Bancarotta Patrimoniale: Quando la Creazione di un Fondo Patrimoniale Diventa Reato
La gestione del patrimonio aziendale in prossimità di una crisi d’impresa è un terreno scivoloso, dove operazioni lecite possono facilmente sconfinare nell’illegalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un caso emblematico di bancarotta patrimoniale, chiarendo come anche strumenti di tutela familiare, quale il fondo patrimoniale, possano diventare veicolo di condotte penalmente rilevanti. L’analisi della Suprema Corte offre spunti fondamentali per comprendere i confini tra la legittima protezione dei beni e la loro illecita distrazione a danno dei creditori.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato riguarda un’imprenditrice condannata in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale. La condotta contestata consisteva nell’aver prima segregato alcuni beni immobili di sua proprietà all’interno di un fondo patrimoniale e, successivamente, nell’averli trasferiti a una nuova società appositamente costituita. Secondo l’accusa, questa complessa operazione aveva un unico scopo: sottrarre tali beni alla garanzia dei creditori in vista del fallimento.
L’imputata ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l’operazione non avesse natura distrattiva, che i beni fossero comunque aggredibili tramite l’azione revocatoria e che la presenza di ipoteche sugli immobili rendesse irrilevante la condotta.
La Decisione della Cassazione sulla bancarotta patrimoniale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno respinto tutte le argomentazioni difensive, ribadendo principi consolidati in materia di reati fallimentari. La decisione si fonda su un concetto chiave: la bancarotta patrimoniale è un ‘reato di pericolo’. Ciò significa che, per la sua configurazione, è sufficiente che la condotta ponga in essere un rischio concreto per gli interessi dei creditori, senza che sia necessario un danno definitivo e irreversibile.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le tesi della ricorrente.
In primo luogo, ha chiarito che la possibilità per il curatore fallimentare di esercitare l’azione revocatoria non esclude il reato. Anzi, tale azione è possibile solo dopo che la condotta illecita (la distrazione) si è già consumata e il reato si è perfezionato con la dichiarazione di fallimento. Il reato punisce il pericolo creato, non l’impossibilità assoluta di recuperare i beni.
In secondo luogo, la presenza di un’ipoteca sui beni è stata giudicata irrilevante. Una volta aperta la procedura concorsuale, anche i creditori privilegiati, come quelli ipotecari, non possono agire esecutivamente in via autonoma. La distrazione, pertanto, pregiudica l’integrità dell’intera garanzia patrimoniale destinata a soddisfare la totalità dei creditori secondo le regole del concorso.
Infine, la Corte ha sottolineato come la complessità dell’operazione – prima la segregazione nel fondo e poi il trasferimento a una nuova società – rappresentasse un ostacolo ulteriore al recupero dei beni da parte degli organi fallimentari, confermando l’intento fraudolento (dolo) dell’imputata. Il reato sussiste in ogni ipotesi di distacco, fisico o giuridico, del bene dal patrimonio di garanzia che ne ostacoli l’apprensione da parte del curatore.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: qualsiasi operazione, anche se apparentemente lecita nella sua forma (come la costituzione di un fondo patrimoniale), deve essere valutata nella sua sostanza e finalità. Se l’obiettivo è quello di ridurre la garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori, si entra nel campo della bancarotta patrimoniale. La decisione serve da monito per amministratori e imprenditori: la legge penale non si ferma alla forma giuridica degli atti, ma ne valuta l’effetto concreto sulla tutela del ceto creditorio, punendo anche la sola creazione di un pericolo per i loro diritti.
Costituire un fondo patrimoniale con i beni dell’impresa può essere considerato bancarotta patrimoniale?
Sì, secondo la sentenza, se la costituzione del fondo fa parte di un’operazione più ampia finalizzata a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, come nel caso di un successivo trasferimento a un’altra società, essa integra una condotta distrattiva penalmente rilevante.
Se gli organi fallimentari possono comunque recuperare i beni con l’azione revocatoria, il reato di bancarotta è escluso?
No. La Corte ha chiarito che la bancarotta patrimoniale è un reato di pericolo. Il reato si perfeziona nel momento in cui la condotta pericolosa per i creditori viene posta in essere, indipendentemente dalla possibilità che i beni possano essere recuperati in un secondo momento tramite azioni legali.
La presenza di un’ipoteca su un bene distratto rende la condotta penalmente irrilevante?
No. La Corte ha specificato che la presenza di un’ipoteca non esclude il reato, perché una volta avviata la procedura fallimentare, l’azione esecutiva individuale del creditore ipotecario è inibita. La distrazione del bene danneggia l’integrità della garanzia patrimoniale nel suo complesso, ledendo gli interessi di tutti i creditori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31596 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31596 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LAPEDONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mediante la distrazione di beni immobili segregati in un fondo patrimoniale e successivamente trasmessi ad una nuova società, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per il concorrente reato bancarotta semplice documentale perché estinto per prescrizione, provvedendo conseguentemente ad escludere l’aggravante della pluralità dei fatti di bancarott originariamente contestata.
Considerato che le censure relative alla natura non distrattiva dell’operazione contestat sono manifestamente infondate. La ricorrente non considera infatti che quello di bancarotta patrimoniale è reato di pericolo, rimanendo dunque del tutto irrilevante che gli organi falliment possano eventualmente esercitare l’azione revocatoria, atteso che ciò è possibile solo una volta che la condotta che determina il pericolo è stata consumata e il reato si è già perfezionato seguito della pronunzia del fallimento.
Né rileva che i beni segregati nel fondo fossero gravati da ipoteca, atteso che una volt instaurata la concorsualità al creditore, ancorché privilegiato, è inibita autonoma azio esecutiva, mentre la Corte territoriale – con la cui motivazione sul punto sostanzialmente ricorso non si è confrontato – ha ben chiarito il pericolo per l’integrità della garanzia patrim generato dalla condotta dell’imputato.
Parimenti inconferente è che alla formazione del fondo abbiano partecipato anche altri soggetti con autonomi conferimenti, atteso che a rilevare è il semplice fatto che nello stes fondo siano stati segregati beni provenienti dal patrimonio della fallita. Né ancora rile richiamo alle pronunzie citate a p. 5 del ricorso, atteso che la ricorrente non considera come n caso di specie la distrazione non consegua alla mera costituzione del fondo, ma altresì all successiva trasmissione dei beni originariamente segregati ad una società all’uopo costituita, operazione che ha interposto un ulteriore ostacolo al recupero dei beni da parte degli organ fallimentari. Va infatti ribadito che il reato di bancarotta patrimoniale è integrato non solo qu il fallito perde ingiustificatamente la titolarità giuridica del bene, ma in qualsiasi ipotesi di fisico o giuridico dello stesso dal patrimonio di garanzia, con conseguente ostacolo alla su apprensione da parte del curatore, determinandosi in tal senso un pericolo per l’integrità del garanzia e rimanendo irrilevante, come accennato, la sorte del bene successivamente alla dichiarazione del fallimento. Del tutto generiche sono infine le censure relative alla sussiste del dolo del reato contestato, posto che per la bancarotta patrimoniale lo stesso è stato desunt proprio dalla configurazione dell’operazione nel suo complesso e degli scopi cui era funzionale, per come ammessi dalla stessa ricorrente nell’atto di impugnazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/5/2024