Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29415 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29415 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Catania il 09/09/1972 avverso l’ordinanza del 28/02/2025 del TRIB. RIESAME di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che, riportandosi alla requisitoria in atti, ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME la quale ha discusso i motivi di ricorso e ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, ha applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare rispetto alla società RAGIONE_SOCIALE (capo A), riciclaggio (capo B.1) e bancarotta fraudolenta, con riguardo alla società RAGIONE_SOCIALE (capo C), con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, con conseguente presunzione dell’adeguatezza della custodia carceraria ex art. 275 cod. proc. pen.
Secondo la prospettazione accusatoria originaria, ritenuta, sul piano dei gravi indizi di colpevolezza in tale direzione, dal Giudice per le indagini preliminari nella predetta ordinanza, NOME COGNOME unitamente ad NOME COGNOME e ad NOME COGNOME già concorrenti in un altro procedimento nella bancarotta
patrimoniale prefallimentare relativa al fallimento RAGIONE_SOCIALE (per aver distratto: il contratto di subappalto stipulato con la RAGIONE_SOCIALE.p.a.; i rappor commerciali intrattenuti con la RAGIONE_SOCIALE.r.I.; il complesso delle attivit produttive, trasferendole di fatto senza alcun corrispettivo alla RAGIONE_SOCIALE) e dopo l’intervenuto sequestro di quest’ultima e la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE sarebbero stati artefici, insieme ad NOME COGNOME (formale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME NOME), a NOME COGNOME (socio unico e amministratore della RAGIONE_SOCIALE) e ad alcuni dipendenti della RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) e della RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME e NOME COGNOME), della distrazione dei ricavi e dei redditi spettanti alla RAGIONE_SOCIALE (già dichiarata fallita). La condotta contestata nel capo A), sarebbe stata realizzata, in particolare, attraverso la fraudolenta spoliazione del patrimonio sociale della RAGIONE_SOCIALE (anch’essa successivamente dichiarata fallita) e, indirettamente, di quello della RAGIONE_SOCIALE, della quale la RAGIONE_SOCIALE costituirebbe il “principale asset” della massa fallimentare, distraendo di fatto e comunque sviando i lavori in subappalto concessi a quest’ultima dalla RAGIONE_SOCIALE, concorrendo, così, alla causazione del dissesto della Catania RAGIONE_SOCIALE con conseguenti ripercussioni sull’attivo fallimentare della RAGIONE_SOCIALE
Quanto alla condotta di autoriciclaggio di cui al capo B) della prospettazione accusatoria, il reato avrebbe avuto ad oggetto i proventi dei precedenti delitti di bancarotta relativi al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, che sarebbero stati destinati a società formalmente intestate a prestanome o (comunque) a società prive di evidenti collegamenti con la Catania Impianti, rendendo in tal modo complesso, se non impossibile, “il tracciamento” della provenienza e il recupero dei detti proventi.
Con riferimento alla bancarotta da operazioni dolose della Catania RAGIONE_SOCIALE (capo C dell’imputazione) questa sarebbe stata realizzata mediante: la sistematica omissione del pagamento dei tributi; la distrazione (prima del sequestro) delle poste attive del patrimonio della società (per un importo di euro 73.000); nonché le condotte indicate nel capo A).
Con ordinanza del 18 luglio 2024, il Tribunale di Catania ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame dell’indagato, prendendo atto della rinuncia del difensore in udienza.
Con sentenza in data 27 novembre 2024, questa Corte annullava senza rinvio la predetta ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania, ritenendo
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fondato il motivo preliminare di ricorso con il quale la parte aveva rappresentato che la rinuncia al riesame era priva di effetti, essendo stata formulata dal difensore privo di procura speciale.
Con ordinanza del 24 febbraio 2025, il Tribunale di Catania, officiato del prosieguo del procedimento, confermava la misura applicata dal Giudice per le indagini preliminari, all’esito, peraltro, di una modifica del capo a) dell’imputazione operata dal Pubblico Ministero a seguito delle statuizioni ritraibili dalle decisioni rese nella data del 3 dicembre 2024 da questa Corte con riguardo alla posizione di altri indagati nella medesima vicenda. In particolare, tale modificazione si sostanziava nella modifica del capo a) dell’imputazione provvisoria, sostituendo la parola «distrazione» con l’espressione «lo sviamento della clientela».
Invero, nelle citate sentenze di annullamento, era stato al riguardo posto in rilievo che il delitto di bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus reale che l’atto determina all’integrità del patrimonio destinato a garanzia dei creditori, che non avrebbe potuto essere ritenuto integrato a fronte dello sviamento degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE a vantaggio di altre società e imprese (la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE), comunque riconducibili anche al COGNOME. Tale sviamento non poteva essere considerato un’attività distrattiva, atteso che, come hanno evidenziato dette sentenze, l’assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici, per come emerge dalla stessa ordinanza applicativa della misura, sebbene sia rimessa a un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, è frutto di una scelta discrezionale degli operatori dell’area commerciale e, quindi, nella prospettiva dell’impresa subappaltatrice, costituisce una mera aspettativa, «solo teoricamente ipotizzabile»; tanto dall’articolato capo d’imputazione, quanto dall’ordinanza impugnata non solo emergeva una profonda commistione tra le due procedure fallimentari (non comprendendosi, nelle singole fattispecie, a quale procedura la condotta si riferisse), ma si continuava a contestare e a ritenere una condotta distrattiva, «di fatto», avente per oggetto «lavori in subappalto concessi dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE” e, quindi, riferendo la distrazione a cespiti estranei al patrimonio della società, dando atto, così, di un’insanabile illogicità della motivazione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania del 24 febbraio 2025, pronunciata in sede di rinvio e previa modifica del capo a) dell’imputazione provvisoria, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidandosi a sei motivi, di seguito ripercorsi, entro limiti strettamente necessari per la decisione. GLYPH
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5.1. Con un primo motivo, che investe il capo a), deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rifermento agli artt. 223, comma 2, n. 2, 216, comma 2, e 219, comma 1, I.fall., aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen., laddove la decisione censurata ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen.
L’indagato lamenta, in sostanza, che le decisioni della S.C. relative alle posizioni dei coindagati avevano solo fornito le coordinate ermeneutiche per la qualificazione giuridica delle ipotetiche fattispecie di reato, la cui ricorrenza almeno sul piano del fumus boni juris, avrebbe tuttavia dovuto essere vagliata in concreto.
Al riguardo, denuncia, inoltre, che dai dati documentali acquisiti in atti risulterebbe dimostrato che: il patrimonio della Do.RAGIONE_SOCIALE non era costituito dal solo ramo di azienda ceduto alla RAGIONE_SOCIALE; la cessione del ramo d’azienda alla RAGIONE_SOCIALE aveva ad oggetto solo due delle qualificazioni RAGIONE_SOCIALE di cui era in possesso l’azienda ed era stata, in sé, oggetto di contestazione anche a titolo di bancarotta distrattiva fallimentare nel proc. n. 4390/2019; la Do.RAGIONE_SOCIALE, oltre a continuare a lavorare per la categoria che aveva ceduto, aveva continuato a lavorare anche per altre categorie; le qualifiche avevano scadenza annuale ed erano in scadenza a dicembre 2013; pertanto, sia la DoRAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE erano obbligate a riqualificarsi presso la Sielte e la committente Telecom ogni anno. Di conseguenza, la cessione del ramo d’azienda non aveva comportato un depauperamento della DoRAGIONE_SOCIALE, che aveva continuato a lavorare per la RAGIONE_SOCIALE e per altre aziende, producendo fatturato negli anni a seguire.
Tale assunto troverebbe conferma nella sentenza del 15 giugno 2023, pronunciata dal Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di impresa, all’esito del procedimento volto a determinare il danno subito da RAGIONE_SOCIALE a seguito della cessione del ramo d’azienda. Da tale sentenza risulterebbe che: il contratto di cessione riguardava non l’intera azienda, quanto piuttosto un ben identificato ramo della stessa; l’erronea quantificazione del danno operata dal consulente della curatela, atteso che era stato preso a riferimento il fatturato inerente all’intera attività aziendale e non quello riferito al solo ramo oggetto della cessione. Dalla sentenza in esame, inoltre, emergerebbe che il ramo d’azienda ceduto, oggetto della revocatoria, non costituiva affatto il principale asset della RAGIONE_SOCIALE e che non era possibile desumere con oggettivo rigore tecnico «i valori sottesi alla redditività conseguita dalla cessionaria», ascrivibili al solo ramo d’azienda dalla stessa acquistato.
Assume pertanto il ricorrente che il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto di tali elementi e, dunque, non avrebbe concretamente verificato la
sussistenza dei presupposti di fatto necessari per ritenere sussistenti i reati solo ipotizzati nella sentenza di annullamento.
Il ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale non avrebbe affrontato il tema del dolo.
L’indagato lamenta, altresì, la contraddittorietà del provvedimento impugnato, laddove il Tribunale, da un lato, ha escluso che possa ravvisarsi distrazione nello sviamento delle commesse e, dall’altro, ha ritenuto che detto sviamento avesse determinato una diminuzione del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, poiché, dato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva mai acquisito le commesse, lo sviamento dello stesse non avrebtf potuto produrre alcun risultato sulla consistenza patrimoniale di detta società, ritenuta asset della fallita RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente, infine, sostiene che nessuna delle condotte contestate sarebbe stata tenuta dai presunti amministratori di fatto della RAGIONE_SOCIALE , ma, semmai, per come risulterebbe evidente dalle intercettazioni delle conversazioni, dall’amministratore della RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE , sebbene non riconducibili a un unico centro di interessi e a una gestione unitaria, sarebbero accomunate da una gestione congiunta e solidale. A tale conclusione, soggiunge, la decisione censurata sarebbe pervenuta solo sulla scorta delle conversazioni telefoniche intervenute tra NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, che avrebbero spesso parlato della distribuzione delle commesse di lavoro ricevute dalla Sielte. Il ricorrente contesta tale lettura delle intercettazion dalle quali, invece, risulterebbe che solo esso indagato avrebbe avuto contatti diretti con i dipendenti della Sielte, ai quali sollecitava l’attribuzione di commesse alla sua ditta.
5.2. Con un secondo motivo, il COGNOME deduce vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 416-bis.1 e 648-ter.1 cod. pen., contestando la configurabilità del reato di autoriciclaggio di cui al capo B1) dell’imputazione provvisoria.
Al riguardo, pone in rilievo che il reato presupposto è quello contestato nell’ambito del procedimento n. 4390/19 RGNR, relativo alla presunta distrazione realizzata mediante cessione del ramo d’azienda alla RAGIONE_SOCIALE. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la cessione sarebbe stata realizzata senza mettere in atto alcuna dissimulazione.
La «condotta di riciclaggio che ha ad oggetto l’asserito travaso del pacchetto di lavori prima facente capo alla Catania RAGIONE_SOCIALE», poi, non potrebbe «ricondursi alla fattispecie di bancarotta prefallimentare di cui al procedimento n. 4390/19
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RGNR, attenendo, semmai, all’asserita bancarotta post fallimentare, di cui al capo A, di cui … non» sussisterebbero «gli essenziali elementi costitutivi».
5.3. Con il terzo motivo, che ha per oggetto il capo C) dell’imputazione provvisoria, l’indagato deduce vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 273, 274 e 311 cod. proc. pen., 416-bis.1 cod. pen. e 326 e 329 del d.lgs. n. 14 del 2019.
A fondamento della censura sottolinea che il delitto di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose costituisce un reato proprio, che può essere commesso solo da soggetti che rivestano determinate qualifiche soggettive nell’ambito della società fallita.
E, dunque, il reato in questione non potrebbe essergli attribuito, atteso che le condotte contestate sarebbero state commesse tutte dopo il sequestro e la nomina dell’amministratore giudiziario, nomina che aveva comportato il venir meno delle precedenti cariche societarie.
Sotto altro profilo, contesta la motivazione del provvedimento impugnato, atteso che il Tribunale del Riesame, con riferimento al reato in questione, si sarebbe limitato a riportare le argomentazioni contenute nell’ordinanza applicativa della misura, omettendo di considerare i plurimi elementi probatori introdotti dalla propria difesa e, soprattutto, di chiarire il proprio interesse nella vicenda e la condotta che gli sarebbe stata ascrivibile.
5.4. Mediante il quarto motivo, il COGNOME deduce vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192, 273 e 274 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen.
Al riguardo, contesta la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, ritenuta per la mera ragione della sussistenza di vincoli familiari con il clan COGNOME (essendo egli figlio di NOME COGNOME), senza spendere alcuna argomentazione idonea a corroborare la commissione dei reati con l’obiettivo specifico di favorire l’attività dell’associazione mafiosa e con la relativa consapevolezza.
5.5. Con il quinto motivo l’indagato lamenta vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 192, 273 e 275 cod. proc. pen. e 16-quater legge 15 marzo 1991, n. 82, in ordine all’affermata utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME SalvatoreCOGNOME pur essendo le stesse tardive, in quanto rese oltre il termine di 180 giorni dall’inizio della collaborazione, e inattendibili, in ragione del profondo rancore che il Messina nutrirebbe nei confronti suoi, così come degli altri familiari.
Con particolare riferimento al primo profilo, il ricorrente pone in rilievo che il collaboratore di giustizia aveva reso dichiarazioni sulla Do.Si.An. e sulla Catania Impianti il 10 agosto 2018 e il 27 settembre 2018. Le successive dichiarazioni,
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rese il 12 novembre 2020 e il 30 marzo 2023, sarebbero dunque inutilizzabili, perché non potrebbero essere considerate alla stregua di mere integrazioni di quelle precedenti, come assunto dal Tribunale del Riesame, essendo relative a nuovi episodi criminosi, commessi da soggetti mai prima accusati. In particolare, il collaboratore di giustizia non avrebbe mai coinvolto l’odierno indagato, né avrebbe mai reso dichiarazioni sulla A.F. Impianti.
Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore, che sarebbe compromessa dai motivi di astio che egli nutrirebbe nei confronti del proprio figlio (amministratore di fatto della TeleNet) e degli altri suoi familiari colpevoli di non avere “accettato” la relazione da lui intrapresa con NOME COGNOME. Inattendibilità accertata anche nell’ambito di altri procedimenti giudiziari, come risultava dai provvedimenti prodotti dalla difesa. Lo stesso collaboratore, d’altronde, avrebbe chiaramente manifestato i suoi propositi di vendetta nei confronti del figlio e degli altri familiari in una missiva inviata già nell’anno 2016.
5.6. Con il sesto motivo (erroneamente indicato come quinto), il COGNOME denuncia vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. e 111 Cost., poiché il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Ciò in quanto il Tribunale del Riesame non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso «tra le condotte contestate e la dichiarazione di fallimento» e ritenuto «sussistente il pericolo di recidiva senza ricercare gli elementi attuali e concreti», necessari per ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale del Riesame, infatti, non ha fornito argomentazioni, che non siano meramente assertive, in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus boni juris del delitto di cui al capo A), nonostante le articolate doglianze del ricorrente.
Al riguardo, occorre considerare che la società RAGIONE_SOCIALE non appartiene alla fallita RAGIONE_SOCIALE bensì è stata cessionaria di un ramo di azienda di quest’ultima, nell’ambito di un’operazione che, peraltro, è stata oggetto di imputazione per bancarotta distrattiva pre-fallimentare in un altro procedimento.
Da tale premessa derivano due fondamentali conseguenze, rispetto alle quali, tuttavia, l’ordinanza non ha motivato.
Innanzi tutto, dato che la RAGIONE_SOCIALE è stata cessionaria di un ramo d’azienda da parte della RAGIONE_SOCIALE e non costituisce un bene della stessa,
sarebbe stato necessario chiarire per quali ragioni l’ipotizzata operazione dolosa (ossia lo sviamento dei contratti di subappalto che la RAGIONE_SOCIALE aveva l’aspettativa di concludere con la RAGIONE_SOCIALE ad altre società, una delle quali riconducibile al COGNOME) causativa del fallimento della RAGIONE_SOCIALE abbia cagionato un danno ai creditori della fallita RAGIONE_SOCIALE
Inoltre, la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE non era un bene di proprietà della RAGIONE_SOCIALE comporta che il fallimento della prima può sì incidere negativamente, per effetto della cessione del ramo d’azienda avvenuto prima del fallimento sui creditori della medesima RAGIONE_SOCIALE, ma non in modo automatico, come si ritrae, di contro, dall’ordinanza impugnata. Sotto quest’ultimo aspetto vengono in specifico rilievo le doglianze articolate dal COGNOME anche in questa sede – doglianze rispetto alle quali il Tribunale del Riesame non ha fornito risposta afferenti: a)le ragioni, anche in forza delle conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza civile prodotta, che riguarda le vicende della distrazione pre-fallimentare, per le quali il ramo d’azienda ceduto dalla RAGIONE_SOCIALE costituisse il principale asset della prima; b) la possibilità, con peculiare riguardo alla prospettazione accusatoria provvisoria formulata sub A) nel procedimento in esame, di ritenere che la distrazione pre-fallimentare avente ad oggetto le qualificazioni per contrafraccon la Sielte potesse assumere un qualche rilievo in danno dei creditori per gli anni successivi alla scadenza delle stesse qualificazioni. Ciò che assume valenza potenzialmente decisiva, dato che la predetta prospettazione accusatoria costruisce la distrazione post-fallimentare in danno della RAGIONE_SOCIALE proprio rispetto al danno cagionato alla fallita dall’operazione dolosa costituita dallo sviamento delle aspettative negoziali della RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE nei confronti di altri soggetti.
Inoltre, il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto chiarire, il rapporto tra l’imputazione, nell’altro procedimento, di bancarotta distrattiva pre-fallimentare per la cessione del ramo d’azienda a favore della Catania Impianti e quella post fallimentare di cui al presente giudizio, atteso che le conduire -trirwAerebbte stesso asset. Dal che deriva che sarebbe stato anche necessario puntualizzare se e come tale asset fosse stato, in tesi, oggetto di due distinte aggressioni patrimoniali in danno dei creditori della Do.Si.An.
2. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
3.Con riferimento al terzo motivo, relativo al capo C) dell’imputazione provvisoria, da esaminare solo rispetto alla qualifica soggettiva rivestita dal ricorrente stante quanto osservato nel § 1, occorre ribadire che effettivamente non è configurabile il delitto di bancarotta c.d. impropria per operazioni dolose,
che costituisce un reato proprio, commesso solo dall’extraneus
(arg., tra le molte,
Sez. 5, n. 16388 del 23/03/2011, COGNOME, Rv. 250108), quale è il COGNOME rispetto alla società RAGIONE_SOCIALE
Sennonché il ricorrente trascura di considerare che il Tribunale del Riesame, peraltro nel solco della prospettazione accusatoria, ha attribuito la qualifica di
amministratori di fatto a soggetti diversi dall’amministratore giudiziario, e ciò
anche per il periodo nel quale quest’ultimo era stato già nominato. Con dette statuizioni, anche al solo fine di confutarle, il COGNOME non si confronta, con la
conseguenza che la censura finisce per disvelarsi generica, con conseguente inammissibilità della stessa (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME,
Rv. 268822).
4. I successivi motivi restano assorbiti.
5. Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 18/06/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
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Il Presidente
Mar’ Vessichelli