Bancarotta patrimoniale: quando il ricorso in Cassazione è inutile
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, sez. 7 Penale, del 08/11/2023, offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità in materia di bancarotta patrimoniale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due amministratori, condannati per aver sottratto risorse a una società poi fallita. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma il suo ruolo è limitato alla verifica della corretta applicazione della legge.
I fatti del caso
Il caso riguarda due amministratori di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita. Secondo le sentenze di primo e secondo grado, emesse rispettivamente dal Tribunale di Varese e dalla Corte d’Appello di Milano, i due avevano messo in atto un meccanismo per drenare liquidità dalla loro azienda. Le operazioni, mascherate da pagamenti anticipati o ‘depositi cauzionali’, erano in realtà dirette a trasferire sistematicamente fondi a un’altra società, di fatto sottraendoli alla garanzia patrimoniale destinata a soddisfare i creditori. L’accusa, confermata in entrambi i gradi di merito, era quella di bancarotta patrimoniale per distrazione.
Il ricorso per Cassazione
Gli imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero commesso un errore di valutazione. A loro avviso, le operazioni contestate non erano lesive per il patrimonio della società fallita, ma rappresentavano legittimi pagamenti per prestazioni di trasporto realmente eseguite. In sostanza, hanno chiesto alla Suprema Corte di rileggere gli elementi di fatto e di fornire una valutazione diversa e più favorevole rispetto a quella dei giudici precedenti.
Le motivazioni della Corte sulla bancarotta patrimoniale
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa impostazione, dichiarando i ricorsi inammissibili. La motivazione è netta e si basa su un consolidato principio del nostro ordinamento processuale. Il ricorso in Cassazione può essere proposto solo per ‘vizi di legittimità’, cioè per denunciare errori nell’interpretazione o nell’applicazione delle norme di legge.
Non è consentito, invece, sollevare ‘doglianze di mero fatto’, ovvero chiedere alla Corte di rivalutare le prove e le circostanze già esaminate nei precedenti gradi di giudizio. Questo compito spetta esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione ha ritenuto che il ragionamento della Corte d’Appello fosse logico, coerente e privo di vizi giuridici. Era emerso in modo ‘chiaro ed univoco’ che, al di là della qualificazione formale delle operazioni, gli imputati avevano sistematicamente dirottato liquidità dalla società fallita, distogliendo il patrimonio dalla sua naturale funzione di garanzia per i creditori.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante. Chi intende ricorrere in Cassazione deve essere consapevole dei limiti di tale giudizio. Non è sufficiente proporre una ricostruzione dei fatti diversa e soggettivamente più favorevole. È necessario, invece, individuare specifici errori di diritto commessi dal giudice del grado precedente. Nel caso di bancarotta patrimoniale, la sostanza prevale sulla forma: se un’operazione, per quanto apparentemente lecita, ha come effetto concreto la diminuzione del patrimonio a danno dei creditori, essa integra il reato di distrazione. La decisione rafforza la tutela del ceto creditorio e conferma che la valutazione delle prove è un’attività riservata in via esclusiva ai giudici di merito.
Perché il ricorso per bancarotta patrimoniale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si fondava su doglianze di mero fatto, ovvero chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare le prove e la ricostruzione dei fatti, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa costituisce bancarotta patrimoniale distrattiva secondo questa ordinanza?
Secondo la Corte, la bancarotta patrimoniale distrattiva si configura quando, mediante qualsiasi condotta, si dirotta sistematicamente liquidità da una società a un’altra, sottraendo parte del patrimonio alla sua naturale destinazione di garanzia per i creditori, indipendentemente dalla qualificazione giuridica formale data alle operazioni.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di fornire una nuova valutazione delle prove?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47856 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47856 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CUVIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 22 dicembre 2022 che ha confermato la condanna del 2 dicembre 2020 del Tribunale di Varese in ordine al reato di cui all’art. 216 I. fall. (bancarotta patrimoniale clistrattiva);
-Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità, per avere il giudice di merito erroneamente considerato come lesive della garanzia patrimoniale generica della società fallita (RAGIONE_SOCIALE) alcune operazioni che, in realtà, costituivano pagamenti anticipati (ovvero dei “depositi cauzionali”), corrispettivo di prestazioni di trasporto realmente eseguite da RAGIONE_SOCIALE, risulta manifestamente infondato in quanto costituito da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa a questa Corte, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME); invero, come valorizzato dalla sentenza di appello (pag. 12), con motivazione immune da vizi logici, al di là della qualificazione giuridica degli spostamenti patrimoniali incriminati, nel procedimento è. emerso in modo chiaro ed univoco che, mediante queste condotte, la fallita dirottava sistematicamente liquidità in favore di un’altra società, con ciò distogliendo parte del patrimonio dalla sua naturale destinazione di garanzia per il ceto creditorio;
-Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore COGNOME Il Presidente