Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18820 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FUCECCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo kannullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città – che aveva dichiarato NOME COGNOME, quale Presidente del CDA della società RAGIONE_SOCIALE, che aveva svolto attività di autotrasporto per conto te dichiarata fallita in data 16 luglio 2014 dal Tribunale di Firenze, colpevole di bancar fraudolenta distrattiva ( di cui ai capi 2 e 3, in essi assorbita la bancarotta semplice di cui a 6) – ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha ridetermiNOME la pena. NOME COGNOME era stato assolto, già dal tribunale, dagli ulteriori fatti di bancarotta contestati nei capi 1
Ricorre per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia e procuratore speci avvocato NOME COGNOME, la quale svolge due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge sostanziale ( art. 216 L.F. e normativa settorial e processuale ( art. 192 cod. proc. pen. ) e correlati vizi della motivazione, mancante manifestamente illogica, in punto di affermazione di responsabilità. In particolare, ha dedotto:
l’inconfigurabilità della distrazione dell’avviamento in sé disgiunto da quella della clientela, maestranze e dei mezzi.
l’insussistenza della distrazione della clientela, dal momento che la nuova società non h acquisito i clienti della vecchia, non avendo quest’ultima rapporti continuativi o di esclusiva i clienti. Inoltre, si segnala che la nuova società ha iniziato ad operare dopo lo scioglimento d società fallita, avvenuto il 6 novembre 2013, e dopo che la stessa, in base alla normativ settoriale (art. 20 I. 298/1974 e decreto 291/2011) non possedeva più i requisiti per operare.
-l’insussistenza dello storno dei dipendenti, evidenziando come il licenziamento dei dipendenti della fallita e l’assunzione successiva del personale da parte della nuova società RAGIONE_SOCIALE intervenuto dopo lo scioglimento della società fallita e che, pertanto, trattavasi di scelta obbl per il COGNOME, che si è prodigato per trovare una alternativa collocazione lavorativa al person aggiunge che egli, nella nuova società, era stato solo direttore commerciale, e non socio né amministratore di fatto.
l’insussistenza della distrazione degli automezzi, deducendo che il mero inadempimento da parte della società acquirente non può integrare una condotta distrattiva, posto che, nell’atti patrimoniale, rientra il relativo diritto di credito e che le stime dei valori dei mezzi ceduti del consulente non sono affidabili. Invero: in un caso risultano errate perché prese da RAGIONE_SOCIALE, senza tener conto delle necessità di riparazioni (debitamente documentate); per l’automezzo originariamente acquistato in leasing, è stato corrisposto il prezzo di riscatto ; il valore dei mezzi residui venduti dalla curatela è di molto inferiore a quello attribuito dell’RAGIONE_SOCIALE
2.2. Con il secondo motivo, l’imputato si duole del trattamento sanzioNOMErio evidenziando che, in seguito all’applicazione delle attenuanti generiche, essendo stata esclusa anche la circostanza aggravante di cui all’art. 219, la pena avrebbe potuto essere ridotta ad anni due di reclusion con applicazione del beneficio della sospensione condizionale.
Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha insistito per l’annullamento senza rinvi della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.Come premesso, la bancarotta patrimoniale per distrazione è stata ricostruita sulla base di una pluralità di condotte ritenute depauperative dell’intero patrimonio sociale, ricostruzio contestata dalla Difesa, che ritiene tali condotte non distrattive. Le deduzioni sono in buon parte riversate in fatto, afferenti al merito della valutazione probatoria dei giudici di mer tendenti all’affermazione di una alternativa ricostruzione dei fatti e delle prove. Ciò che no consentito nel giudizio di legittimità.
2.1. Quanto alla obiezione difensiva di fondo, secondo cui la società sarebbe andata in crisi pe cause esogene rispetto ad una condotta dissennata o distrattiva del COGNOME (incremento dei prezzi e dissidio tra i soci, con stallo conseguente al reintegro della compagine ostile), ragione per le condotte poste in essere (e, segnatamente, l’assunzione del personale della società fallita e l’acquisto dei mezzi) costituirebbero iniziative opportune in tale condizione, una specie tentativo di ridurre le conseguenze negative per la società e garantire opportunità occupazionali ai dipendenti licenziati, peraltro, non essendovi un avviamento commerciale da conservare all’attivo fallimentare, la lettura congiunta delle due conformi sentenze di merito consente ritenere smentito tale approccio. Il Tribunale di Firenze ha, infatti, osservato come i testi esc abbiano concordemente riferito la circostanza che, già dall’ ottobre 2013, – e dunque ben prima del fallimento, e della stessa messa in liquidazione della società – gli autisti della conducevano mezzi aziendali per effettuare commesse della neocostituita TN, che incassava i ricavi, mentre i costi del carburante, di mezzi e di personale venivano sostenuti dalla fallita. ricostruzione trovava conforto nei consumi anomali dell’ultimo trimestre del 2013, rimast
omogenei rispetto agli altri mesi, pur a fronte di un sensibile calo del fatturato. Come h correttamente osservato la Corte di appello, “la cessione dei mezzi in favore della società neocostituita (…) in concomitanza con la messa in liquidazione della RAGIONE_SOCIALE, integra indubbiamente una condotta distrattiva” in quanto in alcuni casi l’acquirente neppure ha pagato il prezzo, pur avendoli in ogni caso utilizzati nello svolgimento dei servizi di trasporto, ch gran parte erano rappresentati dalle vecchie commesse della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. D’altro canto, le fonti testimoniali hanno dato conto del trasferimento anche del personale, laddove hanno riferito che i dipendenti della fallita effettuavano commesse per la TN ben prima del fallimento.
2.2.Dunque, non appare illogica la affermazione che, ben prima del fallimento, la TN abbia preso il posto della società fallita, dalla quale ha ereditato pressocchè tutto il complesso aziendale, sicuramente i suoi cespiti più remunerativi e convenienti, andando a operare fin da subito con gli stessi clienti e con gli stessi mezzi della fallita, arrivando a scaricare su quella important di costo nel periodo fine 2013 – inizio 2014 ( cfr. sentenza di primo grado, pg. 16).
3. Parimenti infondato il secondo motivo, dal momento che la motivazione con la quale la Corte di appello ha ridetermiNOME il trattamento sanzioNOMErio, pur nella sua sinteticità sufficientemente esplicativa del ragionamento che ha condotto il Giudice di secondo grado ad adeguare la pena al fatto, attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, pur non concesse nella loro massima estensione. Deve, del resto, ribadirsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed all diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congr “pena equa” o “congruo aumento”, (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243)
4.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, addì, 20 marzo 2024
I Consigliere estensore