Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31843 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 23/05/RAGIONE_SOCIALE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Lodi in data 19 luglio RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME fu condannato alla pena di 5 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per avere, nella sua qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 12 luglio 2016, distratto ovvero occultato i beni della società nel corso del 2014 e 2015, costituenti il magazzino merci per un valore quantificato in 1.224.974 euro, oltre alcune merci di magazzino per 420.000 euro, cedute alle società spagnole RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, senza che il relativo incasso fosse stato conseguito.
Con sentenza in data 23 maggio RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto la pena inflitta all’imputato in 3 anni di reclusione, ritenuta meglio rispondente alla concreta gravità dei fatti e alla effettiva capacità a delinquere dell’imputato, con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione, ritenuta sussistente pur in mancanza della dimostrazione dell’esistenza dei beni che ne avrebbero costituito oggetto, non rinvenuti dagli organi della curatela. Se è vero che, secondo la giurisprudenza, tale esistenza può essere desunta anche dagli ultimi documenti attendibili, le risultanze da essi desumibili dovrebbero, comunque, essere valutate nella loro intrinseca affidabilità. Ciò che non si sarebbe verificato nel caso in esame, avendo la RAGIONE_SOCIALE subito, già nel corso del 2014, diverse procedure esecutive, tra cui quella immobiliare rubricata con il n. RGE 382/2014.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale fondata su quattro fatture di vendita relative all’esercizio 2014, attestanti vendite di magazzino con abbattimento del 50-60% del costo e, quindi, con vendita a prezzi ridotti, senza che risultasse che le società straniere avessero pagato il corrispettivo. In realtà, posto che i beni venduti (elettrodomestici) andavano incontro a una progressiva svalutazione, non sarebbe possibile contestare che vi sia stato un abbattimento dei prezzi del 50-60%, mentre il mancato pagamento delle fatture non potrebbe costituire la prova della distrazione dei beni da parte di COGNOME, anche perché l’attività della RAGIONE_SOCIALE sarebbe, di fatto, cessata almeno dal 2013 ed essendo, poi, intervenuto il fallimento della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico.
Giova premettere che ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario, come correttamente assume il ricorrente, che sia accertata la previa effettiva disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni che, dopo il fallimento, non siano stati rinvenuti in seno all’impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715 – 01). In altri termini è necessario provare l’effettiva esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela, che può essere desunta, in via indiretta, dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l’esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, Villa, Rv. 275499 01): e, tra essi, può esservi anche il bilancio, il quale, pur non riconducibile al novero delle scritture contabili, è pur sempre un documento sociale, finalizzato alla comunicazione ai terzi degli esiti dell’attività (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181 – 01; Sez. 5, n. 49507 del 19/07/2017, Cereseto, Rv. 271439 – 01). Fermo restando che l’accertamento non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità stabilita dall’art. 2710 cod. civ., dovendo le risultanze desumibili da questi atti essere valutate nella loro intrinseca affidabilità (Sez. 5, n. 55805 del 3/10/2018, Rv. 274621 – 01; Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262197 – 01).
Nel caso di specie, le sentenze di merito hanno ritenuto provata l’originaria esistenza di un magazzino merci per un valore pari a 1.224.974,00 euro a partire dai dati contabili aggregati, ritenuti attendibili in quanto riscontrati da alcune fatture rinvenute, relative a vendite operate sottocosto e senza il versamento dei corrispettivi da parte delle società acquirenti. Inoltre, l’inesistenza dei beni al momento del controllo è stata confermata dalle stesse dichiarazioni dell’imputato, secondo cui, alla data del fallimento non risultavano esistenti scorte di magazzino. Dunque, da un lato, la curatela ha determinato il valore complessivo del magazzino distratto, muovendo dal ricarico medio negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, pari al 26,485% e applicandolo alla sommatoria delle voci di magazzino degli acquisti e dei ricavi nelle due annualità 2014-2015; e, dall’altro lato, le menzionate fatture hanno fornito una chiave di lettura dei dati contabili aggregati, consentendo di documentare l’esistenza di beni di magazzino che si sono andati, progressivamente, assottigliando: dalle rimanenze esistenti alla data del 10 gennaio 2014, pari a 2.147.622,00 euro, a quelle pari a 102.750,00 euro al 31 dicembre 2014, sino a ridursi a zero alla data del 31 dicembre 2015.
3.1. A fronte di tale motivazione, scevra da profili di manifesta illogicità, il ricorso si è limitato ad affermare, del tutto genericamente, che non sarebbe stata verificata l’attendibilità dei bilanci (si vedano le pagg. 3-4 del ricorso), ma senza evidenziare le ragioni a sostegno di tale prospettazione e, anzi, senza di fatto
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contestare la correttezza dei dati prima ricordati. L’unica deduzione difensiva al riguardo, enunciata del tutto vagamente, riguarda talune procedure esecutive che avrebbero depauperato il patrimonio della società, senza che, però, sia stato spiegato (né tantomeno documentato) se le stesse riguardassero i beni del magazzino.
3.2. Assolutamente generica è, poi, l’ulteriore deduzione difensiva articolata con il secondo motivo di ricorso in relazione alla progressiva svalutazione dei beni oggetto delle presunte vendite alle società spagnole e indicate delle fatture già citate. Tale assunto, infatti, al di là della sua intrinseca vaghezza, omette di considerare il fatto che il prezzo non era stato, comunque, versato e che l’imputato non aveva neppure offerto elementi utili per l’identificazione delle società in parola al fine di consentire le opportune verifiche sulla esistenza delle relative operazioni. Donde l’inammissibilità anche della censura prospettata con tale motivo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 aprile 2024
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