Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4777 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4777 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE DI APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 luglio 2025 dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato – riducendo la durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie – la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condanNOME alla pena di anni due di reclusione COGNOME NOME, al quale era stato contestato il reato di bancarotta
fraudolenta impropria da operazioni dolose, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 26 marzo 2013. Con l’aggravante di avere commesso il fatto cagionando un danno patrimoniale di rilevante entità.
Secondo i giudici di merito l’imputato – in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dal 30 agosto 2006, di amministratore delegato dal 27 dicembre 2006 e di amministratore unico dal 17 dicembre 2009 al 19 maggio 2011 – avrebbe, in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME, cagioNOME per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, mediante la sistematica omissi del versamento dei tributi dovuti, a decorrere dall’esercizio 2006 e fino al 2013, con prevedibile dissesto della società.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Sostiene che il giudice di primo grado avrebbe condanNOME l’imputato anche per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, che non gli erano stati contestati, essendo stati tali delitti attribui dalla pubblica accusa esclusivamente al coimputato COGNOME NOME. Tale vizio sarebbe stato riconosciuto dalla Corte di appello, che, tuttavia, l’avrebbe ritenuto irrilevante, in quanto non avrebbe concretamente inciso sulla quantificazione della pena.
Il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello, sostenendo che il principio di correlazione tra accusa e sentenza non potrebbe essere eluso in ragione della congruità della pena inflitta. L’imputato, in ogni caso, sarebbe stato condanNOME per reati estranei alla contestazione, circostanza che comprometterebbe radicalmente la legittimità della decisione, indipendentemente dall’esito sanzioNOMErio.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrato l’elemento soggettivo del reato sulla base del mero inadempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni, senza verificare se l’imputato avesse avuto la concreta possibilità di adempierle. Secondo il ricorrente nel fascicolo processuale non vi sarebbe nulla che dimostri la possibilità per il COGNOME di adempiere. In assenza di tale prova, la condotta non potrebbe essere ritenuta come frutto di una scelta consapevole e all’imputato sarebbe stata riconosciuta una sorta di responsabilità oggettiva.
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Il ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcuna prova del fatto che la società non avesse adempiuto alle obbligazioni assunte durante la vita societaria.
Sotto altro profilo, contesta il riconoscimento dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, sostenendo che «dai ruoli» non emergerebbe alcuna indicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate dall’RAGIONE_SOCIALE e che, dalle condotte ritenute rilevanti dai giudici di merito, non sarebbero evincibili i danni provocati.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il giudice di primo grado, invero, aveva effettivamente ritenuto responsabile l’imputato anche dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, che erano stati contestati esclusivamente a COGNOME NOME (cfr. pagine 2 e ss. della sentenza impugnata e 3 e ss. della sentenza di primo grado).
Va evidenziato che, a prescindere dalla determinazione della pena, l’imputato ha un evidente interesse a non vedersi riconosciuta la responsabilità per reati diversi da quelli a lui contestati. La condanna per reati ulteriori, invero, potrebbe concretamente incidere in successivi giudizi penali, nella valutazione dei precedenti dell’imputato. Potrebbe, inoltre, incidere anche nella determinazione del danno, in eventuali giudizi civili.
Va poi evidenziato che l’affermazione secondo cui l’errore non avrebbe in alcun modo inciso sulla quantificazione della pena da parte del giudice di primo grado, così come sostenuta in termini perentori dalla Corte di appello, non appare condivisibile. Il Tribunale, invero, aveva riconosciuto le attenuanti generiche «con giudizio di equivalenza», senza fornire ulteriori precisazioni. Avendo espressamente fatto riferimento «a più fatti di bancarotta» e non avendo, nel calcolo della pena, effettuato alcun aumento di pena per i due reati non contestati, appare logico ritenere che il giudice di primo grado abbia compreso nel giudizio di bilanciamento anche l’aggravante prevista dall’art. 219, comma 2, n. 1 legge fall. (oltre a quella del danno patrimoniale di rilevate gravità)
Appare palese, pertanto, la rilevanza della ritenuta responsabilità anche per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta
documentale, non potendosi escludere un diverso esito del giudizio di bilanciamento effettuato dal giudice di primo grado (magari in termini di prevalenza RAGIONE_SOCIALE attenuanti), contrapponendo alle generiche la sola aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Il giudice di primo grado, dunque, non solo ha ritenuto responsabile l’imputato dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, ma, nel giudizio di bilanciamento, ha comunque valutato l’aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta.
Atteso il palese difetto di contestazione, la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio, limitatamente ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale nonché alla circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1 legge fall.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
I giudici di merito hanno motivato in maniera adeguata in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, evidenziando che l’ingente passivo fallimentare si era formato quasi integralmente durante l’amministrazione del COGNOME, che non solo aveva sistematicamente omesso di adempiere agli obblighi fiscali, ma non aveva retribuito i propri dipendenti e «non aveva adempiuto ad alcuna RAGIONE_SOCIALE obbligazioni assunte durante la vita societaria». Si trattava sicuramente di una consapevole scelta gestionale dell’imputato, atteso che egli aveva continuato a mantenere in vita la società per svariati anni, con il sistematico inadempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni, facendo aumentare in maniera rilevante il passivo. Tale scelta rendeva del tutto prevedibile l’inevitabile futuro dissesto della società.
Si tratta di una decisione pienamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «in tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, ai fini dell’integrazione dell’elemento psicologico, è necessario che l’agente abbia agito nella consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica e che sussista la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa» (Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, COGNOME, Rv. 288351). Giurisprudenza che ha da tempo precisato che le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali (cfr. Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273337).
1.3. Il terzo motivo è parzialmente fondato.
La censura con la quale il ricorrente sostiene che non vi sarebbe prova del mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni assunte durante la vita societaria è infondata, atteso che i giudici di merito hanno fatto riferimento alla relazione del curatore (cfr. pagina 1 della sentenza impugnata). La Corte territoriale, peraltro, ha precisato che la difesa non aveva contestato la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata) e, dall’atto di appello, si trae conferma del fatto che la parte aveva contestato il reato di bancarotta da operazioni dolose, con riferimento solo all’elemento soggettivo del reato.
A L GLYPH 7 1 t V-A 2 , Risulta, invece, fondata la censura relativé – ^Thr— — .Thanno patrimoniale di rilevante gravità, atteso che la Corte di appello si limita a fare generico riferimento alle sanzioni applicate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza indicarne neppure l’importo. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata anche limitatamente alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, con rinvio per altro giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
La sentenza impugnata e quella di primo grado, dunque, devono essere annullate senza rinvio, limitatamente ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale nonché alla circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., per difetto di contestazione.
La sentenza impugnata deve essere annullata anche limitatamente alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il giudice del rinvio, nel caso di esclusione dell’aggravante, valuterà anche l’eventuale prescrizione del reato, in epoca antecedente alla sentenza di annullamento.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, limitatamente ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale nonché alla circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., per difetto di contestazione. Annulla la medesima sentenza, limitatamente alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rige nel resto il ricorso.
Così deciso, il 20 novembre 2025.