Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8610 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8610 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate in data 7 novembre 2025 dall’AVV_NOTAIO COGNOME nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE, con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi il ricorrente alla rifusione delle spese di lite;
lette le conclusioni depositate dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, depositate in data 28 novembre 2025, con le quali il difensore ha replicato alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 29 maggio 2025, per quel che qui rileva confermava quella del Tribunale di Roma, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME – quale socio al 50% ed amministratore unico dal 1 marzo 2007 al 5 luglio 2012 della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 27 dicembre 2012 – in ordine ai delitti di bancarotta
fraudolenta societaria per distrazione e documentale specifica per sottrazione, con l’aggravante della pluralità di fatti di bancarotta (capo A).
Quanto alla condotta distrattiva la stessa era consistita nella cessione di fatto del patrimonio aziendale dalla fallita alla RAGIONE_SOCIALE, costituita il 27 febbraio 2012, avente la medesima composizione societaria della cedente. L ‘ operazione avveniva prima della cessione delle quote -già di COGNOME e COGNOME, soci della cedente, a COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE aveva con la fallita identità di sede, oggetto sociale, insegna oltre che di due su tre dipendenti.
Altri episodi distrattivi e dissipativi riguardavano le merci per oltre 128mila, nonché il saldo attivo di oltre 498mila euro, risultante dal bilancio al dicembre 2011.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla bancarotta patrimoniale.
Rileva il ricorrente che nel caso di specie la Corte di appello abbia ritenuto che la cessione di fatto intervenuta nella stessa sede, avente ad oggetto i beni aziendali, nonché i dipendenti, le insegne e l’oggetto sociale, senza però fare applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione – Sez. 5, n. 25562 del 2025 – che richiede che la cessione a qualunque titolo, di un ramo d’azienda ben può integrare una condotta distrattiva se non adeguatamente remunerata, ma tanto, dovendo la distrazione essere riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, presuppone l’effettivo trasferimento di un complesso aziendale in senso proprio inteso, ossia, secondo la definizione dell’art. 2555 cod. civ., come complesso di beni organizzati per l’esercizio di una attività imprenditoriale: in assenza di tale trasferimento, vale a dire ove non vi sia stato un illecito travaso di beni giuridicamente ed economicamente valutabili (concretamente indicati), la mera prosecuzione dell’attività economica, sotto altra forma, da parte dell’imprenditore non assume rilevanza penale, rappresentando lecito esercizio dell’iniziativa economica riconosciuta in capo a ciascun soggetto -il ricorrente richiama a tal proposito Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286621; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 260689.
Il caso in esame risulterebbe sovrapponibile a quello ora evidenziato, difettando ogni specifica indicazione dei beni aziendali ceduti dalla fallita, non risultando alcuna specifica operazione fraudolenta fra le due società, trascurando la sentenza impugnata che dalla documentazione depositata in dibattimento
emergeva che la sede aziendale era condotta in locazione dalla fallita, che le retribuzioni dei dipendenti -dimessisi e riassunti dalla società cessionaria – furono poste a carico di quest’ultima, senza che il curatore abbia mai contestato la documentazione comprovante tali profili.
Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla distrazione di merci.
La Corte di appello non ha dato prova della esistenza delle merci sottratte e della loro consistenza, né si è confrontata con la documentazione prodotta in primo grado, che attesterebbe che la ritenuta cessionaria RAGIONE_SOCIALE abbia acquistato merce con regolari fatture, dalla costituzione in avanti, direttamente da terzi, il che esclude che abbia ricevuto beni distratti della fallita, tanto più che il curatore mai ebbe a verificare i beni di magazzino della fallita.
Illogica sarebbe la esclusione di rilevanza in ordine al decreto ingiuntivo ottenuto dal fornitore RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e non della fallita, a riprova della diversità delle forniture.
Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla distrazione e dissipazione del saldo attivo per oltre 498mila euro.
Anche in questo caso la Corte di appello non ha tenuto in conto la documentazione prodotta dalla difesa relativamente alle immobilizzazioni immateriali, consistenti in spese pubblicitarie e altro, essendo tali immobilizzazioni afferenti al passivo e, dunque, non consistenti in beni, in quanto dal bilancio del 2011 non emergevano merci in magazzino che, pertanto, non potevano essere oggetto di immobilizzazioni materiali.
Delle ulteriori voci di bilancio (rimanenze, crediti esigibili e attivo circolante) non è stata data la prova dalla Corte di merito della intervenuta distrazione, riconducendole alla cessione di azienda, per la quale va richiamato quanto indicato con il primo motivo.
Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta documentale.
La Corte di appello avrebbe omesso di valutare che COGNOME non era più amministratore all’atto del fallimento e non gli spettava il deposito delle scritture contabili, che furono recuperate successivamente presso lo studio di commercialisti che tenevano le scritture, depositate dalla difesa di COGNOME nel corso del dibattimento. Difetterebbe poi la prova del dolo specifico a carico di COGNOME.
Il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione all’intervenuta estinzione del delitto di bancarotta patrimoniale per prescrizione.
Lamenta il ricorrente come Sez. U Passarelli abbia chiarito come il delitto di bancarotta fraudolenta si perfezioni con la distrazione e che la sola punibilità è subordinata alla dichiarazione di fallimento, cosicché il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data di costituzione della RAGIONE_SOCIALE -27 febbraio 2012 -o dalla data di cessione delle quote – 5 luglio 2012 -con estinzione al 27 agosto 2024 o al 5 gennaio 2025, quindi prima della data della camera di consiglio d’appello.
In conseguenza della declaratoria di estinzione della bancarotta patrimoniale il ricorrente chiede la riduzione della pena detentiva e di quelle accessorie per il venir meno dell’aggravante della pluralità di fatti di bancarotta.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo e al secondo motivo, strettamente connessi, deve procedersi ad una trattazione unitaria.
Deve richiamarsi da subito l’orientamento invocato dalla difesa e sviluppato da Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286621, che richiama Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 260689 ed a sua volta è richiamata dalla sentenza indicata in ricorso, Sez. 5, n. 25562 del 2025, n.m.
Osserva Sez. 5 COGNOME che ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili ( ex multis Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 260689), rimanendo dunque escluso che la mera prosecuzione dell’attività sotto altra forma, da parte dell’imprenditore, senza che vi sia stato un illecito travaso di tali rapporti da un soggetto giuridico all’altro, assuma rilevanza.
In tal senso, osserva la pronuncia richiamata, anche la cessione a qualunque titolo di un ramo d’azienda – la quale ben può integrare la condotta distrattiva se non adeguatamente remunerata – presuppone che il trasferimento abbia ad oggetto un complesso aziendale in senso proprio inteso, ossia, secondo la
definizione dell’art. 2555 cod. civ., come complesso dei beni organizzati per l’esercizio di una attività imprenditoriale.
Quanto alla distrazione dell’avviamento commerciale dell’impresa, è oramai ius receptum che lo stesso non è suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento ( ex multis Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108).
Con riguardo allo sviamento della clientela si è precisato che tale comportamento può costituire oggetto della distrazione, rilevante ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, solo qualora realizzi un atto di ingiustificata disposizione dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica, cioè quando abbia ad oggetto la ingiustificata cessione di contratti già stipulati con clienti e dipendenti (Sez. 5, n. 3816 del 15/01/2018, Gentile, Rv. 272325).
Tanto premesso, a riguardo questo Collegio ritiene necessario subito evidenziare come, a fronte della obiezione difensiva che non vi sarebbe stata la prova del trasferimento di beni individuabili e valutabili economicamente dalla fallita alla RAGIONE_SOCIALE, la sentenza di appello faccia invece riferimento alle dichiarazioni di COGNOME, rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, creditrice ammessa al passivo e parte civile costituita nel presente giudizio.
A ben vedere COGNOME, richiamato dalla Corte di appello al fol. 4 della sentenza impugnata, aveva riferito che ebbe modo di vedere che i condizioNOMEri marca Fujitsu, dei quali RAGIONE_SOCIALE aveva l’esclusiva, risultavano presenti nel magazzino della RAGIONE_SOCIALE e che si trattava degli ultimi macchinari forniti dalla propria azienda alla fallita RAGIONE_SOCIALE (cfr. fol. 10 della sentenza di primo grado). Si trattava degli stessi macchinari che poi avrebbe rinvenuto nei magazzini il curatore nel marzo 2013, annota la sentenza di primo grado, merci fornite alla fallita, quindi, che vengono poi impiegate nella nuova società (sentenza di primo grado fol. 19)
Il teste aveva riferito -ricorda anche la Corte di appello al fol. 3 – come COGNOME dapprima lo rassicurò, prospettandogli il mutamento societario in corso – in realtà si trattava della costituzione di una nuova società, soggetto giuridico diverso da quello con il quale aveva a che fare il fornitore – in ordine alla circostanza che nulla sarebbe mutato, e poi, a fronte delle richieste di pagamento per le forniture già effettuate, dopo aver chiesto una dilazione, COGNOME lo notiziò che la società (poi fallita) era stata ceduta e che, dunque, il fornitore non doveva più avanzare le proprie pretese creditorie nei suoi confronti.
A ben vedere, quindi, alla luce degli elementi valutati dai giudici di merito, senza manifeste illogicità, emerge che la cessione dalla fallenda -già in ampio
stato di decozione dal 2011 -alla nuova società aveva ad oggetto l’azienda nella sua interezza e anche i condizioNOMEri, quale merce, riconosciuti da COGNOME e forniti alla vecchia società e poi rinvenuti presso la nuova. Si tratta, quindi di rapporti giuridici in corso che vedono diminuita la garanzia per il creditore con la distrazione della merce fornita ad altra società.
Anche in ordine alla cessione dell’avviamento – richiamata dalla sentenza impugnata al fol. 2 -la stessa è comprovata alla luce del principio di diritto già indicato , avvenendo contestualmente alla cessione dell’azienda : RAGIONE_SOCIALE proseguì a contattare COGNOME -ricostruisce la Corte di appello – effettuando forniture anche alla nuova società (fol. 11 della sentenza di primo grado).
Oltre alla azienda (sede e magazzino) i fattori aziendali produttivi dell’avviamento erano in sé gli stessi COGNOME e COGNOME, entrambi soci – e amministratore il primo – della fallita e poi della cessionaria, come anche la cessione di fatto dei rapporti contrattuali per due dei tre dipendenti della fallita. D’altro canto, in linea con la condotta valutata dalla Corte di merito, anche la citata Sez. 5 Sirna ha ritenuto configurabile il reato di bancarotta per distrazione dell’avviamento, nel caso in cui l’imputato aveva di fatto trasferito alla società della figlia l’azienda con tutti i suoi elementi positivi – clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc. – determinanti l’avviamento.
Fra l’altro , proprio la teste COGNOME, una delle dipendenti, viene citata dalla Corte di appello a comprovare l’identità della attività da ella svolta per le due società, l’identità dei ruoli dei due soci, e anche l’identica consistenza di magazzino delle società, a riprova della intervenuta cessione anche di merci.
Anche la cessione dei dipendenti risulta pertanto ingiustificata, tenuto conto che la cessione operata determina la sottrazione alla fallita di competenze e possibilità di proseguire nell’attività.
In tal senso, come affermato da autorevole dottrina, eventuali condotte dell’imprenditore tese ad indirizzare i clienti che si rivolgano alla sua azienda verso altra concorrente o ad istigare il personale alla risoluzione volontaria del rapporto di lavoro nella prospettiva di una riassunzione presso una società concorrente possono in concreto tradursi nella distra zione dell’avviamento penalmente rilevante.
Con tali elementi di fatto, ricostruiti dalla Corte di appello in doppia conforme con la sentenza di primo grado, non si confronta il ricorrente, cosicché i motivi sono aspecifici.
Quanto al richiamo della documentazione depositata in dibattimento -che attesterebbe che la sede aziendale era condotta in locazione dalla fallita, che le retribuzioni dei dipendenti, dimessisi e riassunti dalla società cessionaria, furono poste a carico di quest’ultima – per un verso si chiede a questa Corte una
rivalutazione in fatto non consentita, per altro verso non si deduce correttamente il travisamento.
Difatti, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugNOME ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugNOME (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 -01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, COGNOME, Rv. 274816 -07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 – dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
Pertanto, richiami, del primo motivo, come di quelli successivi, difettano dei requisiti ora indicati sub lett. c) e d), il che rende inammissibile la doglianza.
Per altro, nel caso di cosiddetta ‘ doppia conformità ‘ delle sentenze di merito, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 -01; conf. N. 7986 del 2017 Rv. 269217 – 01, N. 4060 del 2014 Rv. 258438 – 01, N. 19710 del 2009 Rv. 243636 – 01, N. 5615 del 2014 Rv. 258432 01, N. 5223 del 2007 Rv. 236130 -01). E tale deduzione non è intervenuta nel caso in esame.
Per altro, la cessione non formalizzata del contratto di locazione relativo alla sede – per quanto affermato dal ricorrente – ha determiNOME la spoliazione del bene in danno della fallita con il permanere dell’obbligo di pagamento del canone di locazione in capo alla cedente.
Anche non manifestamente illogica è l’argomentazione della Corte di appello che rileva come i debiti accertati della fallita verso RAGIONE_SOCIALE -ammessa al passivo per oltre 90mila euro (fol. 3) -rendano del tutto irrilevante la circostanza che un
decreto ingiuntivo sia stato emesso su richiesta del menzioNOME fornitore nei confronti della nuova società: ciò non esclude che alcune macchine fornite alla fallita siano state poi cedute per le vie brevi alla nuova società, il che non è incompatibile con quanto rileva il Tribunale al fol. 11 della prima sentenza, che vi siano state anche forniture dirette alla RAGIONE_SOCIALE dal maggio 2012.
I motivi sono, pertanto, manifestamente infondati in quanto corretta è stata l ‘ applicazione dei principi di diritto in materia da parte della Corte territoriale e si confrontano con una motivazione non manifestamente illogica, nonché non sono consentiti per le ragioni di aspecificità già individuate.
Anche il terzo motivo non è consentito nella parte in cui fa leva sulla documentazione depositata nel corso del dibattimento, non accessibile a questa Corte non vertendosi in tema denuncia di error in procedendo , per le ragioni già esposte in tema di prova del travisamento.
Quanto alle censure finali mosse dal motivo, relative alle ulteriori voci di bilancio (rimanenze, crediti esigibili e attivo circolante) la cui esistenza nel patrimonio della fallita non viene contestata, la doglianza è manifestamente infondata in quanto è consolidato l’orientamento per cui la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può trarsi anche dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, COGNOME, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, COGNOME, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, COGNOME, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, COGNOME, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, COGNOME, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, COGNOME, Rv. 231411).
Solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, il giudice non può ignorarne l’affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l’individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 -01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 – 01). Ma nel caso in esame non risulta alcuna informazione fornita specifica alla curatela da parte del COGNOME.
4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Acquisita la natura simulata della cessione della fallita a COGNOME – che nulla versò in cambio della acquisizione delle quote, avvenuta il 5 luglio 2012 a fronte del fallimento intervenuto nel dicembre del medesimo anno, con una esposizione debitoria notevole e priva di qualsivoglia asset (cfr. fol. 5-6 della sentenza
impugnata) – le sentenze di merito hanno accertato senza manifeste illogicità che COGNOME non consegnò mai le scritture contabili a COGNOME, che svolse solo le funzioni di ‘ testa di legno ‘ . Né le scritture furono mai consegnate al curatore da parte di chi le deteneva, COGNOME, che le depositò in maniera informe solo nel corso del dibattimento (fol. 6 e 7 sentenza impugnata), a distanza di 12 anni dal fallimento e una volta chiusa la procedura concorsuale.
Il che correttamente fa rilevare alla Corte di appello che la tardiva esibizione da parte di COGNOME, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, dei libri contabili, non è idonea a surrogare gli obblighi di deposito della documentazione contabile che gravano sull’amministratore sia nella fase prefallimentare, sia in quella immediatamente successiva alla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma piuttosto avvalora e corrobora quegli indici di fraudolenza rilevanti per l’accertamento della sussistenza del reato (Sez. 5, n. 14931 del 05/03/2024, COGNOME, Rv. 286371 -01).
C orretta e non manifestamente illogica è l’argomentazione quanto al dolo specifico richiesto: l ‘occultamento delle scritture contabili viene sostenuto dal coefficiente psicologico necessario (fol. 7 della sentenza impugnata) fondato sulla ‘ ragione probatoria forte ‘ della condotta distrattiva che si voleva occultare e dalla condotta di deposito tardivo in fase dibattimentale.
Quanto alla seconda si è già letto, quanto alla prima va richiamato il consolidato orientamento ricapitolato da Sez. 5 COGNOME, che al fol. 12 e ss. della motivazione ha osservato come «… gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari – e, quindi, rende evidente come, in concreto, a fronte di fenomeni di distrazione, la prova della bancarotta documentale risulti indiscutibilmente più agevole.
Sicché, a fronte del dato fenomenico descritto dalla norma incriminatrice, ulteriori circostanze devono essere, volta per volta, individuate dai giudici di merito, funzionali a circoscrivere, in un caso, la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, ovvero, nell’altro, la consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio.
Appare evidente come tra le suddette circostanze assuma un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa, nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito potrà,
del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l’irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l’omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, COGNOME, Rv. 284677 -02, in motivazione, che cita Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, COGNOME NOME, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, COGNOME, Rv. 262384)».
Proprio tale itinerario logico argomentativo è stato seguito dalla sentenza impugnata, dal che la manifesta infondatezza del motivo in esame.
Il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione all’intervenuta estinzione del delitto di bancarotta patrimoniale per essere decorso il termine di prescrizione. Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Pacifico è l’orientamento per il quale la consumazione del delitto di bancarotta viene ad aversi con la dichiarazione di fallimento, dies a quo del termine di prescrizione.
Il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare, infatti, per orientamento consolidato decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria (da ultimo, Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, COGNOME, Rv. 273800 -01, in relazione al momento della consumazione ai fini dell’indulto; Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 271114 -01; conf. N. 20736 del 2010 Rv. 247299 – 01, N. 592 del 2014 Rv. 258712 – 01, N. 26548 del 2014 Rv. 260577 – 01, N. 48739 del 2014 Rv. 261299 – 01, N. 17084 del 2015 Rv. 263244 -01; difforme solo N. 37428 del 2009 Rv. 244617 -01).
D’altro canto, il ricorrente, che qualifica la sentenza di fallimento come condizione obiettiva di punibilità, dimentica che l’art. 158, comma secondo, cod. pen., fa decorrere il termine di prescrizione proprio dal verificarsi della condizione di punibilità.
Pertanto, il delitto di bancarotta patrimoniale non è estinto per prescrizione, come anche quello per bancarotta documentale, in quanto al termine di prescrizione finale del 26 giugno 2025, comunque successivo alla sentenza della Corte di appello, devono aggiungersi le sospensioni per astensione dei difensori dal 2 dicembre 2019 al 10 marzo 2020, pari a 99 giorni, nonché per la sospensione emergenziale Covid per giorni 64 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021,
Sanna, Rv. 280432 -03), cosicché il termine finale di estinzione verrebbe a verificarsi solo il 7 dicembre 2025.
Pertanto, la doglianza è manifestamente infondata.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che importa la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Quanto alla parte civile, in applicazione del condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, COGNOME, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 5/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME