Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35228 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35228 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a COSSOMBRATO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e il rigetto nel resto.
udito l’avvocato COGNOME NOME, anche in qualità di sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOME, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 27 novembre 2023, la Corte d’appello di Torino parzialmente confermando la sentenza del Tribunale di Asti 11 settembre 2019, ha ritenuto NOME COGNOME, quale amministratore unico e poi amministratore di fatto e NOME COGNOME, amministratore unico e poi liquidatore della socie
i
RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Asti il 2.12.2013 responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documental condannandoli alla pena di tre anni di reclusione.
Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso pe cassazione, articolando due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti di all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo denunciano il vizio di violazione di legge in relazione a artt. 62, 63 e 195 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen. in rifer all’art. 33 I. fall., in relazione all’art. 6 CEDU, per aver ritenuto utiliz dichiarazioni rese dall’imputato al curatore fallimentare che le raccolga all’at formare la propria relazione ex art. 33 I. fall.
Secondo i ricorrenti l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimi secondo cui le garanzie stabilite dagli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. n applicherebbero alle dichiarazioni rese dall’imputato al curatore del fallimen andrebbe disatteso. Invero, costui sarebbe un pubblico ufficiale (ex art. 30 I. f il quale svolge attività ispettiva al fine di accertare la consistenza del patr del fallito, recuperare i beni e soddisfare i creditori; inoltre, le informazion raccolte sarebbero penalmente rilevanti, dovendo essere trasmesse al pubblico ministero. Pertanto, le dichiarazioni rese dall’imputato al curatore dovrebb rientrare nello statuto delineato dall’art. 350 cod. proc. pen. per le dichiar spontanee, con la conseguenza che la loro assunzione richiederebbe la garanzia della difesa tecnica. Nel caso in cui ciò non avvenga, tali dichiarazioni sarebb inutilizzabili contra reum perché idonee a violare il diritto alla non autoincriminazione.
I ricorrenti contestano inoltre, l’errata interpretazione di fatto, la rifletterebbe in una errata applicazione di legge in ordine alla non regolare te della contabilità. La stessa sentenza impugnata darebbe conto dell’avvenuta consegna al curatore della documentazione contabile della fallita, contenuta in u armadio che il curatore sigillava, ma non avrebbe poi specificato in cosa sarebber consistiti gli adempimenti svolti né le attività di particolare impegno richieste la sua valutazione. Piuttosto emergerebbe che la contabilità era stata ricostr con precisione senza richiedere una particolare diligenza.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di legge in relazio alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione riguardo ai prelievi di somme asseritamente spettanti a titolo di compenso p l’attività svolta dagli imputati.
La difesa sostiene innanzitutto che tali compensi erano giustificati da una delib assembleare che, tuttavia, a causa dell’operato del curatore, la Corte territo aveva ritenuto non valida.
In ogni caso, la sentenza impugnata avrebbe disatteso l’orientamento dell giurisprudenza di legittimità che riconosce valore centrale alla congruità compensi autoliquidati dagli amministratori e dai liquidatori della società. Ne specie, le somme prelevate dovevano ritenersi congrue, alla luce dei parametr fissati per la liquidazione dei compensi dei liquidatori dal Ministero della gius con dm 140 del 2012 rispetto all’attività prestata, sicché gli imputati dovev andare assolti dal reato contestato, ovvero, laddove le somme prelevate fosser state ritenute sproporzionate, le condotte avrebbero dovuto essere qualifica come bancarotta preferenziale.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità de ricorsi.
Considerato in diritto
I ricorsi sono infondati per le ragioni dì seguito indicate.
Il primo motivo è infondato.
2.1. Il Collegio non ritiene di discostarsi dal consolidato insegnamento di que Corte, secondo cui le dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare non soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che pre l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e attività non è riconducibile alla previsione di cui all’art. 220 disp. att. cod pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Sez. 5, n. 12338 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664 – 01). La relazione del curator fallimentare, invero, costituisce prova documentale qualsiasi sia il loro conten e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale.
Tale conclusione non contrasta con il principio espresso dalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, COGNOME c. Regno Unito e 27 aprile 2004, COGNOME c. Regno Unito), secondo cui il diritto inglese viola l’art. 6 della CEDU nella parte i consente l’utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese al curatore ed ot esercitando poteri obbligatori. Invero, tale principio non è applicabile al d nazionale in ragione della diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla fallimentare italiana e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzar
dichiarazioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art. 33 legge fall 5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara, Rv. 277342 – 01).
In ogni caso, la censura prospettata dai ricorrenti è senz’altro generica, in q non risultano enunciati e argomentati puntuali rilievi critici rispetto alle ragi fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Il motivo di rico si risolve in un’argomentazione astratta e non in una specifica censura, mancando una diretta correlazione della doglianza alle argomentazioni della decision impugnata, atteso che i ricorrenti non indicano quali siano state, in concreto dichiarazioni rese in contrasto con il principio nemo tenetur se detegere e come in concreto abbiano inciso sul giudizio di responsabilità formulato dai giudici merito.
2.2. Manifestamente infondato è anche il profilo di censura con cui si contest l’errata interpretazione di fatto in relazione al reato di bancarotta fraudo docu mentale.
La difesa appunta le proprie critiche sulla circostanza che al curatore sarebbe st consegnata la documentazione contabile contenuta in un armadio e che sostanzialmente costui non avrebbe dovuto svolgere alcuna attività particolarmente impegnativa per ricostruire la contabilità della società.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimi travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiut nei precedenti gradi di merito.
In sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternat rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudic merito ai fini della decisione (ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
La censura svolta dai ricorrenti risulta del tutto generica anche sotto un ulte profilo, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata. Questa, infatti, pur dando atto del fatto che l’armadio contenente documentazione contabile era stato posto nella disponibilità del curatore, evidenziato che i registri IVA, le fatture attive e passive relative agli anni 2 2013 consistevano in fogli sciolti, non raccolti nel libro cespiti, nel libro v assemblee, e nel libro delle determinazioni dell’amministratore unico. Inoltre,
evidenziato come il curatore aveva ritenuto la documentazione inaffidabile e incompleta in quanto presentava lacune, dal momento che mancava l’indicazione anagrafica di creditori e debitori, presentava saldi non congruenti, ed era dun tale da consentire solo in minima parte la ricostruzione degli affari della soc fallita.
Pertanto, in modo del tutto logico e congruo la Corte territoriale ha riten integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale, la quale si reali quando i libri o le altre scritture contabili sono tenuti in guisa tale da non r possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, c presuppone un accertamento condotto sui libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dal curatore (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, R 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650).
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. Si deve innanzitutto osservare come, a fronte della pluralità delle condo distrattive conteste e accertate dalla sentenza impugnata, la difesa ha limitat proprie censure a quelle concernenti le somme prelevate da COGNOME e COGNOME a titolo di compenso per l’attività dai medesimi svolta nei confronti della socie
La Corte d’appello ha ritenuto che esse integrassero condotte distratti riconducibili al reato di bancarotta fraudolenta in quanto mancherebbero elementi giustificativi di tali prelievi, non potendo riconoscersi alcun valore alla del assembleare prodotta dalla difesa in quanto priva di data certa.
La difesa ha contestato tale conclusione ed ha censurato la mancata valutazione della congruità dei compensi autoliquidatisi dai ricorrente, la cui sussist renderebbe configurabile l’ipotesi di bancarotta preferenziale e non quella bancarotta fraudolenta distrattiva.
3.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che integra il delitto bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelev dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi son solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di e con delibera assembleare, perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiq in quanto, sebbene certo nell’an, non è determinato anche nel quantum (Sez. 5, n. 3191 del 2021; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767; si vedano anche Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639; Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5, n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399).
In questa prospettiva si è evidenziato che commette il reato di bancarotta p distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale il socio amministratore di u società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamen corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell’interesse
società, ovvero l’amministratore che, in assenza di delibera assembleare ch stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, senza l’indicazione di dati ed elementi di confronto ne consentano un’adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli società del medesimo settore, i risultati raggiunti (cfr. Sez. 5, n. 49509 19/07/2017, Rv. 271464; Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639).
Si è, pertanto, più volte ribadito che integra il delitto di bancarotta fraudolent distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali a titolo di pagamento di competenze, ancorché su delibera del consiglio di amministrazione, in quanto la previsione di cui all’art. 2389 cod. civ. stabilisce la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non si stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399; Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5, n. 11405 del 12/06/2014, Rv. 263056). Si è altresì precisato che tale conclusione vale anche qualora i compensi, solo genericamente indicati nello statuto e non giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consenta una oggettiva valutazione, siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell’assemblea dei soci adottata “pro forma”, al solo fine di giustifi l’indebito prelievo (Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv 280415 – 01).
4. Nel caso in esame, la valutazione operata dalla Corte d’appello in ordine a delibera prodotta in udienza dai ricorrenti, essendo sostenuta da argomentazioni logiche e congruenti, si sottrae alle critiche difensive. Queste, ol genericamente richiamare le contestazioni svolte in ordine al valore dell’attiv del curatore, nulla hanno addotto in ordine alla congruità dei compens asseritamente spettanti agli imputati, la cui valutazione- come affermato d questa Corte – deve essere fondata su dati ed elementi di confronto che n consentano un’adeguata e oggettiva valutazione (Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639). Ciò in quanto, il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, non è assimilabile né ad un contra d’opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo l’event sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concr attraverso l’accertamento dell’oggettivo svolgimento di attività estranee a funzioni inerenti all’immedesimazione organica (Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 279103; Sez. 5, n. 42618 del 20/09/2023, non massimata). Un tale rapporto, in sostanza, ben può esistere, ma deve essere verificato in concret
essendo onere della parte dimostrare che vi sia stata un’attività che sia and oltre la mera rappresentanza e che giustifichi l’attribuzione di “quel” compenso concreto prelevato.
Per contro, gli imputati si sono limitati lamentare l’omessa considerazione, ai f della valutazione della congruità del compenso autoliquidato, dei parametri fissat dal Ministero della giustizia con decreto n. 140 del 2012, in relazione alla caric liquidatore, i quali sono stati meramente richiamati, senza tuttavia dimostrare c un’attività era stata svolta e che la stessa era tale da giustificare il co effettivamente autoliquidatosi.
Le considerazioni che precedono determinano il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.