Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3308 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3308 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 04/11/2025
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
UP – 04/11/2025
NOME COGNOME
EGLE PILLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME,
Con sentenza del 28 maggio 2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto ascrittogli al capo B dell’originaria rubrica (al capo A era contestata la bancarotta documentale in ordine alla quale si era già proceduto, al capo C il cagionamento del fallimento a mezzo delle operazioni dolose consistite nell’omettere il pagamento delle imposte e dei contributi, reato dal quale l’imputato veniva assolto per non avere commesso il fatto), per avere, in violazione degli artt. 216 e 223 legge fall., quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 17 dicembre 2013, distratto il credito di euro 20.000 vantato dalla medesima nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in favore del precedente amministratore NOME COGNOME, irrogando la pena, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, di anni due di reclusione.
1.1. La Corte di merito, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto segue.
Non vi era stata la lamentata violazione del divieto di ne bis in idem ; il primo processo, sempre per un’ipotesi di bancarotta patrimoniale della medesima società (finito con la definitiva assoluzione), aveva riguardato un diverso bene, un autocarro.
Era pacifica la materialità del fatto consistita nell’accordo transattivo raggiunto con la società creditrice, per cui il credito originario di euro 45.000 veniva ridotto a euro 35.000, 20.000 dei quali era stato versato, senza giustificazione alcuna, al COGNOME, il precedente amministratore.
Era evidente la consapevolezza della distrazione da parte del prevenuto, posto che era stato proprio lui a sottoscrivere l’atto di transazione in cui si era previsto il versamento al COGNOME che, invece, non vantava alcun credito nei confronti della fallita.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della violazione del divieto di secondo giudizio nel ritenere la distrazione della somma indicata in rubrica.
L’identità della condotta ascritta, rispetto al diverso processo, non poteva essere valutata con un criterio puramente formale come avevano precisato le sentenze della Corte costituzionale n. 200 del 2016, delle Sezioni unite penali n. 1363 del 2022 e della Corte EDU 10/02/2009 COGNOME c. Russia.
Nel primo processo si era giudicato il prevenuto, sempre quale amministratore di diritto della fallita, per la distrazione di un autocarro.
Solo il bene distratto era pertanto diverso e sul punto la sentenza Sez. 5 n. 45345 del 2019 aveva affermato che la diversità del bene sottratto al patrimonio della fallita non consente di escludere la violazione del divieto del ne bis in idem.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine al dolo del contestato reato.
L’elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale, infatti, era stato dedotto da mere presunzioni senza tenere conto delle obiezioni difensive.
La Corte si era limitata ad affermare che l’imputato non poteva non essersi reso conto della natura distrattiva dell’operazione.
Così omettendo di valutare il fatto che il prevenuto era un mero prestanome e che il versamento era avvenuto nell’ambito di una transazione regolarmente sottoscritta, priva di elementi di manifesta fraudolenza.
COGNOME poi era l’amministratore di fatto della società e in altro procedimento il prevenuto era stato assolto proprio per l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
NØ si poteva affermare, come aveva fatto la Corte, che l’imputato non aveva dimostrato la sussistenza del credito del COGNOME nei confronti della fallita, posto che ciò determinava una non consentita inversione dell’onere della prova.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena.
La pena era stata irrogata nel minimo edittale, ritenendo così la non particolare gravità del fatto e, ciò nonostante, il beneficio era stato negato in virtø dei precedenti penali, gran
parte dei quali depenalizzati.
Non si era poi neppure argomentata la relazione fra i fatti precedenti ed il reato oggetto del presente giudizio.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta on la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inviato memoria scritta, con la quale insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo, sulla violazione del divieto di secondo giudizio Ł infondato.
1.1. Le Sezioni unite, con la sentenza Donati – n. 34655 del 28/06/2005 – hanno precisato che, ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Si Ł poi precisato – Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021, dep. 2022, Leto, Rv. 282529 – che, in tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di “bis in idem” processuale e di “bis in idem” sostanziale non coincidono in quanto la prima, piø ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico.
Quanto, in particolare, ai delitti di bancarotta, le Sezioni unite con la sentenza Loy (n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249668 – 01) hanno precisato che la condanna definitiva per il reato di bancarotta non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte condotte di bancarotta patrimoniale relative alla medesima procedura concorsuale (con riguardo sia alle diverse ipotesi di bancarotta sia alla medesima ipotesi ma riferibile a beni diversi).
Tanto che in applicazione di tale principio questa Sezione, nella sentenza non massimata, n. 26469 del 12/06/2025, Matera, ha ritenuto non impedito il processo per la distrazione di un trattore dal precedente procedimento che aveva avuto per oggetto condotte distrattive di altri beni, del tutto autonomamente consumate.
Peraltro, sempre questa Sezione ha affermato:
in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, non Ł configurabile l’aggravante di piø fatti di bancarotta nel caso di una pluralità di condotte distrattive, temporalmente contigue e aventi tutte ad oggetto beni mobili, seppur differenti sul piano materiale, quali denaro e arredi (Sez. 5, n. 41539 del 10/10/2024, Tafuro, Rv. 287170 – 01);
in tema di bancarotta fraudolenta preferenziale, non Ł configurabile l’aggravante di piø
fatti di bancarotta nel caso di una pluralità di pagamenti eseguiti con condotte tra loro prive autonomia ontologica e giuridica (Sez. 5, n. 24728 del 13/05/2025, Appignanesi, Rv. 288403 – 02);
in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, si ha pluralità di reati laddove le singole condotte, riconducibili alle azioni tipiche previste dalle singole fattispecie incriminatrici, siano distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale e abbiano a oggetto beni specifici differenti (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 – 02 in cui si Ł precisato che non si ha pluralità di reati nel caso in cui le condotte previste dall’art. 216 legge fall., realizzate con piø atti, siano tra loro omogenee, perchØ lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue).
1.2. Sulla scorta di tale inquadramento, che richiede, per ritenere unica la condotta distrattiva, una contiguità dei tempi, dei modi e degli oggetti delle condotte (così da determinare la sostanziale coincidenza delle accuse secondo il dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 21 luglio 2016) risulta allora evidente come, nell’odierno caso concreto, non possa affermarsi tale unicità.
Diversa e del tutto autonoma la condotta contestata all’imputato nel procedimento pregiudicante, trattandosi della distrazione di un bene diverso da quello oggetto del presente procedimento, un furgone, neppure entrato nel patrimonio della società fallita (tanto da derivarne la decisione liberatoria), mentre l’odierno processo Ł celebrato per la distrazione di una somma di denaro attuata mediante un atto di transazione in cui si era destinata la stessa ad un soggetto che non ne aveva titolo alcuno.
Il secondo motivo, sull’elemento soggettivo del delitto di bancarotta patrimoniale, Ł infondato.
Si Ł detto che:
in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge fall., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, giustifica l’apparente inversione dell’onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, senza che ciò interferisca col diritto al silenzio garantito all’imputato in sede processual-penale (Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, NOME, Rv. 282652 – 01);
in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 – 01, in cui si Ł ricordato che la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 l. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati nØ precisati nel loro dettagliato ammontare).
Da tali premesse in diritto e considerando che l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta Ł costituito dal dolo generico di porre in concreto pericolo il patrimonio della fallita (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763 – 01), risulta evidente come l’imputato sia stato pienamente consapevole del danno arrecato al medesimo, avendo
personalmente sottoscritto quella transazione in forza della quale il credito spettante alla fallita Ł stato, invece, in parte, distratto a vantaggio del precedente amministratore, senza che l’imputato stesso ne dimostrasse (a mente della giurisprudenza sopra ricordata) il titolo o la ragione, nØ rinvenendosi il motivo nella documentazione posta a disposizione del curatore.
Il terzo motivo, sul diniego della sospensione condizionale della pena, Ł manifestamente infondato avendo la Corte di merito congruamente motivato in fatto, osservando che le precedenti condotte, ancorchØ in parte depenalizzate, costituivano un indice, in uno con il reato per cui Ł processo, di propensione dell’imputato a tenere condotte illecite, così da giustificare un giudizio prognostico negativo. Considerando poi che il beneficio era comunque impedito da una precedente condanna definitiva per ricettazione alla pena di mesi otto di reclusione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME