Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME UTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
R.G. 12281/2023
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta, documentale specifica e per distrazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all’omessa formulazione di conclusioni da parte del Procuratore Generale, è manifestamente infondato, atteso che, nella disciplina sulla cd. trattazione scritta – inerente non soltanto ai processi che, secondo le regole ordinarie, si svolgano in dibattimento, ma anche a quelli che prevedano una trattazione camerale con applicazione del modulo procedimentale di cui all’art. 127 cod. proc. pen. – può ravvedersi la mera eventualità delle conclusioni delle parti e, infatti, «rispetto a questa categoria di processi non potrebbe dunque evocarsi il mantenimento, nella trasformazione del rito in camerale cd. non partecipato, di una connotazione di obbligatorietà dell’intervento della parte pubblica» (Sez. 1, Sentenza n. 14766 del 16/03/2022, Rv. 283307);
Considerato che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento nei suoi confronti in quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva cessato la propria attività economica già nel 2009 (tre anni prima che vi fosse la dichiarazione di fallimento). Nella specie, il ricorrente ritiene che l’insindacabilità del giudice penale riguardi solo i presupposti oggettivi dello stato di insolvenza e quelli soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore non anche elementi di illegittimità quali i termini entro i quali dichiarare il fallimento (il giudice penale avrebbe dovuto, infatti, valutare anche tali aspetti al fine di accertare la verità sostanziale). La deduzione è manifestamente infondata, atteso che l’orientamento giurisprudenziale, su cui l’imputato basa le proprie doglianze, afferma, invece, che il giudice penale – investito del giudizio inerente a reati di bancarotta non possa sindacare i presupposti necessari per dichiarare lo stato di insolvenza e le condizioni di fallibilità dell’imprenditore (Sezioni Unite n. 19601 del 28.02.2008, COGNOME, Rv. 239399), precisando anche che la sentenza di fallimento non possa essere sindacata dinanzi al giudice penale nemmeno per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, in quanto quegli errori andavano fatti valere nella sede propria ossia avverso la pronuncia del Tribunale fallimentare;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine ad un travisamento dei fatti, lamentando anche l’insussistenza dell’elemento soggettivo doloso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da doglianze che non sono altro che una ripetizione di quanto già dedotto dinanzi alla Corte di Appello – la quale ben chiarisce, a pag. 6, quali siano gli elementi attraverso i quali ritenere sussistente il dolo -, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie incriminatrice della bancarotta per distrazione, lamentando che i giudici di merito abbiano ritenuto integrata la suddetta ipotesi di reato, facendo riferimento unicamente all’entità del prezzo indicato nell’atto di compravendita, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 6 in cui il giudice chiariva come la condotta il “ritrasferimento” dell’immobile da parte dell’imputato, con conseguente riduzione della garanzia patrimoniale dei creditori, non fosse stata un’operazione neutrale, integrando così il reato di bancarotta per distrazione);
Rilevato, infine, che non ha pregio neppure il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione, anche per travisamento del corrispondente motivo di appello, in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione, da intendersi quella di cui all’art. 51 cod. pen. ( erroneamente considerata dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 52 cod. pen.), dal momento che la corte di merito ha, in ogni caso, rilevato, a pagina 6, come il ricorrente, quand’anche avesse agito quale mandatario, aveva, tuttavia, conseguito la proprietà del bene, poi trasferito a prezzo inferiore a quello di cessione, in tal modo depauperando il patrimonio sociale in danno dei creditori;
rilevato che la memoria difensiva depositata nell’interesse del ricorrente in data 10 giugno 2024 risulta tardiva ( non risultando rispettato il termine legale di 15 giorni liberi) e, pertanto non può essere presa in considerazione ( Sez. 4 n. 49392 del Ua 23/10/2018, Rv. 274040).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.