Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37500 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 luglio 2018, condannava l’imputato NOME COGNOME alla pena principale di anni tre e mesi due di reclusione e alle pene accessorie ivi ritenute di giustizia, limitatamente ai reati ascritti costui, di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni strumentali del valore di euro 11.455,00 e documentale, in relazione al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, della quale l’imputato era stato ritenuto amministratore di fatto.
La Corte di appello di Roma, adita dall’imputato, con sentenza del 21 novembre 2019, riformava parzialmente la sentenza di primo grado – confermata per il resto – concedendo le circostanze attenuanti generiche con valutazione di equivalenza all’aggravante contestata e rideterminando la pena principale in anni tre di reclusione e quelle accessorie fallimentari in anni tre.
La Corte di cassazione, Sezione Quinta penale, con sentenza n. 31508/2021 del 23 aprile 2021, in accoglimento del corrispondente motivo di ricorso proposto dall’imputato, rilevava vizi di motivazione in ordine all’attribuzione a NOME COGNOME della qualifica di amministratore della società fallita e annullava la sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Venivano ritenuti assorbiti i motivi di ricorso riguardanti la valutazione della prospettazion difensiva secondo la quale i beni aziendali del valore contabile di euro 11.455,00, indicati nel bilancio al 31 dicembre 2012, non sarebbero stati rinvenuti dal curatore nel patrimonio aziendale perché donati con delibera assembleare del 14 febbraio 2012 alla RAGIONE_SOCIALE, locatrice di un immobile in relazione al quale aveva ottenuto sfratto per morosità nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
La Corte di appello di Roma, in esito al giudizio di rinvio, con sentenza del 16 ottobre 2023 riformava parzialmente la sentenza di primo grado – confermata per il resto – concedendo le circostanze attenuanti generiche con valutazione di equivalenza all’aggravante contestata e rideterminando la pena principale in anni tre di reclusione e quelle accessorie in anni tre.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni degli artt. 43 cod. pen. e 64, 65, 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, legge fall. e vizi di motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato. Secondo la difesa, l’esercizio di attività commerciale, da
parte di COGNOME, nei locali di proprietà della RAGIONE_SOCIALE non aveva alcuna rilevanza rispetto alla cessione dei beni disposta antecedentemente in favore di quest’ultima. Inoltre, la difesa segnala che l’inefficacia ex lege di taluni atti dispositivi, come la donazione, non determina la rilevanza penale di essi, e la donazione dei beni, ancorché a titolo gratuito, aveva costituito la scelta dei soci della fallita a fronte del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE, seguito di sfratto per morosità, per adempiere i crediti scaduti verso tale società. Infine, la difesa sostiene l’insussistenza del dolo del reato ascritto, poiché il giudice del rinvio non avrebbe ancorato tale giudizio su un valido indice di “fraudolenza”; al contrario, la società fallita avrebbe soddisfatto un interesse proprio, ottemperando alle pretese creditorie della RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – volto a criticare esclusivamente l’affermazione della sentenza del giudice del rinvio inerente alla distrazione di beni aziendali del valore di euro 11.455,00, appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE – è infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, Rv. 275499 – 01).
1.2. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede il dolo specifico, e si perfeziona con il dolo generico, ossia la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rv. 246357 – 01).
1.3. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la sentenza del giudice del rinvio è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, come anticipato.
Con riguardo al profilo di censura fattuale sopra richiamato, il giudice del rinvio ha rigettato la tesi difensiva secondo la quale la condotta criminosa sarebbe insussistente perché detti beni sarebbero stati oggetto di donazione alla RAGIONE_SOCIALE, società locatrice dei locali in cui era esercita l’attività della RAGIONE_SOCIALE, donazione deliberata dall’assemblea dei soci di quest’ultima il 13 febbraio 2012.
Per giustificare il proprio convincimento, il giudice del rinvio ha osservato, in linea principale e plausibilmente, avvalendosi di riferimenti chiaramente indicati
nella sentenza qui esaminata, che non vi è prova di una effettiva consegna dei beni alla RAGIONE_SOCIALE
A fronte di tale osservazione, che nem è basata su argomenti illogici, deve ritenersi non provato il presupposto fattuale della tesi difensiva, cioè la pregressa donazione dei beni non reperiti dal curatore.
Data la pregnanza della suddetta carenza di prova, è superfluo prendere in esame qui le critiche esposte nel ricorso per cassazione avverso gli ulteriori argomenti esposti dal giudice del rinvio, solo ad abundantiam, per evidenziare che la tesi difensiva dell’insussistenza della condotta di bancarotta sarebbe infondata pur se si ritenesse dimostrata l’avvenuta donazione dei beni.
Infondate, poi, risultano le censure del ricorrente inerenti alle valutazioni sull’elemento soggettivo del reato, perché la sussistenza di tale elemento è stata congruamente riconosciuta dal giudice del rinvio, che ha messo in luce in modo adeguato la volontà dell’imputato di «porre in essere atti incompatibili con gli interessi della società, in quanto aventi come conseguenza la lesione del patrimonio aziendale, la diminuzione delle garanzie patrimoniali e l’indebolimento delle posizioni dei creditori».
Alla luce delle chiare argomentazioni logico-giuridiche rese dal giudice del rinvio, in ossequio a quanto disposto in sede di giudizio rescindente dalla Corte di cassazione, le doglianze difensive sono prive di pregio e, in parte, tendono a richiedere una rivalutazione di profili fattuali preclusa in questa sede.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 26 aprile 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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