Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MIRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME NOME ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Trieste, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 223, comma 2, n.2, I. fall.;
che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato al curatore fallimentare, è manifestamente infondato in quanto secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono utilizzabili le dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche “quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale” (Sez. 5., n. 17828 del 09/02/2023, Rv. 284589-02). Per cui
che, d’altronde, le relazioni redatte ai sensi dell’art. 33 I. fall. dal curatore fallimentare, hanno natura di prova documentale (Sez. 5, n.12338 del 30/11/2017, Rv. 272664), dovendosi sul punto richiamare il consolidato principio, secondo cui le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, De Rv. 257650). Cosicché, alla stregua degli enunciati principi, deve ritenersi pienamente legittima la valutazione da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni rese dall’imputato al curatore, tanto più in considerazione del fatto che nella fattispecie l’imputato è stato giudicato con il rito abbreviato, per cui, ai fini della decisione, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, poiché di essi, come di tutte le risultanze probatorie antecedenti all’istanza di abbreviato, lo stesso imputato ha accettato l’utilizzabilità;
che la deduzione in ordine alla rilevanza della debitoria tributaria all’interno della complessiva situazione finanziaria della società è inammissibile, atteso che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall’art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura
economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189).
che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della continuazione con due precedenti fatti di bancarotta, è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso) e, comunque, presupponendo l’accertamento dell’identità del disegno criminoso un apprezzamento un fatto, prospettano una rivalutazione del dato fattuale estraneo al sindacato riservato a questa Corte, chiamata, com’è noto, non già a condividere l’apprezzamento (di fatto) riservato al giudice del merito, ma ad accertare l’esistenza e la resistenza logica delle motivazioni offerte;
che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro per pubblica utilità, è manifestamente infondato in quanto l’art. 58 L. 689/1981 prevede che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le pene sostitutive, e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Il con
Così deciso il 25 settembre 2024
Il Presidente