Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25528 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25528 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME, NOME éì VERUCCHIO il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME, NOME a VERUCCHIO il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME, NOME a VERUCCHIO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
NOME NOME a LUGO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CODIGORO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SANT’ARCANGELO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti nella qualità di imputati, nonché il rigetto per i ricorsi proposti quali parti civil udito l’AVV_NOTAIO COGNOME nell’interesse dei ricorrenti, che ha illustrato i motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l’accoglimento.
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 25 marzo 2021, riformava parzialmente quella del Tribunale di Rimini, confermando · la responsabilità penale di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, con esclusione della cessione di un rimorchio (capo A), dichiarando invece estinto per prescrizione il delitto di bancarotta semplice documentale (capo B) e riducendo la pena principale e quelle accessorie fallimentari inflitte agli imputati.
Ai fini della migliore comprensione dei ricorsi, va subito evidenziato come NOME COGNOME e i figli NOME e NOME ricorrano in questa sede, sia nella qualità di imputati, sia anche nella qualità di parti civili in relazione ai capi di imputazio per i quali il Tribunale di Rimini aveva assolto per insussistenza del fatto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dal delitto di estorsione in loro danno (capo D) e NOME COGNOME da quello di tentata estorsione (capo F), nonché quest’ultimo anche dal delitto di calunnia (capo E) perché il fatto non costituisce reato. Per i concorrenti nei predetti delitti, NOME COGNOME (capo D) e NOME COGNOME (capo F), il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per morte dell’imputato.
In particolare a NOME COGNOME, nella sua qualità di socio amministratore, a NOME e NOME COGNOME, nella qualità di soci illimitatamente responsabili della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 30/11/2010 e falliti in proprio, veniva contestata la condotta di bancarotta fraudolenta (capo A) per distrazione dei seguenti beni: 1) somme di denaro per euro 2.760.839,46 di cui: a) euro 1.037.169,02 trasferiti alla società RAGIONE_SOCIALE; b) euro 1.243.670,44 trasferiti ai soci: COGNOME NOME per euro 1.004.394,88; COGNOME NOME per euro 117.511,48; COGNOME NOME per euro 121.764,08; c) euro 480.000,00 destinati contabilmente alla società RAGIONE_SOCIALE, ma in realtà consegnati ad un soggetto terzo, segnatamente COGNOME NOME; 2) proprietà immobiliari della società RAGIONE_SOCIALE per un valore netto contabile di euro 1.624.919,17, determiNOME dal valore degli immobili del centro commerciale denomiNOME “LE TORRI” in Verucchio, al netto delle passività derivanti dai debiti bancari, fatto commesso alla data di trasferimento dei beni al soggetto giuridico terzo denomiNOME “RAGIONE_SOCIALEERAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE europeo di interesse il 1 giugno 2010; inoltre il solo COGNOME NOME distraeva i seguenti beni: 3) proprietà immobiliari personali per un valore contabile di C 1.500.000,00, fatto commesso alla data di trasferimento dei beni al RAGIONE_SOCIALE il 1 giugno 2010. Da ciò derivavano ingenti passività accertate come segue: in capo alla società: euro 1.391.023,25 (crediti privilegiati) e euro 43.718.164,85 (crediti chirografari); in capo al socio COGNOME NOME euro 659.525,81 (crediti privilegiati) e euro 4.080.019,33 (crediti chirografari); in capo al socio COGNOME
NOME euro 178.366,00 (crediti privilegiati) e euro 9.744.860,46 (crediti chirografari); in capo al socio COGNOME NOME euro 15.698,39 (crediti privilegiati) e euro 9.339.476,35 (crediti chirografari). Con le aggravanti per aver cagioNOME un danno patrimoniale di rilevante gravità e per la molteplicità dei fatti d bancarotta commessi.
Quanto ai delitti per i quali risultano parti civili gli attuali ricorrenti, risult imputati, oltre a COGNOME, deceduto, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, del delitto di estorsione aggravata dalle persone riunite (capo D): COGNOME si sarebbe imposto quale intermediario, fra la società RAGIONE_SOCIALE e l’istituto bancario Aareal Bank, per la realizzazione di un contratto di finanziamento per l’ammontare di oltre 23 milioni di euro, che era necessario alla società per la sopravvivenza imprenditoriale e, successivamente, avrebbe agito come intermediario fra la predetta società e la società “RAGIONE_SOCIALE“, amministrata da NOME COGNOME, a cui la fallita aveva affidato i lavori di costruzione del centro commerciale denomiNOME Le Torri, costringendo NOME COGNOME a consegnargli somme di denaro non dovute per un importo non inferiore ad euro 906.500,00, oltre a svariate somme in contanti. Tali importi venivano rappresentati come necessari per pagare una “tangente” a NOME COGNOME, direttore della AAREAL BANK, nonché al medesimo NOME COGNOME, con la minaccia che, in caso di mancato versamento delle dette somme, l’istituto bancario non avrebbe concesso il finanziamento e la società RAGIONE_SOCIALE avrebbe bloccato i lavori di costruzione, procurandosi così un ingiusto profitto in danno di NOME COGNOME. In tale condotta avrebbero concorso NOME COGNOME che, destinatario di ulteriori somme per non meno di euro 70.000,00, nonché di svariate somme in contanti, faceva effettivamente sospendere i detti lavori di costruzione per poi riprenderli a pagamento avvenuto da parte del COGNOME; NOME COGNOME che, quale amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della società fallita, in quan d’importo eccedente rispetto alle prestazioni di consulenza effettivamente svolte, al solo scopo di fornire un documento giustificativo degli esborsi della detta società verso il RAGIONE_SOCIALE, così prestandosi ad incassare parte delle somme destinate a quest’ultimo, per un ammontare di euro 420.000, per poi consegnarle al RAGIONE_SOCIALE stesso, nonché incassando l’ulteriore somma di euro 54.380 (eccedente rispetto ai compensi a lui dovuti contrattualmente), oltre ad altre svariate somme in contanti; NOME COGNOME il quale, prestandosi quale intermediario del RAGIONE_SOCIALE, avrebbe ritirato somme di denaro presso NOME COGNOME consegnandole poi al RAGIONE_SOCIALE, ricevendo da quest’ultimo un compenso non inferiore ad euro 35.000, oltre a svariate somme in contanti non precisamente quantificate. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
NOME COGNOME era inoltre stato chiamato a rispondere anche di calunnia (Capo E), perché, nella sua qualità di amministratore della società “RAGIONE_SOCIALE“, aveva presentato una denuncia querela alla Procura della Repubblica di Rimini da cui scaturiva il procedimento penale n. 5559/2010 RGNR nei confronti dei soci della RAGIONE_SOCIALE, li incolpava del reato di insolvenza fraudolenta (poi rubricata quale ipotesi di truffa), pur sapendoli innocenti; in particolare, attestava falsamente di essere stato indotto in errore sulla solvibilità della società ora menzionata da NOME COGNOME il quale, dapprima palesando di disporre di ingenti disponibilità liquide, lo avrebbe convinto a concludere un contratto per la costruzione di un centro commerciale del valore iniziale di euro 8.500.000, accresciutosi nel tempo fino ad oltre 17 milioni di euro: successivamente, palesandosi le difficoltà finanziarie della società RAGIONE_SOCIALE, che avevano determiNOME il blocco dei pagamenti, con lo scopo di fargli concludere i lavori di costruzione entro il mese di novembre 2008, COGNOME lo avrebbe rassicurato sulla regolarità dei futuri pagamenti, prospettando di essere in attesa di ricevere ulteriori finanziamenti bancari che si sarebbero rivelati inesistenti; da ultimo, con la stessa promessa, dilazionava più volte le scadenze dei pagamenti residui, il cui ammontare aveva raggiunto la somma di euro 12.931.202,65 alla data del 13 ottobre 2009, per poi disattendere tutti gli impegni assunti. Tali circostanze, denunciate dal COGNOME, non corrispondevano al vero, in quanto lo stesso era a conoscenza sia della reale situazione finanziaria delle società, sia delle fasi inerenti le richieste di finanziamento agli istituti banca avendo concorso con i soggetti che per conto del COGNOME si erano prestati per far fronte alle difficoltà dell’azienda, come descritto nei capi D) ed F).
Infine NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo dec:eduto, erano stati chiamati a rispondere di tentata estorsione (Capo F) in quanto COGNOME, imponendosi in veste di intermediario fra la società RAGIONE_SOCIALE (proprietaria del centro commerciale Le Torri) e l’istituto bancario Credit Swiss, per la realizzazione di un contratto di finanziamento per l’ammontare di euro 52.500.000, che era necessario alla detta società per la sopravvivenza imprenditoriale, già gravata da una situazione debitoria superiore ai 44 milioni di euro, con la minaccia di non far ottenere il suddetto finanziamento (che si rivelerà inesistente) e conseguentemente, paventando il pericolo della chiusura di altre linee di credito e del fallimento della società, al fine di procurarsi un ingius profitto, in danno di NOME COGNOME, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo a redigere un mandato con il quale affidava a COGNOME la gestione della posizione finanziaria della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a cedere la gestione del centro commerciale alla società RAGIONE_SOCIALE (amministrata da COGNOME NOME, convivente del COGNOME). Successivamente, con la medesima
minaccia, pur in assenza di un atto formale, COGNOME si impossessava progressivamente della gestione della RAGIONE_SOCIALE, costringendo NOME COGNOME a non esercitare alcun potere decisionale ed allontanandolo dagli uffici di cui disponeva all’interno del centro commerciale Le Torri. Da ultimo, insisteva nella propria condotta, cercando di costringere NOME COGNOME a concedere la gestione del centro commerciale ad una nuova società denominata RAGIONE_SOCIALE, riconducibile a NOME COGNOME ed amministrata, fra gli altri da NOME COGNOME, con la minaccia di mettere all’incasso alcuni assegni emessi da NOME COGNOME in bianco, di cui aveva conseguito il possesso. NOME COGNOME concorreva avendo presentato COGNOME a COGNOME, sostenendone l’operato e prestandosi quale socio della RAGIONE_SOCIALE, al quale doveva essere destinata la gestione commerciale del centro LE TORRI.
Vanno, infine, anche riportate le contestazioni di delitti estinti pe prescrizione, in ordine ai quali i ricorrenti chiedono un proscioglimento nel merito: quanto al capo B, contestato ai tre ricorrenti, relativo alla bancarotta semplice documentale, per aver tenuto la contabilità in modo incompleto ed irregolare, con particolare riguardo al libro giornale per l’anno 2009 e ai registri IVA per l’anno 2010, con le medesime aggravanti di cui al capo A); al capo C), relativo al delitto previsto dall’art. 388 cod. pen. perché, sempre in concorso tra loro, quali soci della società “RAGIONE_SOCIALE“, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e, precisamente, dal decreto ingiuntivo emesso e depositato in data 04/3/2010 dal Tribunale di Ferrara nei confronti della stessa società notificato a mezzo posta in data 29/3/2010, con il quale si ingiungeva il pagamento immediato del debito contratto nei confronti della società “RAGIONE_SOCIALE” di Filo d’Argenta (FE) per euro 12.931.202,85 (oltre interessi e spese), alla cui ingiunzione non ottemperavano, compivano atti simulati e fraudolenti sui beni costituenti il patrimonio RAGIONE_SOCIALE della società (rappresentante futuro oggetto di pignoramento), conferendoli ad un soggetto giuridico terzo denomiNOME RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE europeo di interesse economico da loro stessi costituito unitamente alla società RAGIONE_SOCIALE con sede formale in Gran Bretagna, ma domiciliata fiscalmente in Verucchio. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quali imputati e parti civili, constano di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge per omessa rinnovazione dell’istruttoria, nonché vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione al capo A).
La sentenza impugnata avrebbe ritenuto con apparente motivazione la responsabilità dei ricorrenti per la bancarotta fraudolenta per distrazione, o comunque con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, viziata da travisamento. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe considerato che le somme distratte furono trasferite a soggetti che praticavano estorsioni nei confronti degli attuali ricorrenti, come emergerebbe dalle risultanze istruttorie e in particolare dal contenuto delle conversazioni intercettate. Gli imputati COGNOME furono costretti a versare tali importi, con conseguente difetto del dolo distrattivo: alla data delle distrazioni i ricorrenti erano stati già spossessati dell’azienda da COGNOME; la tesi accusatoria veniva smentita dal controesame del luogotenente COGNOME della Guardia di finanza, che confermava come nel c:orso delle indagini mai avesse fatto riferimento alle condotte distrattive; travisata risultava la qualità di NOME COGNOME, che dalla sentenza impugnata veniva indicato come abile imprenditore, in contrasto con il dato di inesperienza, rilevato dalla sentenza di primo grado, o di quello dell’essere persona incolta e umile, quale invece emergeva dai fax che aveva inviato a COGNOME, dai quali traspare la preoccupazione per le condotte estorsive. I Giudici di merito da tali fax avrebbero tratto un significato errato, riconoscendovi solo atteggiamenti «poco limpidi» che lasciavano dubitare della sua buona fede; COGNOME veniva poi ritenuto credibile solo in ordine alle dichiarazioni contra se e non anche per quelle a sua discolpa. I Giudici del merito avrebbero, infine, travisato e tralasciato il contenuto delle conversazioni intercettate, idonee a comprovare invece come la minaccia estorsiva si fosse sostanziata nella sospensione delle attività di cantiere per la costruzione del centro commerciale Le Torri, da parte della impresa fin dal 2006, anche nella forma larvata dell’assicurare la presenza di soli pochi operai su un cantiere di 40mila metri quadri, non consentendo una adeguata prosecuzione dei lavori, per come emerge dal libro giornale. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Tali ultime circostanze riscontrerebbero il narrato di NOME COGNOME in ordine alla denunciata dinamica estorsiva, mentre illogica e apparente risulterebbe la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la sincronia fra sospensione dei lavori e pagamenti, travisa il contenuto delle comunicazioni fra COGNOME COGNOME COGNOME, allorché il primo ringrazia il secondo per i pagamenti, ritiene fisiologica l sospensione dei lavori, alterando le emergenze che si evincono dagli allegati al ricorso, quali il libro giornale per gli anni 2001, 2006 e 2007, i fax inviati COGNOME a COGNOME presso il CMR, il cartello affisso dinanzi al centro commerciale
RAGIONE_SOCIALE, acronimo di Le COGNOME e COGNOME, le registrazioni delle conversazioni in ambientale.
La Corte di appello trascurerebbe il contenuto di tali conversazioni, non valutando in particolare quella riportata al fol. 27 della sentenza di primo grado, attestante la vicenda estorsiva, come pure i mastrini esibiti in primo grado relativi ai pagamenti dal 2005 al 2006 in favore di COGNOME, COGNOME e COGNOME, le registrazioni di conversazioni di COGNOME, direttore della RAGIONE_SOCIALE, nonché le testimonianze di COGNOME, COGNOME e COGNOME.
La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto trarre da tutto ciò la prova del difetto del dolo della distrazione, tanto più che la costituzione del RAGIONE_SOCIALE fu predisposta dagli avvocati dei COGNOME, senza che questi ultimi ne avessero piena consapevolezza, come avrebbe potuto riferire il AVV_NOTAIO, la cui richiesta di escussione ai fini della rinnovazione istruttoria sarebbe stata rigettata dalla Corte di appello in violazione di legge.
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di bancarotta semplice documentale, contestato al capo B).
La Corte di appello non avrebbe reso una motivazione adeguata a escludere il proscioglimento nel merito, sottovalutando che le scritture contabili furono regolarmente tenute dagli imputati fino al 2008-2009, mentre a seguito del subentro, quale gestore di fatto, di COGNOME ai COGNOME, costoro non ne ebbero più la disponibilità.
Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione, per apparenza e illogicità manifesta in ordine all’omesso proscioglimento nel merito dal capo C), essendo la violazione dell’art. 388 cod. pen. da escludersi in ragione dell’incidenza che sulla volontà dei COGNOME, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo da parte di COGNOME, ebbero le scelte degli avvocati di fiducia di COGNOME, nella costituzione del RAGIONE_SOCIALE, nel quale rifluì il patrimonio della fallita.
Il motivo replica la censura formulata per violazione di legge in ordine all’istanza di rinnovazione istruttoria per l’escussione del AVV_NOTAIO.
Il quarto motivo, proposto dai ricorrenti quali parti civili, deduce assenza di motivazione in ordine ai capi D), E) e F), per totale omessa valutazione del motivo di appello sul punto, che riproponeva le ragioni a fondamento della sussistenza dell’ipotesi accusatoria in ordine ai delitti di estorsione consumata e tentata, nonché di calunnia.
Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzioNOMErio, in quanto la Corte di appello, riducendo la pena solo a seguito della declaratoria di estinzione del reato di bancarotta semplice documentale, non operava alcuna ulteriore diminuzione, rendendo una motivazione contraddittoria rispetto a quella di primo grado, risultando quest’ultima aver affermato l’assenza di capacità imprenditoriale di NOME COGNOME, quella ora impugnata, invece, riferendogli invece la qualità di navigato imprenditore che non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza.
8. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta da parte del difensore dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il primo e il quarto motivo di ricorso sono strettamente connessi e vanno trattati unitariamente.
2.1 Va premessa, ai fini della piena comprensione anche dei motivi di ricorso, la ricostruzione di quanto emerge dalle sentenze di merito in ordine alle condotte attribuite agli attuali ricorrenti. Va altresì evidenziato come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, non solo rinvia a quella di primo grado (cfr. fol. 5 della sentenza impugnata) ma si salda con la stessa, sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, COGNOME, Rv.
252615 – 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità de motivazione del provvedimento impugNOME, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, COGNOME, Rv. 209145)
2.2 A ben vedere, a differenza di quando dedotto con il quarto motivo, la Corte di appello ha analizzato approfonditamente e da subito (fol. 5 e ss. della sentenza impugnata) i motivi di impugnazione proposti dai COGNOME quali parti civili in ordine al proscioglimento intervenuto per i delitti di estorsione tentata consumata sub capi F) e D).
La Corte di appello con una logica anticipazione tratta il tema estorsivo immediatamente, in quanto non è in contestazione la sussistenza delle condotte distrattive in sé, ma viene a essere censurata la sentenza impugnata quanto al dolo da distrazione, rappresentandosi come i COGNOME sarebbero stati vittime di estorsione e dunque costretti alla distrazione medesima.
La Corte territoriale, a riguardo, esamina compiutamente le ragioni della difesa di NOME COGNOME e dei figli, sostanzialmente nuovamente reiterate con gli attuali ricorsi, rendendo la sentenza impugnata una motivazione non manifestamente illogica né caratterizzata da contraddittorietà, quanto alla insussistenza dei fatti estorsivi medesimi.
Il RAGIONE_SOCIALE dapprima evidenzia come il pagamento degli importi non potesse essere comprovato sulla base di un appunto personale prodotto da COGNOME, che avrebbe attestato i pagamenti a Le COGNOME; inoltre, al di là della attendibilità dei mastrini allegati al n. 3 ai ricorsi, la Corte territoriale rileva come i pagamenti avvenissero anche prima che la RAGIONE_SOCIALE, amministrata da COGNOME, subentrasse ad altra società costruttrice nell’appalto per i lavori del complesso Le Torri, il che faceva escludere ai Giudici del merito, con argomento logico adeguato, la relazione, oggetto della contestazione di estorsione, fra pagamenti e sospensione dei lavori, che nell’ipotesi accusatoria sarebbe stata minacciata e praticata per estorcere denaro a COGNOME da parte di COGNOME (sentenza impugnata, fol. 5).
In sostanza la Corte RAGIONE_SOCIALE rileva come tali versamenti ebbero una causale ben diversa da quella, per altro fisiologica, di evitare la sospensione dei lavori.
In particolare, la relazione fra pagamenti e sospensioni veniva esclusa anche in ragione della assenza di sincronia fra gli eventi, nel senso che i pagamenti avvenuti in costanza di contratto di appalto non corrispondevano alla ripresa dei lavori – come sarebbe stato logico attendersi – e che le stesse sospensioni dei lavori risultavano pari a soli trenta giorni lavorativi nel biennio 2006-2007, escludendo per altro la Corte territoriale che la presenza di pochi operai in cantiere
potesse essere ricondotta alla azione estorsiva (cfr. foll. 5 e 6 e nota 3 della sentenza impugnata). Difatti, le medesime sospensioni venivano ritenute dal Tribunale di Rimini collegate ai «cambiamenti di layout, notevoli visto il passaggio in corso d’opera da un progetto di parco commerciale (aperto) ad un centro commerciale (chiuso) e da una piattaforma alimentare inizialmente appannaggio di RAGIONE_SOCIALE e poi di altra cooperativa», ma mai comunque per prolungati periodi, risultando per altro le sospensioni in numero di quattro, la più lunga delle quali di due settimane lavorative, dal che la natura fisiologica delle interruzioni medesime a fronte delle modifiche progettuali (sentenza di primo grado, foll. 21 e 22).
Sul punto della evidenziata cronologia non correlata degli eventi, a fronte di una motivazione solida e argomentata, il primo motivo censura tale approdo ermeneutico lamentando travisamento, ma in termini meramente assertivi e non specifici.
La Corte di appello rilevava anche come le registrazioni dei colloqui operate da COGNOME, all’insaputa degli interlocutori, per un verso non comprovassero alcuna richiesta estorsiva, per altro verso risultassero sospette, in quanto tese a precostituirsi la giustificazione delle distrazioni (fol. 6 e nota 4 della sentenz impugnata, nello stesso senso il Tribunale al fol. 24), tanto più che, come emerge dalla sentenza di primo grado, la denuncia delle condotte estorsive da parte di NOME COGNOME interveniva solo in risposta a quella di NOME nei propri confronti e, comunque, successivamente alla dichiarazione del fallimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (sentenza impugnata, fol. 2; sentenza di primo grado, fol. 25).
Si tratta di una argomentazione logica relativa alla attendibilità della denuncia di COGNOME, che si basa anche sulla cronologia della stessa rispetto allo svilupparsi degli eventi.
Inoltre, rilevavano i Giudici del merito, la prima denuncia di COGNOME risultava riferita solo alla tentata estorsione ora contestata a COGNOME, successiva in termini cronologici rispetto a quella contestata a Le COGNOME, che sarebbe stata oggetto solo di una seconda denuncia (fol. 3, sentenza impugnata), a riprova di accuse centellinate nel tempo.
Ancora, non emergeva alcuna conversazione intercettata o altro elemento che comprovasse l’atteggiamento miNOMErio di COGNOME. Risultava solo la sfiducia di COGNOME, che temeva che NOME COGNOME non avesse versato il denaro ricevuto effettivamente a COGNOME (fol. 28 della sentenza di primo grado).
I Giudici di merito, pertanto, argomentavano in modo non manifestamente illogico in ordine alla inattendibilità del narrato della parte civile COGNOME, ritenen che non si trattasse di estorsione e che piuttosto il denaro fosse stato versato a COGNOME, per lo meno in parte, al fine di ottenere il finanziamento che «molto
difficilmente la fallita – nella disastrosa situazione finanziaria in cui versavaavrebbe potuto ottenere», non potendosi «ragionevolmente escludersi che COGNOME abbia pensato di tenere per sé parte del denaro ricevuto da COGNOME, come compenso per l’attività di consulenza e intermediazione che aveva svolto e che il COGNOME ne fosse consapevole» (cfr. sentenza impugnata fol. 6).
La Corte di merito, a conferma, aggiunge come proprio COGNOME ebbe a chiarire che parte del denaro dato a COGNOME risultava, secondo quest’ultimo, destiNOME a ‘facilitare’ l’ottenimento di un finanziamento presso Aareal Bank, «’ungendo’ i dirigenti della Banca»; finanziamento che – a riscontro effettivamente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME ottenne nel 2007 per 23 milioni di euro, nonostante una situazione finanziaria di notevole esposizione, in quanto si era accollata il mutuo concesso dalla RAGIONE_SOCIALE d’i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al precedente appaltatore, pari a 10,5 milioni di euro.
Inoltre, la Corte di appello annota come COGNOME non ebbe mai a verificare se il denaro versato a COGNOME fosse poi stato effettivamente consegNOME a COGNOME, interpellando direttamente quest’ultimo, pur avendo con lo stesso un rapporto assiduo, con ciò volendosi rappresentare come la asserita relazione pagamenti estorsivi/sospensione fosse nei fatti esclusa anche da questo atteggiamento di COGNOME di non relazionarsi direttamente con il presunto estorsore.
2.3 In ordine alla ritenuta inattendibilità delle denunce sporte da COGNOME, quindi, assolutamente congrua risulta la delibazione operata dai Giudici del merito in ordine alle accuse di estorsione.
La Corte di merito ha fatto buon governo del generale principio della verifica di attendibilità, conclusa con esito negativo, e della ricerca di riscontri, in vero no rinvenuti, in ordine alla dichiarazione della persona offesa costituitasi parte civile
Infatti, se per un verso è vero che le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, comunque occorre la previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Inoltre, nel caso in cui la persona offesa, come è nel caso in esame, si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 – dep. 24/10/2012, RAGIONE_SOCIALE ed altri, Rv. 253214).
D’altro canto, il Tribunale di Rimini aveva anche evidenziato come la posizione di COGNOME fosse quella, oltre che di parte civile, anche di imputato di reati probatoriamente collegati, cosicché avrebbe dovuto trovare applicazione l’art.
192, comma 4, cod. proc. pen. (sentenza di primo grado, fol. 29). A riguardo non risulta proposto appello sul punto specifico, cosicchè l’applicazione della regola probatoria più rigorosa, e non contestata, rende l’appello prima, e il ricorso per cassazione ora, del tutto aspecifico, data la natura decisiva dei riscontri non rinvenuti per riconoscere forza probatoria alle dichiarazioni eteroaccusatorie di COGNOME.
Le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, I2v. 268822 – 01, in motivazione, hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione possa essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità, qualora l’inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d’appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
E quindi, nel caso in esame, sono inammissibili i ricorsi per difetto di specificità dei motivi sul punto della decisiva assenza di riscontri alle accuse di COGNOME, in quanto non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le già menzionate ragioni sono state esposte nel provvedimento impugNOME: a ben vedere il Tribunale al fol. 29 fa chiaro riferimento all’applicazione della regola dell’art. 192, comma 4, cod. proc. pen., senza che alcuna censura sia rivolta a riguardo (Sez. U’ Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822).
2.4 Viene altresì dedotto, sempre con il primo motivo di ricorso, il vizio di travisamento probatorio.
A riguardo deve rilevarsi come, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugNOME o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a clisarticolare l’inter ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” (salvo il caso della inedita valorizzazione nel giudizio d’appello di prove non considerate dal giudice di primo grado) e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa) (Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).
Tale premessa esclude che il motivo sia consentito non essendo stato evidenziato, come già anticipato, la forza disarticolante del dedotto travisamento né quale sia l’elemento di prova valorizzato, da parte della Corte di appello, e non anche dal primo giudice.
Inoltre, deve anche rilevare questa Corte come, in relazione alle trascrizioni di una piccola parte di una conversazione ben più ampia (ali. 1 al ricorso, ove si rinvengono le sole pagg. 10-11, 23, 29, 33-35, 38, 41,49-50, 52-54, 68, 143-144, 411), ciò che si propone è una diversa interpretazione di conversazioni, non il travisamento del testo-significante, come richiede il vizio dedotto. D’Altro canto vi è totale assenza di continuità nei dialoghi, essendone stati allegati solo alcuni stralci, risultando per altro nella parte iniziale essere alcuni gli interlocutori e quelli della parte finale.
Va a tal riguardo evidenziato che, trattandosi solo di alcune pagine estratte, neanche consequenziali, i ricorsi sono deficitari sul punto quanto a specificità della deduzione.
Per altro, comunque i riferimenti alla sospensione dell’attività di cantiere da parte di COGNOME, qualora non avesse ricevuto il denaro da RAGIONE_SOCIALE COGNOME, sono esclusivamente rappresentati da quest’ultimo a COGNOME, ma si tratta di affermazioni del tutto ipotetiche.
D’altro canto, la sospensione delle attività di cantiere ha una sua spiegazione razionale offerta da parte dei Collegi del merito, della quale si è dato conto. Inoltre, come osservato dalla Procura generale nel corso della discussione, tali sospensioni dovrebbero essere ricondotte a misure di autotutela contrattuale, qualora fossero intervenute, a fronte degli omessi pagamenti previsti per stati di avanzamento.
Venendo alle altre allegazioni, relative al dedotto travisamento, i mastrini, vengono ritenuti a buona ragione meri «appunti» informali dalla Corte di appello (fai. 5 in sentenza) e comunque inidonei a dimostrare la dinamica estorsiva.
La riproduzione del cartello allegato al n. 2, che vede COGNOME quale progettista della variante del centro commerciale, nonché direttore dei lavori, dovrebbe rappresentare il coinvolgimento di COGNOME oltre che dello stesso COGNOME, come emergerebbe dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, nella attività dell’impresa appaltatrice dei lavori RAGIONE_SOCIALE.
Sia i mastrini sia anche il cartello richiamato, non si connotano per la richiesta forza disarticolante: gli uni riferiscono, anche volendone ritenere l’affidabilità, pagamento di denaro ai soggetti indicati, a cominciare da COGNOME e COGNOME, ma non le minacce per ottenere il pagamento, essenziali per la prova della condotta estorsiva, risultando concreta la causale alternativa della ‘facilitazione’ per ottenere il credito, come anche dei compensi per l’attività professionale svolta e
per l’intermediazione con la banca; l’altro rende conto della c:ointeressenza fra i COGNOME, la società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, il che evidenzia la ragione dei pagamenti ‘in nero’ e l’interesse anche di questi ultimi ad ottenere il finanziamento da parte della Aareal Bank: in sostanza il cartello rende logica e conferma la tesi dei Giudici di merito, che COGNOME fosse cointeressato con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per ottenere nuovo credito, non certamente comprova l’estorsione.
Per altro, il libro giornale per gli anni 2001, 2006 e 2007 e i fax inviati d COGNOME COGNOME COGNOME presso il CMR, come le registrazioni di conversazioni di COGNOMECOGNOME direttore della RAGIONE_SOCIALE, nonché le testimonianze di COGNOMECOGNOME COGNOME, COGNOME nei ricorsi, restano ignoti nel lor contenuto integrale, come anche resta generico il riferimento alla deposizione del luogotenente COGNOME, cosicché le doglianze non erano proponibili come travisamento per difetto di autosufficienza e comunque risultano versate in fatto.
Anche il dedotto travisamento della conversazione al fol. 27 della sentenza di primo grado, a ben vedere, non contesta il significante, vale a dire la corretta riproduzione del testo della conversazione, bensì il significato che i Giudici di merito gli attribuiscono (vedi sentenza impugnata, fol. 6). Di fatto ciò che contestano i ricorrenti è l’interpretazione della conversazione, rispetto alla quale il motivo non è consentito, non risultando manifestamente illogica la stessa: infatti l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione de giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
2.5 Ulteriori doglianze si concentrano avverso la sentenza impugnata in ordine distrazione contestata al capo A) verso il RAGIONE_SOCIALE.E.I.E. denomiNOME RAGIONE_SOCIALE: sia delle proprietà immobiliari personali di COGNOME, sia anche della proprietà di tutti gli immobili del centro commerciale Le Torri di RAGIONE_SOCIALE Malatestana.
Rispetto a tale contestazione la tesi difensiva non è più connessa alla natura estorsiva della dazione, bensì all’assenza di dolo da parte dei COGNOME, perché l’istituzione del GRAGIONE_SOCIALEE. sarebbe stato voluta e realizzata dagli avvocati di fiducia di NOME COGNOME, senza consapevolezza da parte di costui.
E bene, sul punto la Corte di appello rileva come il G.E.I.E. fu costituito nel giugno 2010, avendo quali soci la fallita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la società inglese RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, mentre amministratrice era la figlia dell’imputato.
La Corte di appello rileva come l’ipotesi che l’imputato avesse subìto in modo inconsapevole la decisione dei propri legali risultava smentita dalla dichiarazione dello stesso imputato, che riferiva di avere indicato personalmente quali passività
dovessero essere trasferite al G.E.I.E. e quali dovessero essere lasciate in capo a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e fra queste ultime vi era anche quella nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, oggetto del decreto ingiuntivo che poco prima era stato notificato a COGNOME per 12 milioni di euro (sentenza impugnata, foll. 12 e 13).
Da ciò la Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, trae la prova della piena consapevolezza degli effetti della operazione di ‘svuotamento’ distrattivo della società RAGIONE_SOCIALE in favore del RAGIONE_SOCIALE
In questo contesto motivazionale, per un verso deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia in modo corretto attribuito maggior credibilità alla dichiarazione resa da COGNOME in sede di controesame, e non a quella con la quale si diceva aver accettato una decisione assunta dai propri legali quanto alla costituzione del GRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.E. .
In vero la motivazione risulta assolutamente priva di aporìe e di manifeste illogicità, rendendo una valutazione assolutamente solida, oltre che conforme a quella di primo grado (sentenza del Tribunale pag. 16 e ss.).
Elementi quali la selezione dei debiti da lasciare alla fallenda, l’operazione di spoliazione della stessa, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo, deponevano secondo i Giudici di merito per la consapevolezza di COGNOME di fronte allo ‘scippo’ dei beni patrimoniali della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– così si esprimeva il curatore, come riportano i primi Giudici. A fronte di tali risultanze i Giudici del merito hann correttamente tratto la maggiore credibilità della dichiarazione di COGNOME, quanto alla selezione dei debiti da lasciare alla fallenda, rispetto alle affermazioni sul propria inconsapevolezza sulla costituzione del RAGIONE_SOCIALE e sulla finalità dello stesso.
Si tratta di valutazione di merito, in relazione alla quale la censura risulta generica, contestando in astratto la possibilità di una valutazione frazionata della dichiarazione, che invece è ben possibile sulla scorta degli elementi di riscontro esistenti per l’una parte e non per l’altra del dichiarato.
Quanto all’omessa rinnovazione istruttoria, relativa alla escussione del AVV_NOTAIO che rogò l’atto di costituzione del GRAGIONE_SOCIALE, la Corte ne esclude la necessità, in quanto COGNOME era imprenditore di lungo corso, esperto e dunque in condizione di comprendere la ratio dell’operazione, oltre che in ragione della circostanza che qualora vi fosse stata pressione illecita su COGNOME, il pubblico ufficiale non avrebbe consentito alla stipula.
Di fatto la Corte conferma la valutazione operata dal Tribunale (fol. 17 della sentenza di primo grado), che, a sua volta, aveva giudicato contraddittoria la versione di COGNOME che prima si diceva indotto all’operazione dai propri legali, con il AVV_NOTAIO che avrebbe provato a dissuaderlo, salvo poi dirsi perfettamente consapevole dell’«aggiramento» operato in danno del credito d oltre 12 milioni di
euro della RAGIONE_SOCIALE amministrata da COGNOME, in relazione al quale il decreto ingiuntivo da poco era stato notificato: il correlativo debito f l’unico lasciato alla debitrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non ‘spostato’ sul RAGIONE_SOCIALE europeo, ove invece erano rifluiti i beni della società (tutto il complesso RAGIONE_SOCIALE Le Torri) e quelli personali di NOME COGNOME.
La Corte di appello osserva, in conformità, che COGNOME avesse quindi piena consapevolezza di sottrarre il patrimonio personale e societario e con esso la garanzia per la CMR, nei cui confronti aveva pochi mesi prima riconosciuto il debito (sentenza impugnata, fol. 8). Tale conclusione, sostenuta, come si è già evidenziato, dai plurimi elementi COGNOME, risulta non manifestamente illogica e pertanto giustifica il rigetto dell’istanza di rinnovazione istruttoria, in quanto n giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Nel caso di specie, quindi, la Corte con motivazione logica ha ritenuto già comprovata la consapevolezza di COGNOME e ha escluso la necessità dell’escussione del AVV_NOTAIO.
D’altro canto, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (v., ad es., Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407 – 01).
Difatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis, v. Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l’oggetto della tutela identificabile nell’interesse dei creditori all’integrità dei mezzi di garanzia, l’art. 216 I. fall. prend considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio – che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 – bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Pertanto, sul versante dell’elemento soggettivo del reato – che è l’elemento censurato nel caso in esame dai ricorrenti per l’operazione RAGIONE_SOCIALEERAGIONE_SOCIALE.E. – il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si
compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13/02/2006, COGNOME ed altri, Rv. 234232). Il che corrisponde a quanto ritenuto dalla Corte di appello, che anzi ha ritenuto comprovata anche una volontà specifica distrattiva di COGNOME, tratta dalla circostanza che tutti i debiti per 32 milioni di euro furono accollati RAGIONE_SOCIALE con esclusione di quello verso la CMR.
D’altro canto, configura il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione il conferimento, da parte dell’amministratore, di beni della società fallita in un RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE – a prescindere dall’avvenuta iscrizione di quest’ultimo ai sensi del Regolamento CEE n. 25/7/2137 del 1985 e dal conseguente acquisto della capacità giuridica da parte dell’ente – in quanto il vincolo impresso ai beni mediante il contratto di costituzione del RAGIONE_SOCIALE comporta il sorgere di un’obbligazione a carico del patrimonio della fallita nei confronti degli altri soci fondatori, in grado di determinare un pericolo per gli interessi dei creditori preesistenti (Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 270808 – 01).
Proprio tale principio evidenzia come la circostanza, in vera nuova e quindi in sé non consentita, dedotta nel corso della discussione dalla difesa dei ricorrenti, relativamente alla volontà di COGNOME di accollare tutti i debiti al G.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.E. , n abbia pregio. Difatti, quand’anche tutti i debiti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fossero stati accollati al RAGIONE_SOCIALE. COGNOME – il che non è perché ciò non avvenne per il debito verso CMR – comunque l’operazione sarebbe risultata distrattiva, in quanto gli originari creditori avrebbero visto ridursi la garanzia patrimoniale per il concorso sul medesimo patrimonio delle pretese degli altri soci fondatori del RAGIONE_SOCIALE medesimo.
Pertanto manifestamente infondate e generiche sono le doglianze fin qui esaminate.
2.6 Quanto al capo F), relativo alla tentata estorsione contestata a COGNOME e COGNOME, in ordine al quarto motivo dei ricorsi (al fol. 55 e ss.), valgono l argomentazioni già spese in ordine sia alla inattendibilità dell’accusa perché tardiva la denuncia, sia anche in relazione alla insussistenza del travisamento e al difetto di autosufficienza.
A tal riguardo, lamenta il ricorrente che la prova che COGNOME abbia costretto COGNOME a cedere di fatto la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe da trarsi da documenti allegati dai nn. 1 a 13 a una memoria depositata in primo grado dalla difesa: tali atti non sono stati allegati ai ricorsi che, dunque, peccano di autosufficienza sul punto. Come pure assolutamente generica (fol. 56 del ricorso) risulta la doglianza relativa agli «assegni del COGNOME al COGNOME».
Per altro, come osservato in discussione dalla attenta Procura generale, illogica risulta la versione di COGNOME, che lamenta di aver subito il subentro di fatto di COGNOME in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fra il marzo 2009 e il marzo 2010 (capo D), salvo poter nel giugno 2010 costituire il COGNOME invece in assoluta autonomia.
2.7. Pertanto, in relazione ai motivi primo e quarto, esclusa la causale estorsiva in ordine alle dazioni distrattiva, per altro indirizzate anche verso alt beneficiari, tutte le dazioni medesime risultano non finalizzate all’interesse dell’impresa e la cessione dei beni immobili societari e personali al RAGIONE_SOCIALE integra l’altro profilo della condotta distrattiva.
Difatti, assolutamente consolidato è l’orientamento che trae la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, COGNOME, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, COGNOME, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, COGNOME, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, COGNOME, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, COGNOME, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, COGNOME, Rv. 231411), dovendo ritenersi che le distrazioni per finalità diverse da quelle proprie della impresa, bensì per interesse propri o di terzi, configurino il delitto di bancarotta fraudolent patrimoniale (Sez. 5, n. 7417 del 01/02/2023, Vecchio, Rv. 284230 – 02; Conf.: Sez. 5, n. 15850 del 1990, Rv. 185886-01).
D’altro canto, esclusa la causale estorsiva dei prelevamenti, va anche richiamato il principio per cui la persona offesa del delitto d’estorsione, consistito nel costringerla al compimento di un atto dispositivo in danno della società dalla stessa amministrata, può essere chiamata a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione a quell’atto pregiudizievole degli interessi dei creditori sociali, dal momento che per il delitto di bancarotta non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa (Sez. 2, n. 43171 del 15/10/2008, COGNOME Riccardi, Rv. 242408 – 01).
Inoltre, anche in relazione alla finalità di ‘facilitare’ illecitamente l’erogazi di finanziamenti, deve ricordarsi che, in tema di bancarotta fraudolenta, anche le erogazioni effettuate dall’impresa per fini illeciti, pur se compiute nel presunto interesse della stessa, costituiscono “distrazione”, in quanto esse, da un lato, non sono riconducibili all’oggetto sociale, e, dall’altro, provocano un depauperamento del patrimonio a disposizione dei creditori, ai quali viene sottratta la possibilità d soddisfarsi, eventualmente, sui beni della società, nonché di individuare una contropartita, corrispondente alla illecita erogazione, sulla quale rivalersi in caso
di fallimento: le imprese devono infatti perseguire i loro interessi esclusivamente con le modalità consentite dall’ordinamento (Sez. 5, n. 32740 del 09/07/2014, COGNOME, Rv. 261654 – 01; Sez. 5, n. 12897 del 6 ottobre 1999, COGNOME Din B., Rv. 214862).
2.8 Quanto al quarto motivo, in ordine al capo E), al fol. 54 dei ricorsi i ricorrenti reiterano le censure formulate in appello.
Deve rilevare questa Corte come il motivo di appello sia stato formulato in modo generico, come è dato leggere nella parte ricostruttiva dell’atto di impugnazione (ai fol. 15 e ss. atto di appello), nonché del terzo motivo (fol.36) ove si afferma genericamente la manifesta illogicità della motivazione di assoluzione di COGNOME dal delitto di calunnia.
Ciò rispetto alla motivazione del Tribunale di Rimini, che aveva chiarito come non vi fosse prova certa, quanto al dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, che COGNOME avesse accusato COGNOME conoscendone l’innocenza. In sostanza, per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non vi era certezza, all’esito dell’istruttoria, che COGNOME avesse avuto contezza fin dall’inizio che COGNOME fosse in una difficile situazione finanziaria, avendo diversamente ritenuto, quando COGNOME ottenne il mutuo da Aareal Bank, che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse goduto di tale ingente finanziamento proprio grazie alla sua solidità economica, oltre che in ragione della prospettazione che COGNOME aveva fatto a COGNOME che i lavori dovessero terminare entro ottobre 2008, per consentire la cessione del centro commerciale al fondo RAGIONE_SOCIALE, pur se la trattativa poi saltò per il valore eccessivo del prezzo richiesto.
A fronte di tal motivazione, l’appello invece vira sulla dinamica estorsiva, poi esclusa anche dalla Corte di appello, come pure sulle captazioni telefoniche e sulle altre risultanze che tutte avrebbero dimostrato la consapevole volontà di COGNOME di accusare ingiustamente COGNOME.
A ben vedere il motivo di appello risultava, quindi, non correlato alla motivazione di primo grado e pertanto, inammissibile per difetto di specificità dei motivi, poiché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, COGNOME, Rv. 26882201).
Ne consegue che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia
pronunciato in concreto tale sanzione (v., di recente, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01).
3. Quanto al secondo motivo dei ricorsi, relativo al delitto di bancarotta semplice documentale ritenuto comprovato in primo grado e dichiarato estinto per prescrizione in secondo grado, la Corte territoriale ha escluso che vi fossero i presupposti per la declaratoria di proscioglimento nel merito, richiamando le valutazioni già formulate in ordine alla esclusione dell’ipotesi estorsiva sub capo F), tentata da COGNOME, che si sarebbe impadronito della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo di ricorso contesta il delitto nella sua oggettività fino al 2008- 2009, rilevando come i COGNOME, ottenendo i prestiti, dovevano necessariamente avere una corretta tenuta dei libri e delle scritture; poi i ricorsi lamentano ch successivamente a quel periodo subentrò COGNOME nella gestione di fatto e, dunque, la condotta di bancarotta documentale non sarebbe stata imputabile ai COGNOME.
E bene, il motivo è manifestamente infondato.
In primo luogo, quanto alla corretta tenuta delle scritture contabili la stessa deve avvenire fino alla cessazione della impresa ovvero alla data del fallimento.
Difatti, se l’interesse pubblico è quello che in sede di procedura fallimentare sia data la possibilità di una ricostruzione esatta in termini giuridici ed economici, l’argomento che la tenuta sarebbe stata corretta fino al 2009 non rileva, spettando all’amministratore la tenuta delle scritture contabili fino alla cessazione non solo sostanziale ma formale, dunque fino alla cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 – 01; conf. n. 15516 del 2011 Rv. 250086 – 01, n. 35168 del 2005 Rv. 232572 – 01, n. 20911 del 2011 Rv. 250407 – 01, n. 4727 del 2000 Rv. 215985 – 01).
Quanto, poi, alla circostanza che COGNOME sarebbe subentrato acquisendo la gestione di fatto della società, in vero ciò è smentito da quanto ricostruito dalla Corte di appello, che infatti si richiama alle precedenti considerazioni in fatto, già valutate in ordine al capo F), allorchè aveva ritenuto insussistente l’estorsione tentata da parte di COGNOME che si corredava, anche, del subentro in fatto da parte del medesimo nella gestione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
E comunque, è noto che, essendo contestata la fattispecie della bancarotta documentale generica, ciò che è richiesto è il dolo generico e per l’amministratore, anche solo formale, quale sarebbe stato NOME COGNOME secondo la difesa, non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l’abdicazione agli obbligh da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell’alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei
poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282280 – 01).
Alla luce di tali principi è di tutta evidenza che corretto sia stato proscioglimento per estinzione del reato, in quanto Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274 – 01 hanno chiarito che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma secondo, cod. proc:. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
Pertanto il motivo è manifestamente infondato.
Quanto al terzo motivo, relativo all’omesso proscioglimento nel merito in ordine al capo C), per il quale il Tribunale di Rimini aveva già dic:hiarato l’estinzione per prescrizione del reato, premesso che in ordine alla censura per la rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l’escussione del AVV_NOTAIO deve richiamarsi quanto già evidenziato, deve rilevare questa Corte come, in relazione al terzo motivo di appello (foll. 34 e ss.), il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia chiarito che l’invocato proscioglimento nel merito, in luogo della estinzione per prescrizione, fosse impedito dalla circostanza che il RAGIONE_SOCIALE fu costituito solo poche settimane dopo che il decreto ingiuntivo, relativamente al diritto di credito di oltre 12 milioni euro, era stato notificato e non opposto: a fronte di tale notifica, i beni vennero tutti trasferiti al RAGIONE_SOCIALE.
Per il principio ora richiamato, fissato da Sez. U., Tettamanzi, è evidente che il motivo sia del tutto infondato, in quanto il compimento di atti simulati fraudolenti finalizzati a sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili derivanti d un decreto ingiuntivo non opposto, integra gli estremi del reato di cui all’art. 388, comma primo, cod. pen. che tutela l’autorità delle decisioni del giudice civile costitutive di obblighi civili ed assistite da forza esecutiva, anche se provvisoria (Sez. 6, n. 6358 del 13/01/2016, Padovani, Rv. 265837 – 01,; Mass. prec. Conf. N. 2559 del 1993′ N. 15646 del 2015 Rv. 263074 – 01).
Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo, in quanto ictu ocu/i non sussistevano le ragioni di proscioglimento nel merito.
Quanto al quinto motivo, in ordine alla dosimetria della pena, non solo la qualità maggiormente esperta di COGNOME, in ordine alla quale i ricorrenti
rinvengono una contraddizione fra le due pronunce di merito, ma anche altri elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. giustificavano per la Corte territoriale la pena irrogata, vale a dire la gravità delle condotte, il dan cagioNOME, l’assenza di resipiscenza.
Tali elementi, assolutamente non sindacati dai ricorsi, risultano tutti adeguati a fornire una motivazione sufficiente e congrua in ordine alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per NOME COGNOME e di anni due e mesi tre di reclusione, per NOME e NOME COGNOME, in entrambi i casi trattandosi di pena inferiore alla media edittale per la quale non è richiesta una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01).
6. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, 17/03/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente