesta la prova, negativa, della man superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, oppost necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedent articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di pr grado (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D. e altro, Rv. 269334).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di evidenziare c mentre nell’ipotesi di cui all’art. 603 cod. proc. pen., comma 1 la rinnovazio subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezion che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l’incombente processuale rich rivesta carattere di decisività, nell’ipotesi disciplinata dal comma 2, invece, il g tenuto a disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla o manifestamente superflue o irrilevanti, che si desume dall’art. 495, comma 1, cod. proc pen., che richiama la regola generale stabilita dall’art. 190, comma 1, cod. proc. (Sez. 1, n. 43380 del 13/09/2022, Basile, Rv. 283742; Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017 D., Rv. 269334; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657). L’assunzione di dette prove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve quindi esser vagliata dal giudice di appello sotto il solo profilo dell’utilità processuale e non inv quello della loro indispensabilità o assoluta necessità (Sez. 3, n. 42965 del 10/06/2015 Rv. 265200), tenuto conto che, per comune insegnamento, l’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. tutela il diritto alla prova che non sia stato esercitato o per forza maggiore o sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la relativa ammissione, ritualmen richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giud (Sez. 6, n. 7197 6 del 10/12/2003, COGNOME, Rv. 228462; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/200 COGNOME, Rv. 226977).
La rinnovazione del dibattimento in appello costituisce, pertanto, esercizio del pot discrezionale del giudice dell’impugnazione il cui giudizio al riguardo è sottra sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato.
Fermo restando che il controllo affidato alla Corte di cassazione non può mai esser svolto sulla concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da acquisire, me d esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (ex multis Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, COGNOME, Rv. 283522; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, COGNOME, Rv. 269373), il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimental comunque sindacabile quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordi alla responsabilità (più di recente Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589; Sez. n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257741); anzi, la decisione sul punto può essere motivata anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e no bisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep 2014, COGNOME, Rv. 259893; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Se la richiesta di rinnovazione ha ad oggetto l’acquisizione di dati e valutazioni richiedono specifiche competenze tecniche nelle forme della perizia ai sensi dell’art. cod. proc. pen. o della consulenza di parte ai sensi dell’art. 225 cod. proc. pen. suo rigetto e quindi la mancata assunzione della prova non può costituire motivo di ricorso
cassazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto né la pe né la consulenza tecnica, per il loro contenuto eminentemente valutativo ed espressione di discrezionalità tecnica, rientrano tra le prove decisive a discarico, cui si ri quest’ultima diposizione attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. ( U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936; Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casa’, Rv. 284058-02).
Ciò premesso, il coerente percorso motivazionale seguito dai Giudici del merito rende adeguata spiegazione circa la mancata ammissione dei testi, di cui è stata sollecita l’audizione in quanto sopravvenuti dopo il primo giudizio.
Al riguardo, infatti (cfr. in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), si è r che gli elementi di prova acquisiti al processo e, in particolare, la produzione document fossero ampiamente sufficienti per poter formulare un giudizio, ritenendo quindi non necessario l’audizione dei nuovi testimoni oltre che all’esame del AVV_NOTAIO COGNOME.
In tal senso, pertanto, l’irrilevanza dei mezzi istruttori, che di per sé non sar stati in grado di aggiungere alcunché, si impone comunque con evidenza e in grado di vincere la contraria presunzione fissata nei termini di cui supra.
Il secondo motivo proposto dal COGNOME ed il primo proposto da COGNOME NOME, possono essere trattati congiuntamente, in quanto propongono le stesse doglianze, sono infondati.
Come noto, la bancarotta preferenziale, sul piano oggettivo, richiede la violazi della par condicio creditorum nella procedura fallimentare e, sul piano soggettivo, la ricorrenza della forma peculiare del dolo, costituito dalla volontà di recare un vantagg creditore (o ai creditori) soddisfatto, con l’accettazione dell’eventualità di un dan altri, finalità che deve risultare primario interesse perseguito dal debitore. In concl il dolo della bancarotta preferenziale non è configurabile nel caso in il pagamento effettuato in favore del creditore o dei creditori soddisfatti sia volto esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditorial risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile 5, n. 31168 del 20/05/2009, Rv. 244490; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Rv. 262904).
Orbene, il motivo di ricorso con il NOME si evidenzia che il bonifico avente ad ogg la restituzione dell’indebito era stato effettuato dal COGNOME in favore della RAGIONE_SOCIALE amministrata da COGNOME NOME NOMEcon codice fiscale CODICE_FISCALE), mentre la società amministrata dal COGNOME, sebbene avente lo stesso nome aveva differente codice fiscale (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, è inammissibile perché proposto per la prima volta innanzi a questa Corte (nell’atto di appello questa doglianza non è stata agitata).
La condotta contestata agli imputati integra gli estremi della bancarotta preferenzi atteso che, in sostanza, i ricorrenti hanno anteposto il credito della RAGIONE_SOCIALE quelli della massa fallimentare, trattandosi di un credito esigibile nel corso della vi società.
Invero, richiamando quanto in precedenza riferito sul delitto di bancarot preferenziale, la Corte di appello ha reso una decisione assolutamente in linea con principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. Incontestata, sotto il oggettivo, la violazione della par condicio creditorum, in quanto in una situazione di crisi economica, la società fallita aveva proceduto, tra il 16 gennaio 2018, al pagamento del somma di euro 50.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE (trattandosi, a detta d ricorrenti della restituzione di un indebito oggettivo), resta del tutto indimostrat pagamento così effettuato fosse volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia de attività sociale o imprenditoriale della RAGIONE_SOCIALE
Irrilevante l’eccezione volta ad evidenziare che si era in presenza di un cred preducibile da soddisfare in via prioritaria ai sensi dell’art. 111 bis L. Fall., giacch RAGIONE_SOCIALE aveva pagato erroneamente in eccesso alla RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 50.000,00, sicché se la RAGIONE_SOCIALE avesse dovuto far valere detto credito in sed fallimentare, avrebbe dovuto proporre azione di indebito oggettivo.
Invero, anche per i crediti prededucibili è necessari che l’attivo sia presumibilmente sufficiente, fermo restando che il relativo pagamento deve essere sempre autorizzato dal giudice delegato ovvero dal comitato dei creditori, sicché la restituzione effettuat RAGIONE_SOCIALE ha pur sempre violato la par condicio creditorum.
I ricorrenti, con la propria condotta, hanno alterato l’ordine, stabilito dalla l soddisfazione dei creditori, con la conseguenza che le risorse disponibili avrebbero dovu essere paritariamente ripartite tra gli aventi diritto e non essere concentrate solo s di loro.
Nel caso di specie, gli imputati hanno provveduto al pagamento di crediti privilegi pur in presenza del concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale sarebbero rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento de quo.
Né come correttamente rilevato dal giudice di merito tale pagamento era volto, in vi esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale di modo risultato di evitare il fallimento potesse ritenersi più che ragionevolmente perseguibile, gi è risultato che la società amministrata dai ricorrenti non era più operativa.
Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE
Si ritiene corretta applicazione del principio la qualificazione di operazione dolosa al protratto, esteso e sistematico inadempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni contributive, c aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenzia rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 d 25/09/2014, Rv. 261684; conf. tra le altre, Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 201 Rv. 270046; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492).
La condotta di cagionamento del fallimento con operazioni dolose è fattispecie a dol generico, in cui rileva, cioè, la coscienza e volontà RAGIONE_SOCIALE operazioni; nella banca impropria, nell’ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti
immediato depauperamento della società, la condotta di reato è, cioè, configurabil quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell’ele soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282396).
La Corte di appello ha correttamente affermato che l’imputato poteva ragionevolmente prevedere che potesse derivare il fallimento, anche in ragione dell’inevitabile ca sanzionatorio, proprio per l’ampiezza del fenomeno e per la sua sistematicità, che, fatto, ha caratterizzato un ampio arco temporale (cfr. sul punto, Sez. V, n. 15281 del novembre 2016, dep. 2017, Rv. 270046), senza che potesse attribuirsi rilevanza al tentativo di procedere alla rateizzazione del debito ed al successivo pagamento dell singole rate, trattandosi di condotta postuma volta a porre rimedio al preceden sistematico omesso pagamento dei debiti previdenziali e tributari.
6. Il secondo motivo proposto dal COGNOME è fondato.
Va ricordato preliminarmente che l’art. 219, comma 2, n. 1, L. fall. prevede che pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1.) se il colpevole ha commesso p fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati”, che la giurispru Sezioni Unite ha letto come un caso di cumulo giuridico che deroga ai principi ordina della continuazione di cui all’art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P proc. Loy, Rv. 249655: in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di u pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le st mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219 secondo, n. 1, L. fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo stru una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare discip della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen.).
La continuazione fallimentare comporta, infatti, l’assoggettamento del secondo fatt di bancarotta, unificato nel cumulo giuridico, alle regole di calcolo della pena proprie aggravanti (Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182; Sez. 5, n. 50349 de 22/10/2014, COGNOME, Rv.261346).
6.1. Nel caso di specie, si è in presenza ad una pluralità di fatti di bancarott determina l’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. Fall., posto che la pluralità di fatti di bancarotta è realizzata nell’ambito del procedura concorsuale (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 2009, Rv. 242547), a nulla rilevando che si tratti di fattispecie disomogenee (Sez. 5, n. 637 del 18/02/1992 18992401, che ha riconosciuto l’operatività dell’aggravante anche nell’ipotesi commissione di fatti di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale).
Pertanto, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla c.d. continuazione fallimentare deve applicarsi anche l’art. 69 cod. pen., sicché nelle ipotesi in cui contestualmente riconosciute uno o più attenuanti, la stessa deve essere posta i
comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l’aumento previsto dall’art. 219 L. Fall. (Sez. 5, n. 21036 del 17/04/2013, Rv. 255146).
Come si è detto, la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continua fallimentare di cui all’art. 219, comma 2,R.D. n. 267 del 1942, n. 1 NOME circosta aggravante, ne comporta l’assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostan attenuanti e conseguentemente, ove si affermi la responsabilità dell’imputato, se sia st ritenuta la prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante d all’art. 219, comma 2 n. 1, L. Fall., non deve essere applicato un aumento di pena per g ulteriori reati).
Orbene, nel caso di specie, la Corte di appello dopo aver concesso le circostanze attenuati generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, determinato la pena base, procedendo poi agli aumenti per le ulteriori contestazioni.
Infine, deve precisarsi che raccoglimento del ricorso per cassazione proposto d uno dei coimputati per l’errata applicazione dei criteri sul calcolo della pena è estensib coimputati, concorrenti nel medesimo reato, che non l’abbiano proposto ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il motivo di impugnazione non ha natura strettamente personal (Sez. 2 n. 7977 del 25/01/2024, PG C/ Nicosia Antonino, Rv. 286002).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio pe nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricors Così deciso in Roma il 09/07/2024
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Il Presiden