Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1511 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1511 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 24/01/1968
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per i delitti ascritti ai capi a) e b) dell’imputazione, correlati al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE commessi in veste di amministratore unico, dal 2 aprile 2014 al 23 aprile 2015, e di liquidatore nel periodo successivo sino alla dichiarazione di fallimento.
Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Brescia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo l’imputato denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. in quanto erroneamente la Corte territoriale, a fronte di un’impugnazione generale della decisione di primo grado con l’atto di appello, non avrebbe considerato i motivi aggiunti dedotti in relazione al capo a) dell’imputazione, ritenendo che con l’atto di appello erano state proposte censure solo rispetto al capo b) dell’imputazione medesima.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1, e 223 I.fall. poiché alcuna distrazione gli sarebbe imputabile avendo ceduto ad un’altra società il complesso immobiliare sul quale la Banca vantava un’ipoteca di primo grado: in sostanza, in virtù dell’impostazione difensiva, poiché la garanzia reale segue il bene, l’istituto di credito non avrebbe subito alcun pregiudizio per effetto dell’operazione posta in essere.
2.3. Mediante il terzo motivo il COGNOME denuncia nullità della sentenza in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in quanto la Corte territoriale, ne negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, si sarebbe fondata esclusivamente sulle conclusioni alle quali era già pervenuto il Tribunale che aveva illogicamente motivato la decisione in base all’entità del passivo fallimentare senza che fosse mai stata contestata la relativa aggravante nel capo di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
A riguardo va ricordato che i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investit dall’impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 – 01; Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Vatavu, Rv. 254485 – 01).
Di tale principio la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, in quanto l’appello inizialmente presentato investiva solo il capo b) dell’imputazione contestando la sussistenza della distrazione posta in essere per ragioni analoghe a quelle poi più diffusamente esplicitate nell’appello corredato di motivi aggiunti.
Alcun riferimento era di contro effettuato, pur chiedendosi con formula di stile l’assoluzione dell’imputato, al capo a) dell’imputazione, afferente il diverso reato di cui all’art. 223, comma 2, n. 1, 1.fall., per aver il COGNOME concorso a cagionare il dissesto della società emettendo di evidenziare alcune poste debitorie nel bilancio e quindi commettendo uno dei fatti previsti dagli artt. 2621 e ss. cod. civ.
Il secondo motivo è, parimenti, manifestamente infondato.
Occorre premettere che nella vicenda per cui è processo l’accollo del mutuo da parte dell’acquirente dell’immobile aveva una rilevanza solo interna e non era liberatorio per la società fallita.
Orbene, come questa Corte ha già affermato, con un principio che il collegio intende ribadire, è idonea ad integrare un’ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca senza corrispettivo in denaro, ma solo mediante accollo cumulativo da parte dell’acquirente del mutuo concesso per l’acquisto degli stessi, accollo che non libera il debitore (Sez. 5, n. 20807 del 05/03/2018, COGNOME e altri, Rv. 27303 – 01).
E’ dunque privo di rilievo, o, rectius, distonico il riferimento alla regola per la quale le garanzie reali, come l’ipoteca, seguono il bene a prescindere dal soggetto che ne divenga successivamente proprietario, atteso che il bene non era più, nel caso in esame, nella disponibilità della società fallita che, tuttavia restava obbligata nei confronti dell’istituto di credito.
Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato poiché trascura di considerare che la concessione delle circostanze attenuanti generiche deve essere ancorata alla presenza di elementi positivi che l’autorità giudiziaria possa vagliare in favore dell’imputato (ex plurimis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 – 01), elementi che neppure in questa sede di legittimità, anche solo sul piano deduttivo, vengono allegati.
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Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il PresJente