Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25028 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME, tramite patrocinatore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Torino del 18 ottobre 2023, che, in parziale riforma de sentenza del Tribunale collegiale di Torino, esclusa nel dispositivo l’aggravante del dan patrimoniale di rilevante gravità (invece ritenuta sussistente nella motivazione), ritenut
continuazione con i reati di cui alla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino del 18 ott 2005, irrevocabile il 5 ottobre 2006, considerata più grave l’imputazione contestata co riferimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – ed oggetto dell’attuale impugnazione – e tenuto conto della previsione di cui all’art. 81 comma 4 cod. pen. per la recidiva contestata (specifi reiterata ed infra-quinquennale), ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni 6 e mesi di reclusione. Al COGNOME è stato contestato il delitto di cui agli artt. 216 comma 2 n. 1, 21 comma 1 L.F. per aver distratto, in qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 18 ottobre 2002, un immobile sito in COGNOME, acquistato con risorse società poi fallita da NOME, sua moglie, nel 1999 e da lei rivenduto – quanto a nuda proprietà, alla RAGIONE_SOCIALE da lei amministrata e, quanto al diritto di abitazione, a se medesima – con un contratto definitivo successivo al RAGIONE_SOCIALE e destinat all’abitazione dell’imputato e della sua famiglia; il capo d’imputazione reca l’indicaz dell’immobile come “apparentemente” divenuto di proprietà della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME, ma “di pertinenza del patrimonio sociale”; e per avere, i relazione ad esso, dapprima rilasciato, tramite la consorte, a favore della curatela RAGIONE_SOCIALE (e della curatela del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel frattempo intervenuto) procur irrevocabile a vendere l’immobile, al fine di consentire di destinare il prezzo incassat soddisfacimento dei creditori dei due fallimenti, e, poi, sempre in concorso con la consor NOME (prosciolta per prescrizione), illegittimamente revocato la procura medesima.
La data dell’imputazione è quella del 5 febbraio 2009, data della revoca delle procure special irrevocabili. Si tratta dunque di una contestazione di bancarotta post-fallimentare.
1.2. Risulta dalla sentenza di primo grado che nel periodo tra il luglio 1998 e il marzo 19 furono eseguiti numerosi prelevamenti di denaro dai conti correnti della società; una parte de denaro è stata utilizzata dal COGNOME per l’acquisto di una villa unifamiliare a COGNOME; in d luglio 1998 NOME e il padre dell’imputato, NOME, hanno stipulato un contratto preliminare di acquisto dell’immobile con la RAGIONE_SOCIALE per il prezzo di 470 milioni di vecchie lire; si è dunque accertato che, in corrispondenza delle usc dai conti correnti della società poi fallita, l’importo di lire 202 milioni è stato dirot RAGIONE_SOCIALE; in data 21 ottobre 1999 NOME ha formalmente acquistato il bene immobile con contratto definitivo; il 26 ottobre 2004 – dunque dopo RAGIONE_SOCIALE della società RAGIONE_SOCIALE – NOME ha venduto la nuda proprietà dell’immobile alla RAGIONE_SOCIALE , riservando a sé il diritto di abitazione. Dopo il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, riconducibile al COGNOME NOME quale amministratore di fatto, la Procura della Repubblica ha esercitato l’azione penale ne confronti dell’imputato in relazione a diverse condotte di bancarotta per distrazione commesse nella veste di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, le cui curatele si son costituite parte civile.
In data 5 ottobre 2005 – e dopo che l’immobile di COGNOME era stato sequestrato con decret del G.I.P. di Torino in data 23 maggio 2005 in relazione alla commissione dei reati fallimenta attribuiti a COGNOME – l’attuale ricorrente ha presentato ai curatori dei due fallimenti una p transattiva, accolta, avente per oggetto l’acquisizione, da parte delle procedure concorsual della villa in questione, a titolo di ristoro del danno cagionato ai rispettivi creditori.
NOME – quale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE e in proprio – a questo punto, ha conferito ai curatori dei fallimenti due procure speciali irrevocabili, di cui vendere l’immobile e l’altra a rinunciare al diritto di abitazione, procure che la medesima inopinatamente revocato nel febbraio 2009, dopo che i curatori avevano a loro volta revocato la costituzione di parte civile nel processo penale instaurato nei confronti del COGNOME e dopo ch pubblico ministero aveva concordato la pena (con la pronuncia di sentenza ex art. 444 c.p.p. del 18 ottobre 2005, irrevocabile il 5 ottobre 2006) con la difesa dell’imputato medesimo nell’ambito del suddetto processo penale, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.
Merita di essere aggiunto che nelle more i Fallimenti si erano adoperati per la vendi dell’immobile, tanto che proprio in data 9 febbraio 2009 davanti al delegato alla vendit dr.COGNOME, sono state raccolte le offerte, la più vantaggiosa delle quali, formulata da COGNOME, era ammontata ad euro 366.000; il giorno successivo i curatori hanno scoperto che il 5 febbraio precedente la moglie dell’imputato aveva revocato le procure, così inibendo la definizione della procedura di aggiudicazione al potenziale acquirente. A seguito di esposto presentato dai curatori, l’immobile è stato sottoposto nuovamente a sequestro preventivo con decreto del G.I.P. di Torino del 18 marzo 2009, confermato dal Tribunale del riesame. Anche in sede civile è stato ordinato dal Tribunale di Torino il sequestro conservativo del b immobile, datato 8 aprile 2009, sino alla concorrenza del prezzo della potenziale aggiudicazione in sede di vendita forzata. Successivamente, la signora COGNOME ha rilasciato ulteriori due procure speciali ai curatori dei fallimenti, che questa volta hanno decis intestarsi l’immobile e venderlo, come poi avvenuto a favore di tale COGNOME per il prezzo di eu 298.000.
2.11 ricorso si è affidato a 4 motivi, qui richiamati nei limiti di stretta necessità di cui al comma 1 cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 216 I.f. , illogicità e contradditt della motivazione.
Le sentenze di merito hanno affermato – non che sarebbe stato distratto l’immobile di COGNOME ma – che oggetto della bancarotta fraudolenta patrimoniale sarebbe un diritto d credito o un’azione volta al recupero del bene rientrante nell’attivo fallimentare; second difensore – testuale – “il momento genetico del diritto di credito a favore delle proced sarebbe rappresentato dalla “scrittura transattiva tra le parti, che mai ha perso efficacia, da essere il presupposto del decreto di sequestro conservativo concesso inaudita altera parte dal Tribunale civile di Torino in data 8 aprile 2005”. Tale sequestro, disposto in sede civil
revoca delle procure avvenuta – avrebbe certificato l’esistenza di un diritto di credito d erano titolari i Fallimenti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; mentre, contraddittoriament sentenze penali individuerebbero “in quello stesso diritto di credito l’oggetto della distraz certificandone ipso facto la fuoriuscita dal patrimonio dei Fallimenti medesimi a seguito del revoca del potere di rappresentanza a favore dei Curatori”.
2.2.11 secondo motivo ha lamentato errata applicazione della legge processuale penale in relazione al divieto del “ne bis in idem”.
La sentenza delle Sezioni Unite Loy n. 2011 ha chiarito che la preclusione del giudicato non può essere estesa a condotte di bancarotta ancora sub judice che siano “altre e distinte” rispetto a quelle già giudicate con riferimento alla medesima procedura concorsuale; pertanto, la condotta di distrazione, con riferimento al medesimo RAGIONE_SOCIALE, rimane unica e non consentirebbe un nuovo esercizio dell’azione penale per “un ulteriore atto riconducibile al medesima attività distrattiva” già oggetto di sentenza definitiva. In altre parole, la con contestata nell’ambito del presente procedimento penale coinciderebbe con quella del capo D/1 dell’imputazione della sentenza di patteggiamento n. 1566/05 irrevocabile il 5 ottobre 2006 avente ad oggetto la distrazione di denari della RAGIONE_SOCIALE PC.
2.3.11 terzo motivo si è soffermato sul vizio di erronea applicazione della legge penale co riferimento all’istituto della c.d. continuazione fallimentare e alla disciplina de continuato, con l’effetto d’irrogazione di una pena illegale.
Sempre in base ai principi di diritto della sentenza delle Sezioni Unite Loy, le condott bancarotta riferibili al medesimo RAGIONE_SOCIALE danno luogo ad un concorso di reati, unificati, a fini sanzionatori, nel cumulo giuridico di cui all’art. 219 comma 2 n. 1 I.f.., che prevede disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria del reato continuato ma che, sul pi formale, integra una circostanza aggravante. Il giudice di merito avrebbe individuato – testua – come “violazione più grave una porzione di reato a condotta plurima”, che avrebbe dovuto essere unificata quoad poenam con gli altri fatti di bancarotta già oggetto del citato giudicat e, di conseguenza, non avrebbe potuto e dovuto procedere ad aumento di pena, in quanto nel giudizio definito con il patteggiamento – le attenuanti generiche erano state riten prevalenti rispetto all’aggravante in questione. In definitiva, sarebbe stata comminata un pena illegale, fondata illegittimamente sull’applicazione della regola ordinaria di cui all’a cpv. cod. pen..
2.4.11 quarto motivo ha dedotto vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione del regime di cui all’art. 219 cpv. n. 1 L.F. ,all’individuazione del reato più grave ex art. 8 cod. pen. “anche con specifico riferimento alla aggravante del rilevante danno ritenuta in par motiva ed esclusa nel dispositivo” ed in relazione alla determinazione della pena per mancata indicazione dei singoli aumenti per ciascuno dei reati posti in continuazione; ed inosservanza della legge penale con riferimento all’applicazione della recidiva, con irrogazione di pe illegale. La sentenza delle Sezioni Unite “Pizzato” – così si legge nel motivo di ricorso – avre imposto la determinazione, motivata, di ogni singolo aumento, sulla pena base, per i reati-
satellite. La sentenza impugnata, invece, ha in primo luogo affermato erroneamente che la sentenza del 2005 avrebbe individuato la violazione più grave nei fatti di bancarotta relativ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE PC; ha comunque indicato nel reato di bancarotta oggetto del procedimento penale sub judice la violazione più grave senza motivarlo; ha illogicamente motivato la sussistenza dell’aggravante del danno di rilevante gravità, valorizzando l’entità del dann oggetto del procedimento definito col patteggiamento e non ha considerato che le attenuanti generiche in tale sede concesse hanno azzerato gli effetti di quella aggravante; ha contraddittoriamente affermato la ricorrenza dell’aggravante medesima in parte motiva, comunque non tenendone conto ai sensi dell’art. 63 comma 4 cod. pen., e l’ha poi esclusa nel dispositivo. Quanto alla recidiva, la sentenza impugnata – nonostante la richiesta di esclusion dell’aggravante stessa, formulata con l’ultimo motivo di appello – non ha considerat l’estinzione di ogni effetto penale “di tutti i provvedimenti di condanna subiti dal antecedentemente ai fatti” oggetto della sentenza, in parte perché attinenti a rea depenalizzati, in parte perché gli effetti penali sarebbero stati dichiarati estinti pe positivo dell’affidamento in prova.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel complesso infondato.
1.11 primo motivo di censura non è consentito dalla legge ed è, in ogni caso, manifestamente infondato.
Come emerge dalle sentenze di merito – che, in doppia conforme sulla responsabilità, formano un unico corpo argomentativo al quale il collegio può attingere – il comportamento illeci globalmente contestato all’imputato nel presente processo ha comportato il drenaggio delle disponibilità patrimoniali della fallita attraverso – contestualmente – il dirottamento, da correnti della RAGIONE_SOCIALE, di risorse liquide per l’ammontare di 202 milioni di vecchie li in favore della RAGIONE_SOCIALE e il distacco dell’immobile di COGNOME (da ritenersi divenuto “di pertinenza del patrimonio sociale”) in capo a NOME quest’ultima – dopo il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE – ha significativamente ceduto, con lo scopo di sottrarlo alle azioni recuperatorie della curatela, la nuda proprietà del bene alla RAGIONE_SOCIALE , trattenendo il diritto di abitazione. L’immobile, nel fratt vincolato da un decreto di sequestro preventivo del G.I.P. presso il Tribunale di Torino del 2 maggio 2005 nell’ambito del procedimento penale instaurato nei confronti del COGNOME e del coniuge, è stato offerto dall’imputato alle curatele dei fallimenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a tito di ristoro dei danni cagionati ai creditori e, in virtù di un accordo transattivo (che tr prevedeva, come poi avvenuto, la revoca della costituzione di parte civile delle procedure
concorsuali nel contesto del giudizio penale instaurato nei confronti del COGNOME), ha condotto formalizzazione delle procure notarili a vendere, rilasciate ai curatori dei fallimenti. E l’ottenimento, da parte dell’imputato, dell’applicazione della pena con la sentenza del Tribuna di Torino del 18 ottobre 2005, irrevocabile il 5 ottobre 2006, con il riconoscimento d attenuanti generiche ed una volta attivata la procedura per la vendita dell’immobile da par dei curatori con l’individuazione di un potenziale acquirente, la COGNOME, inopinatamente, h revocato la procura in data 5 febbraio 2009, così definitivamente sottraendo il cespite a procedure concorsuali. A seguito di un esposto presentato dalla curatela del RAGIONE_SOCIALE, l’immobile, nel contempo dissequestrato, è stato nuovamente sottoposto a misura cautelare reale.
Tale perspicua ed univoca sequenza storica evidenzia dunque, sotto un primo profilo, come la ragione di ricorso sia stata per la prima volta sollevata con il ricorso per cassazione, cos precipitare nell’alveo dell’inammissibilità genetica di cui all’art. 606 comma 3 cod. proc. perché violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. Questi ultimi, invero, si e limitati a contestare la riconducibilità al reato di bancarotta del comportamento ten dall’imputato e dalla COGNOME, sul presupposto secondo il quale il bene immobile non sarebbe mai transitato nel patrimonio della fallita perché rimasto di proprietà della RAGIONE_SOCIALE e dunque estraneo alla lesione della garanzia dei creditori della fallita, mentre ricorso per cassazione – si è sostenuto, con deduzione inedita, che i diritti di credito nas dalla “scrittura transattiva tra le parti” – ed esistenti nei confronti di “RAGIONE_SOCIALE” – non sarebbero mai stati altrove dirottati perché oggetto “d decreto di sequestro conservativo concesso inaudita altera parte dal Tribunale civile di Torin in data 8 aprile 2005, confermato con ordinanza del 30 aprile 2009”.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, del resto, COGNOME «deve ritenersi sistematicamente non consentita (e non soltanto per le violazioni di legge, per le quali v l’art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimi riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possib vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiama nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concret giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE un RAGIONE_SOCIALE punto RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ipotesi RAGIONE_SOCIALE inficiato RAGIONE_SOCIALE dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sa indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo inevitabile difetto di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisi oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costitu oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma sian
richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368).
Sotto altro profilo, del tutto inconcludenti e fuori fuoco si palesano le osservazioni difensive pretenderebbero di escludere la sussistenza della condotta distrattiva in presenza di un sequestro conservativo disposto in sede civile, in verità intervenuto nell’aprile 2009 – e non 2005 – nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, alla quale si è inteso inibire di disporre dell’immobile ad ulteriore detrimento delle aspettative dei creditori della società fallit pregiudicati dalle variegate condotte illecite precedentemente consumate dall’imputato unitamente alla moglie, diluite nel tempo e confluite nella revoca delle procure special vendere del febbraio 2009.
2.11 secondo motivo si rivela infondato.
Proprio le argomentazioni traibili dai principi di diritto enunciati da Sez. U n.21039 27/01/2011, COGNOME, impropriamente richiamate dall’atto di ricorso a sostegno della fondatezza della doglianza, consentono di affermare che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si ha pluralità di reati laddove le singole condotte, riconducibili alle azioni tipiche previs singole fattispecie incriminatrici – versandosi nell’ambito di un modello di incriminazione a norme, ma anche di una disposizione a più fattispecie alternative e fungibili – siano disti sul piano ontologico, psicologico e funzionale e abbiano a oggetto beni specifici differenti; si ha, invece, pluralità di reati nel caso in cui le condotte previste dall’art. 216 legg realizzate con più atti, siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue (cfr. anche , in continuità, sez.5, n. 17799 del 01/04/2022, COGNOME, Ry.283253; sez.5, n. 13382 del 03/11/2020, COGNOME, Rv. 281031). Nel caso di specie, per quanto sopra osservato, l’operazione distrattiva oggetto dell’imputazione, riconducibile ricorrente nella veste, non in discussione, di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, s presenta peculiare, ontologicamente autonoma e strutturalmente complessa, plasticamente differente e distinta rispetto alle condotte oggetto della sentenza irrevocabile di cui all’ar cod. proc. pen. genericamente citata nel ricorso, perché il comportamento delittuoso, dolosamente preordinato secondo le articolate proposizioni delle sentenze del duplice grado (cfr. ad es. pag. 4 e 5 sentenza impugnata, pagg. 7-8 sentenza di primo grado), è stato protratto sino alla revoca delle procure del 5 febbraio 2009, atti notarili che avevano genera e comunque riconosciuto un diritto di credito in capo alle curatele dei fallimenti come effe della stipulazione del contratto di transazione di cui all’art. 1965 cod. civ. (pag.5 e sentenza di primo grado, pagg. 3-5 sentenza di appello); tale negozio giuridico ha prodotto un potenziale effetto novativo reso non tempestivamente conseguibile a causa della revoca del mandato in rem propriam conferito ai curatori dei fallimenti, che ha certamente pregiudicato il
soddisfacimento dei rispettivi creditori. COGNOME E’ in proposito condivisibile indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrazione o l’occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale, rient tali diritti nel patrimonio dell’imprenditore fallito (sez. 5, n. 12946 del 25/02/2020, 278887); e le componenti attive, suscettibili di distrazione, che ricadono nella massa d RAGIONE_SOCIALE, sono anche quelle che pervengono alla curatela dopo l’inizio della procedura, norma dell’art. 42 della legge fallimentare all’epoca vigente.
3.Le riflessioni declinate a riguardo del secondo motivo si riverberano sul giudizio infondatezza del terzo motivo. E’ invero evidente che, una volta cristallizzata l’identità ed indipendenza fattuale del rea bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare – oggetto del presente giudizio rispetto alle altre fattispecie già sanzionate dalla decisione di applicazione della patteggiata, il riconoscimento dell’identità del disegno criminoso tra i reati possa comport un aumento della pena in virtù di quanto disposto dall’art. 219 comma 2 n. 1 L.F. a riguard della c.d. continuazione fallimentare atipica – riferita al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE PC ed al fallim di COGNOME – ed ai sensi dell’art. 81 comma 2 cod. pen. per quanto concerne i reati d bancarotta fraudolenta, relativi ai fallimenti delle altre società (RAGIONE_SOCIALE,RAGIONE_SOCIALE), ritenuti integrati con quella sentenza, in adesione al consolidato orientament giurisprudenziale secondo cui nel caso di singole ed autonome dichiarazioni di RAGIONE_SOCIALE, plurime condotte illecite realizzano un’ipotesi di concorso di reati con applicazione del cumu materiale delle pene o, se sussistente, del vincolo della continuazione (sez.5, n. 31408 de 04/06/2004, COGNOME, Rv. 229277; sez.5, n. 8452 del 15/06/1984, COGNOME, Rv. 166058). Quanto, poi, al rilievo che si è appuntato sull’avvenuto riconoscimento, con la ratifica patteggiamento, delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante di cui all’art. 219 comma 2 n. 1 L.F. – per inferirne l’impossibilità di operare un aggravam di pena a tale titolo – è sufficiente osservare che l’applicazione della continuazione tra oggetto del giudizio e quelli della sentenza del G.I.P. di Torino del 18 ottobre 2005 ha garan una soluzione unitaria ampiamente favorevole al reo (sez. U n. 3286 del 27/11/2008, COGNOME, in motivazione; sez. U n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653) e – in concreto – non ha conteggiato alcun aumento di pena in applicazione dell’art. 219 cpv. n. 1 L.F., poiché alla pe di tre anni, per l’ipotesi base, ha aggiunto esclusivamente l’aumento per la recidiva e que minimo di un terzo, obbligatorio per la continuazione in caso di affermata recidiva qualifica di cui all’art. 81 comma 4 cod. pen.. E ancora, l’aumento di pena previsto per i reati satel determinato con la sentenza oggetto del ricorso (anni 1 e mesi 8), non è superiore a quello disposto con la sentenza irrevocabile di patteggiamento del 18/10/2005 (pag. 13), pari a complessivi anni 2 e non vìola, pertanto, il divieto della reformatio in peius (sez.3, n. 13725 del 15/11/2018, Ferrigno, Rv. 275187). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.11 quarto motivo di ricorso è in parte inammissibile per difetto d’interesse e in parte consentito e comunque manifestamente infondato.
4.1.In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non sussiste l’interesse a ricorrere cassazione qualora il dispositivo sia conforme alla richiesta della parte (sez.1, n. 13399 05/02/2020, Ricci, Rv. 278936), di tal che l’avvenuta esclusione – nel dispositivo del sentenza impugnata – della circostanza aggravante di cui all’art. 219 comma 1 L.F. – di cu peraltro non si è tenuto conto nel calcolo della pena comminata, come ammesso nel corpo del ricorso per cassazione – rende insussistente l’interesse a lamentare la relativa criticità.
Parimenti in carenza di interesse oltre che prive di pregio, sono le doglianze afferenti a presunta, erronea individuazione del reato più grave sul quale applicare la pena base prevista per la continuazione e la mancata specificazione dei singoli aumenti relativi ai reati-satellite sentenza impugnata ha stimato come reato più grave quello oggetto del suo scrutinio rispetto ai reati di bancarotta fraudolenta giudicati con la sentenza di patteggiamento (pag.6) e ne h enunciato, in concreto, le ragioni, esaltando il diniego delle attenuanti generiche e l’incid della recidiva nella determinazione del trattamento sanzionatorio; è tuttavia dirimente rilev che, nel calcolo, la decisione impugnata è partita da una pena base di molto inferiore peraltro rispondente al minimo assoluto di quella prevista per il delitto di bancaro fraudolenta di cui all’art. 216 I.f. – rispetto a quella della decisione irrevocabile dell’accordo, con intuibili riflessi sulla ricorrenza di uno specifico ed effettivo interesse rimozione (Sez. U n. 6624 del 27/10/2011, COGNOME, Rv.251693); ed a riguardo dell’aumento di pena previsto per la continuazione, la pronuncia della Corte territoriale ha incrementato suddetta pena base (pena minima di tre anni, correttamente già aumentata ad anni cinque per effetto della recidiva, cfr. sez. 2, n. 44366 del 26/11/2010, COGNOME, Rv. 249062) del minimo a sua volta invalicabile, di cui all’art. 81 comma 4 cod. pen., che stabilisce che in ca recidiva reiterata l’aumento della quantità di pena (per i reati-satellite) non possa comunq essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2.La porzione del motivo di ricorso che si è doluta del riconoscimento della recidiva non ricevibile, dal momento che l’atto di gravame ne aveva censurato i presupposti sotto il profi della valutazione del reato sub judice come manifestazione della pericolosità sociale propria dell’istituto della recidivianza (statuita da uno specifico punto della sentenza del primo giud e non con riferimento alla legittimità della contestazione dell’aggravante ad effetto speciale rapporto con l’estinzione degli effetti penali dei pregiudizi emergenti dal certificat casellario, di tal che la sua inedita prospettazione la destina ab origine all’inammissibilità, ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. In ogni caso, la deduzione è pure manifestamente infondata, poiché i numerosi precedenti penali dell’imputato, antecedenti alla commissione del reato de quo, non sono affatto tutti relativi a reati depenalizzati o connotati dall’esito pos dell’affidamento in prova (cfr. iscrizioni nn. 1,5,7,8,10,12,13) e, come tali, giustificano a il riconoscimento della recidiva aggravata e reiterata effettuato in sentenza, accompagnato peraltro da congrua ed esauriente motivazione (pag.5).
5.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 04/04/2024