Bancarotta: quando l’aggravante per più reati è implicita?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale in materia di reati fallimentari, specificamente sulla bancarotta fraudolenta aggravata. La decisione chiarisce un importante principio procedurale: la contestazione dell’aggravante per aver commesso più fatti di bancarotta può essere implicita, senza necessità di una menzione esplicita nel capo d’imputazione, purché i fatti siano chiaramente descritti. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato in primo grado e in appello per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la prima sentenza per rideterminare la pena, confermava la sua responsabilità. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità: secondo la difesa, i giudici di merito avevano errato nel non applicare la circostanza attenuante prevista dall’art. 219, comma 3, della Legge Fallimentare, che prevede una pena ridotta se il danno cagionato ai creditori è di lieve entità.
2. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: l’imputato lamentava che gli fosse stata applicata la circostanza aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta (art. 219, comma 2, n. 1) senza che questa fosse stata formalmente contestata nell’atto d’accusa, ledendo così il suo diritto di difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla bancarotta fraudolenta aggravata
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, respingendo entrambi i motivi. La decisione si fonda su consolidati orientamenti giurisprudenziali e offre spunti di riflessione sia sul piano del diritto penale sostanziale che processuale.
La valutazione del danno e la bancarotta fraudolenta
Sul primo punto, la Corte ha ribadito che il ricorso era una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte di Appello, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata. Nel merito, ha ricordato che, in tema di bancarotta, la valutazione della speciale tenuità del danno non deve essere meramente percentuale, ma globale. Il giudice deve considerare la diminuzione complessiva della massa attiva che sarebbe stata disponibile per i creditori in assenza degli illeciti, e non solo il valore astratto dei beni distratti.
L’Aggravante Implicita nella bancarotta fraudolenta aggravata
Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha confermato un principio fondamentale: quando nel capo d’imputazione vengono descritti più fatti riconducibili al reato di bancarotta, la circostanza aggravante della pluralità di condotte è implicitamente contestata. Non è necessaria un’indicazione formale e separata dell’aggravante, poiché la descrizione stessa dei fatti mette l’imputato nelle condizioni di comprendere pienamente l’accusa e di difendersi da essa. Si realizza così una piena tutela del diritto di difesa, rispettando il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si ancorano a una visione pragmatica e garantista del processo penale. Dichiarare un motivo di ricorso ‘apparente’ o ‘non specifico’ significa sanzionare l’abuso dello strumento processuale, che non può essere utilizzato per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di fatto.
La parte più significativa della motivazione riguarda l’aggravante. Sostenere che la sua mancata menzione formale violi il diritto di difesa sarebbe contrario alla logica. Se l’accusa descrive con precisione che l’imprenditore ha compiuto l’atto A, l’atto B e l’atto C, tutti qualificabili come bancarotta, è evidente che gli si sta contestando di aver commesso ‘più fatti’. L’imputato ha quindi piena conoscenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestatogli, inclusa la circostanza che ne aggrava la pena.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida due principi importanti per chi si occupa di bancarotta fraudolenta aggravata. Primo, la valutazione del danno per l’applicazione di attenuanti richiede un’analisi complessiva e non frazionata. Secondo, e più rilevante, il diritto di difesa è garantito dalla chiarezza della descrizione dei fatti nell’imputazione, non da un formalismo vuoto. La contestazione di più condotte criminose contiene in sé, implicitamente ma inequivocabilmente, l’addebito della relativa circostanza aggravante. La sentenza rappresenta un monito per gli operatori del diritto a concentrare le difese su critiche argomentate e specifiche alle decisioni dei giudici di merito, evitando ricorsi meramente ripetitivi e destinati all’inammissibilità.
Quando si applica l’aggravante per più fatti di bancarotta, anche se non esplicitamente contestata?
Secondo la Corte, l’aggravante è implicitamente contenuta nella descrizione della pluralità dei reati nel capo di imputazione. Tale descrizione è sufficiente a porre l’imputato in condizione di conoscere il significato dell’accusa e di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, rendendo non necessaria una contestazione formale e separata.
Come viene valutato il danno per la concessione dell’attenuante della speciale tenuità nella bancarotta?
La valutazione del danno non deve essere basata su un calcolo percentuale, ma deve essere globale. Si deve considerare la diminuzione complessiva della massa attiva che sarebbe stata disponibile per i creditori se gli illeciti non fossero stati commessi, e il pregiudizio generale causato alle loro possibilità di tutela.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripropone motivi già discussi in appello?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. In tal caso, i motivi sono considerati ‘non specifici’ ma soltanto ‘apparenti’ e non assolvono alla funzione critica propria del ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37338 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37338 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che, rideterminando il trattamento sanzioNOMErio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta documentale e per distrazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01) la quale, al contrario, si colloca in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale in tema di bancarotta fraudolenta, per distrazione e documentale, il giudizio relativo alla speciale tenuità del danno deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti e al pregiudizio causato ai creditori, con riferimento alla possibilità di esercitare le azioni poste a tutela dei loro interessi (Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura il vizio motivazionale in ordine alla asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza conseguente dalla applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 219 della legge fallimentare in assenza di previa contestazione, è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari, nel caso in cui all’imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1), della legge fallimentare non integra alcuna violazione dell’art. 522
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cod. proc. pen., perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l’imputato in condizione di conoscere il significato dell’accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, Rv. 279840 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 settembre 2024.