Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14421 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14421 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
Nel procedimento a carico di
COGNOME NOME NOME NOME VIADANA DATA_NASCITA
avverso la SENTENZA del 12/05/2023 della CORTE di APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Sostituto procuratore Lui COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia in parziale riforma della decisi del Tribunale di Mantova – che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva, limitatamente ai prelievi in danaro per complessivi euro 150.57 (capo A) e di bancarotta preferenziale (capo B), assolvendolo dalle residue ipotesi di bancaro distrattiva e documentale, – ha dichiarato prescritta la bancarotta preferenziale ( capo confermato la condanna per il delitto sub A), rideterminando la pena.
Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che svolge tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge fallimentare e processuale e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento delle prove, per essere stata afferm la responsabilità dell’imputato per la distrazione di danaro aziendale pur in presenza della pr di versamenti corrispondenti ai prelevamenti, come acclarato dalla Guardia di Finanza e da perito nomiNOME dalla stessa Corte di appello. In realtà, non vi sarebbe stata alcuna fuorius di risorse economiche dal patrimonio aziendale, essendo emerso dalla perizia che, a fronte di prelievi per euro 176,401,80, il ricorrente aveva effettuato versamenti pari a euro 169.507,2 secondo il perito della Corte, ovvero pari a 164.489,21, secondo la consulente di parte. Del tu illogica, perché non dimostrata, l’affermazione che i versamenti potrebbero essere stati il fr di entrate non contabilizzate; del resto, parimenti illogica è la considerazione che, in ragio regime di contabilità semplificata, “neppure esisteva un conto cassa”, atteso che, per un vers il regime prescelto dall’imputato era legittimo, e, dall’altro che, in concreto, detto co stato di fatto redatto e ricostruito dal perito.
La Corte di appello incorre in altra illogicità, laddove ha disposto la perizia contabi svalutandone i risultati sul rilievo dell’inesistenza di un conto di cassa ufficiale.
2.Con il secondo motivo, è denunciata ancora violazione della legge fallimentare processuale, e correlati vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale invertito della prova, non avendo dimostrato che, dagli atti di cessione contestati, sia derivato un effe e diretto danno alle ragioni creditorie; d’altro canto, non corrisponde al vero che la perizia sconfessato la tesi difensiva, risultando, altresì, travisate le dichiarazioni del teste d giudiziaria.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizi della motivazione, per avere negato le circostanze attenua generiche, avendo la Corte di appello trascurato che non vi sono stati danni per i creditori e il ricorrente ha riversato sui conti aziendali il provento della vendita anche dei suo personali, pagando inoltre i dipendenti.
Letta la memoria difensiva depositato dall’AVV_NOTAIO COGNOME nell’interesse d ricorrente, con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ fondato, in modo assorbente rispetto agli altri rilievi difensivi, il primo motivo di ri sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello. 2.In fatto, è emerso, nel corso del giudizio di merito, che l’imprenditore ricorrente si avval 14 conti correnti accesi presso oltre 10 diversi istituti bancari, verosimilmente, al fine sfruttare la maggiore possibilità di aperture di credito da parte delle singole banche; ino emerso che su ciascuno di tali conti risultavano effettuati numerosi prelevamenti e versament quasi sempre per somme di scarsa entità.
La Corte d’appello, che ha anche illustrato le laboriose operazioni contabili del perito nomin nel giudizio di appello, le cui attività sono state oggetto di un ampio contraddittorio svi con il consulente della difesa, ha concluso che “l’imputato non abbia dato nella specie adeguata dimostrazione che quel denaro prelevato è stato speso per soddisfare esigenze aziendali” e reputando corretto il giudizio del perito secondo cui “non vi è un’effettiva corrispondenza, anche ipotizzando varie tipologie di sommatorie non si arriva mai a un risultato univoco tra qua prelevato e quanto versato”.
Il ricorso insiste sulla tesi che il ricorrente avrebbe messo in atto delle partite di gir prelevava piccole somme da un conto corrente che riversava su altro, che risultava in sofferenza cosicchè, non vi sarebbe stata alcuna distrazione delle somme prelevate dalle finalità azienda né sarebbero state sottratte alla garanzia dei creditori. Tesi che, già prospettata nel giudi merito, è stata ritenuta indimostrata dalla Corte di appello, la quale, come premesso, affermato che neppure la perizia svolta dalla stessa Corte di appello aveva fornito elementi u a tale ottica, poiché, pur avendo il perito ( e lo stesso teste di polizia giudiziaria) ri una sostanziale coincidenza tra gli importi prelevati e quelli riversati, quasi sempre consi in piccolissimi importi, non ci sarebbe – in presenza di contabilità semplificata e, qui mancanza di prova documentale – la certezza che i versamenti fossero esattamente corrispondenti ai prelievi, potendo ipotizzarsi – secondo i Giudici di merito – che, in versamenti corrispondessero a somme provenienti da altre operazioni aziendali “al nero”, o comunque non contabilizzate. Non essendo stata dimostrata l’esatta corrispondenza degli importi movimentati con le due opposte operazioni bancarie, si è esclusa anche la ravvisabilità del bancarotta. riparata.
Ritiene il Collegio che la decisione presti il fianco alle censure di illogicità formul Difesa, in primo luogo, perchè, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’imputato ha dato sufficiente dimostrazione contabile della natura dei prelievi, quali par giro analoghe a quelle compiute mediante l’emissione, a valere sugli stessi conti, degli asseg circolari poi versati su altre banche, come riscontrato anche dalla perizia dibattimentale.
4.1. D’altronde, risulta del tutto indimostrata, anzi presentandosi come congetturale affermazione della Corte di appello che, interrogandosi sull’origine dei versamenti effett dall’imputato sui conti correnti aziendali, ha ipotizzato che essi potessero corrispondere a en individuali dell’azienda, non contabilizzate: argomento non supportato da alcun dato fattuale logico.
t
4.2. Cosicchè, in sintesi, la sentenza non chiarisce le ragioni per le quali le operazioni des siano state considerate distrattive, atteso che resta indimostrato il depauperamento patrimonio sociale e, conseguentemente, non risulta riscontrata la messa in pericolo del garanzie del ceto creditizio, considerato che, per quanto accertato anche nel corso della peri svolta dalla Corte di appello, si è registrata una sostanziale coincidenza tra prelievi e versa neppure assumendo dirimente rilievo, a tali fini, la circostanza, oggetto di prospettazione tutto ipotetica da parte della Corte di appello, che le somme riversate sui conti cor provenissero da operazioni non contabilizzate, proprio per la mancanza di riscontro in meri all’eventuale distrazione di somme incassate ‘al nero’, evenienza neppure contestat formalmente.
5. Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ricollega la nozione di distrazione al distac bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraud patrimoniale, che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non aven incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possi di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curat (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Rv. 260486; Sez. 5 n. 48872 del 14/07/2022, Rv. 283893), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche “residuale”, tale da ricondurre ad qualsiasi fatto, diverso dall’occultamento, dalla dissimulazione, etc., determinante la fuoriu del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l’apprensione da parte degli organi fallimento (cfr. tra le tante, Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 276031; Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830; Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Rv. 260486; Sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Rv. 179047; Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, NOME, Rv. 165673). Ne consegue che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste, non solo quando l’imprendit fallito abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte ma anche quando i beni stessi siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono de o quando il ricavato della loro alienazione sia stato comunque volontariamente impiegato per fi diversi dal ruolo che il danaro svolge nella impresa cui appartiene, quale elemento necessari per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6.Alla luce di tali criteri ermeneutici, nel caso di specie, non risulta provata la distrazi liquidità di pertinenza dell’impresa verso finalità diverse da quelle sociali, in tal caso potendo ritenersi sussistente sia il pregiudizio per gli interessi del ceto creditorio, vengono sottratte le garanzie previste dalla legge, sia il pregiudizio più ampio all’int generale alla corretta gestione dell’iniziativa commerciale.
7. Delle evidenziate aporie argomentative dovrà esser fatta emenda nel rinnovato giudizio d merito da parte della Corte di appello, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, co nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazi essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del
compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedime annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Rv. 252333).
7.1. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d appello di Brescia.
Così deciso in Roma, addì, 20 febbraio 2024 Il/Consigliere estensore