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Bancarotta impropria revisori: la Cassazione annulla

La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di bancarotta impropria per falso in bilancio, annullando la condanna per due revisori e rinviando a giudizio per il presidente del CdA. Per i revisori, la Corte ha stabilito che la loro condotta di redigere una relazione falsa rientra nel reato specifico previsto per loro (art. 2624 c.c.), e non in un concorso nel reato degli amministratori, in assenza di prove di collusione. Per il presidente, la condanna è stata annullata per difetto di motivazione sull’elemento soggettivo del reato presupposto di falso in bilancio.

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Pubblicato il 22 febbraio 2026 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Bancarotta impropria revisori: la Cassazione traccia i confini della responsabilità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47900 del 2023, ha affrontato un tema cruciale nel diritto penale societario: i limiti della responsabilità penale dei revisori contabili nel reato di bancarotta impropria. La pronuncia chiarisce la distinzione tra il reato proprio del revisore e il suo eventuale concorso nel falso in bilancio commesso dagli amministratori, giungendo a conclusioni diverse per le figure coinvolte: annullamento senza rinvio per i revisori e annullamento con rinvio per il presidente del CdA.

I fatti del caso: falso in bilancio e fallimento

Il caso riguarda il fallimento di una società, dichiarato nel 2010. Le indagini avevano portato alla condanna, confermata in appello, di due revisori contabili e del presidente del consiglio di amministrazione. L’accusa era di aver contribuito a cagionare il dissesto della società attraverso la redazione e l’approvazione di bilanci non veritieri per diversi anni (dal 2005 al 2008). Secondo l’impianto accusatorio, la falsificazione dei dati contabili aveva permesso di occultare ingenti perdite, consentendo alla società di proseguire l’attività d’impresa senza i necessari mezzi propri e aggravando così la sua posizione debitoria fino al crollo definitivo.

La responsabilità nella bancarotta impropria revisori: due destini diversi

I tre imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, e la Suprema Corte ha valutato le loro posizioni in modo distinto, arrivando a due decisioni differenti.

La posizione dei revisori: annullamento senza rinvio

Per i due revisori, la Corte ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, con la formula “per non aver commesso il fatto”. I giudici di legittimità hanno accolto la tesi difensiva secondo cui la condotta dei revisori (la stesura di relazioni di revisione false) non poteva essere qualificata come concorso nel reato di falso in bilancio degli amministratori (art. 2621 c.c.), ma integrava invece la specifica e autonoma fattispecie di reato prevista all’epoca dall’art. 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione).

La posizione del Presidente: annullamento con rinvio

Per il presidente del consiglio di amministrazione, la Cassazione ha annullato la sentenza ma con rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo esame. Il motivo di tale decisione risiede in un vizio di motivazione della sentenza impugnata riguardo all’elemento soggettivo del reato. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito non avessero adeguatamente indagato sulla sussistenza del complesso dolo richiesto per il reato presupposto di falso in bilancio.

Le motivazioni della Suprema Corte

La sentenza si fonda su principi giuridici di fondamentale importanza, che meritano un’analisi approfondita.

Il principio di specialità e il reato dei revisori

La Corte ha stabilito che la condotta materiale attribuita ai revisori – aver redatto relazioni positive su bilanci falsi – corrisponde esattamente alla fattispecie delittuosa descritta dall’art. 2624 c.c. (vigente all’epoca dei fatti). Questa norma punisce specificamente il revisore che commette un falso ideologico. Pertanto, in virtù del principio di specialità, questa è la norma che avrebbe dovuto essere applicata. Attribuire ai revisori un concorso nel diverso reato degli amministratori (art. 2621 c.c.) si tradurrebbe in una forzatura dei principi di legalità e tipicità dell’azione penale.

Il concorso dell’extraneus nel reato proprio

I giudici hanno chiarito che il revisore è un soggetto ‘extraneus’ rispetto al reato di falso in bilancio, che è un reato ‘proprio’ degli amministratori. Sebbene un extraneus possa concorrere in un reato proprio (ai sensi dell’art. 110 c.p.), ciò richiede la prova di un contributo causale concreto, come un accordo preventivo o una collusione con gli amministratori. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano erroneamente inquadrato la responsabilità dei revisori come un ‘concorso per omissione’, senza tuttavia fornire prove di un’intesa criminosa e basandosi sulla loro condotta attiva di redigere una relazione falsa.

La complessa struttura del dolo nella bancarotta impropria

Per quanto riguarda il presidente del CdA, la Cassazione ha ribadito che la bancarotta impropria da reato societario è un reato complesso. Per affermarne la responsabilità, non è sufficiente provare la volontà di cagionare il dissesto. È necessario dimostrare anche la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato presupposto. Nel caso del falso in bilancio (nella formulazione all’epoca vigente), l’accusa deve provare non solo il dolo generico del falso, ma anche il dolo intenzionale di ingannare i soci o il pubblico e il dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto. La sentenza di appello era carente su questo punto, avendo omesso una valutazione completa di tale complessa struttura psicologica.

Le conclusioni e le implicazioni pratiche

Questa sentenza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, riafferma la necessità di una rigorosa applicazione del principio di legalità e tipicità, impedendo che la condotta di un soggetto venga ricondotta a una fattispecie di reato diversa da quella specificamente prevista dal legislatore. In secondo luogo, definisce con chiarezza i presupposti per il concorso del revisore nel reato degli amministratori, richiedendo una prova concreta che vada oltre la semplice redazione di una relazione non veritiera. Infine, sottolinea l’onere probatorio che grava sull’accusa per dimostrare il complesso elemento soggettivo della bancarotta impropria da reato societario, garantendo così una maggiore tutela per gli imputati.

Un revisore contabile che redige una relazione falsa su un bilancio falso risponde di concorso in bancarotta impropria insieme agli amministratori?
No, non automaticamente. Secondo la Corte, la sua condotta integra il reato specifico di falsità nella relazione di revisione (art. 2624 c.c. all’epoca dei fatti). Per poter rispondere di concorso nel reato degli amministratori, l’accusa deve provare un contributo causale atipico, come un accordo collusivo, che vada oltre la mera stesura della relazione falsa.

Cosa deve provare l’accusa per dimostrare la colpevolezza di un amministratore per bancarotta impropria da falso in bilancio?
L’accusa deve provare la sussistenza di tutti gli elementi del reato presupposto di falso in bilancio e del reato di bancarotta. In particolare, per il falso in bilancio (nella versione applicabile al caso), era necessario dimostrare il dolo generico del falso, il dolo intenzionale di ingannare soci o pubblico, e il dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto. Oltre a ciò, deve provare la consapevolezza che tale condotta avrebbe potuto causare o aggravare il dissesto della società.

Qual è la differenza tra la condotta attiva (commissiva) e quella omissiva di un revisore ai fini del falso in bilancio?
La sentenza chiarisce che la redazione di una relazione di revisione falsa, anche se omette di segnalare delle irregolarità, è una condotta ‘attiva’ o ‘commissiva’. Un’ipotesi di concorso per omissione si configurerebbe solo se il revisore avesse un obbligo giuridico di impedire l’approvazione del bilancio falso da parte degli amministratori, potere che la Corte ritiene insussistente. La sua responsabilità penale deriva quindi dall’azione di formulare un giudizio falso, non dall’omissione di un’azione impeditiva.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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