Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43480 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43480 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTELNOVO NE’ MONTI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 15 giugno 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di bancarotta per distrazione.
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione:
COGNOME, alla ritenuta responsabilità dell’imputato;
COGNOME, in relazione alla responsabilità ed alla misura del trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, non sono consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
sul punto, infatti la Corte d’appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come dovesse condividersi il percorso argomentativo seguito dal Tribunale (si legga da pagina 4/5 dell’impugnata sentenza), ricostruendo anch’essa, nel dettaglio, le circostanze grazie alle quali i due imputati avevano realizzato il contestato depauperamento del patrimonio della fallita.
Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ammende. in favore della Cassa delle
Così deciso, in Roma 11 18 ottobre 2023.