Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8756 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8756 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d’appello di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr.ssa NOME COGNOME, che si riporta alla memoria scritta in atti e conclude per l’inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME; per il rigetto del ricorso di NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento di essi;
udito l’AVV_NOTAIO, che si riporta ai motivi di impugnazione e insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, che aveva condanNOME COGNOME NOME ed COGNOME NOME per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale impropria in concorso -capo a), limitatamente alle condotte successive all’anno 2012 -e di bancarotta impropria per effetto di
operazioni dolose, consistite nell’omesso pagamento dei debiti erariali capo b) – e COGNOME NOME per il solo, citato delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, di cui al capo b) ; quest’ultimo è stato assolto dall’addebito di cui al capo a), per non aver commesso il fatto. I ricorrenti sono stati amministratori pro tempore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 23 aprile 2018.
Sono stati promossi tre distinti ricorsi, a firma di legali abilitati, i cui motivi saranno enunciati nei limiti di stretta necessità per la motivazione, a norma dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Il ricorso del COGNOME si compone di due motivi, che hanno dedotto i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1.1. Il primo di essi si è soffermato sull’assunta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui al capo b) dell’editto accusatorio, perché il ricorrente avrebbe ricoperto la carica di amministratore per un breve periodo; non avrebbe contribuito al dissesto, formatosi successivamente e nel torno di tempo riferito ad altre gestioni; avrebbe ricevuto proventi esigui rispetto all’entità dell’esposizione debitoria della società e i bonifici eseguiti a favore della RAGIONE_SOCIALE sarebbero stati sostanzialmente irrilevanti nel contesto di maturazione del debito erariale.
2.1.2. Il secondo motivo ha lamentato l’illegittimità della motivazione per relationem . La Corte territoriale non si sarebbe correttamente espressa sulle ragioni di gravame, avrebbe rinviato alla decisione dei primi giudici, omettendo di prendere posizione sugli specifici e puntuali motivi d’appello formulati dal ricorrente.
2.2. Il ricorso redatto dal difensore del COGNOME è affidato a due motivi, agganciati al vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen..
2.2.1. Il primo si è doluto dell’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 l.f., per l’addotta assenza di nesso causale tra le operazioni contestate e il fallimento; il ricorrente sarebbe stato amministratore tra dicembre 2011 e dicembre 2013 e, con riferimento al 2013, unica annualità in cui, in tesi difensiva, si collocherebbero gli inadempimenti erariali a lui riferibili, nulla potrebbe essergli addebitato, poiché tutte le attività contabili e la redazione del bilancio sarebbero di competenza di colui che ha rivestito la carica di amministratore nell’anno 2014. Non rileverebbero i dati contabili del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, poiché il COGNOME è stato assolto dal reato di bancarotta fraudolenta documentale per le annualità fino al 2012. Gli avvisi di accertamento sono stati notificati nel 2016, quando COGNOME non era più amministratore.
2.2.2. Il secondo motivo si è appuntato sull’affermazione di colpevolezza per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. COGNOME è stato assolto con pronuncia irrevocabile, in altro procedimento penale, dall’imputazione di cui all’art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla distruzione od occultamento delle scritture contabili degli anni 2011 e 2012, invece sequestrate dalla guardia di finanza il 5 dicembre 2013. La sentenza è stata prodotta, ma i
giudici di merito non ne avrebbero colto la rilevanza, tale da escluderne la responsabilità per il reato contestato.
2.3. L ‘atto di ricorso nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE ha proposto tre motivi.
2.3.1. Con il primo, si è assunto un vizio di inosservanza della legge penale a riguardo dell’intervenuta condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Le decisioni di merito non si sarebbero avvedute dell’evidente carenza di prova circa l’elemento psicologico del reato. NOME è entrato in scena soltanto a dicembre 2013 e sarebbe stato ritenuto responsabile per fatti antecedenti all’assunzione della carica e per il sol fatto di aver presenziato ad una verifica della Guardia di finanza, relativa all’altrui gestione societaria; gli sarebbe stato addebitato di non aver ripristiNOME la corretta compilazione di scritture contabili di cui non ha mai avuto il possesso, anche con riferimento alla cessione di un’autovettura TARGA_VEICOLO nell’aprile 2013, prima del suo subentro. Ancora, non sarebbero stati applicati i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a sostegno della responsabilità dell’amministratore ‘testa di legno’ ruolo confacente a quello assunto dall’COGNOME , perché coltivatore agrario e privo delle necessarie competenze che esigono la consapevolezza, da parte sua, dell’agire illecito degli amministratori di fatto e, quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale, dello stato delle scritture. Il ricorrente avrebbe quantomeno meritato una riqualificazione dell’addebito in quello di bancarotta semplice per carenza di prova del dolo specifico, come già chiarito, secondo la prospettazione difensiva, dalla Corte di legittimità in altra decisione, deliberata in una vicenda similare.
2.3.2. Il secondo motivo ha dedotto il vizio di inosservanza della legge penale per quanto concerne la statuizione di colpevolezza per il reato di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose.
L’incremento dell’esposizione debitoria della società, nel periodo di amministrazione dell’COGNOME, sarebbe da considerarsi minimo, non superiore a 70.000 euro, non significativo rispetto all’ammontare del passivo fallimentare; il dissesto era già irreversibile, a causa degli illeciti perpetrati negli anni 2011 e 2012, e il ricorrente non avrebbe dunque fornito un contributo rilevante; la sua condotta sarebbe inoffensiva per l’interesse tutelato.
2.3.3. Il terzo e ultimo motivo si è concentrato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, a riguardo dell’assenza di autonoma valutazione degli specifici motivi di gravame offerti dal ricorrente con l’atto di appello. La sentenza di secondo grado avrebbe meramente fatto rinvio alla prima decisione, in modo acritico, con motivazione apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di COGNOME e COGNOME sono parzialmente fondati, mentre il ricorso di COGNOME NOME deve essere respinto.
2. La giurisprudenza di questa Corte , nell’ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, COGNOME, non mass.).
2.1. Inoltre -e la precisazione riguarda precipuamente le doglianze mosse dai ricorsi del COGNOME, con il secondo motivo, e dell’COGNOME, con il terzo motivo, che hanno lamentato il mero rinvio, talvolta operato dalla decisione impugnata, al corredo espositivo della sentenza del primo giudizio – specie in presenza di una “doppia conforme” sulla responsabilità, come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024).
Così come la sentenza di merito, in linea generale, non è tenuta a compiere un’analisi minuziosa di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata ( ex multis , Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv.250900).
2.2. E, nell’assolvere a tale compito, la decisione di secondo grado può legittimamente servirsi dello sviluppo logico e ricostruttivo elaborato dal primo giudice -noto alle parti -purché non si limiti a riprodurre la sentenza confermata, dichiarando -in termini stereotipati od apodittici -di aderirvi senza affrontare gli specifici motivi di censura ed evitando, pertanto, di esplicitare autonomamente le ragioni per le quali tali doglianze siano inaccoglibili (tra le molte, in tal senso, Sez. 6, n. 49754 del 21/01/2012, Rv. 254102). Ove, dunque, il giudice d’appello condivida le valutazioni e le modalità ricostruttive contenute nella prima decisione può di certo richiamarle, spiegando le ragioni per cui dette valutazioni resistano alle critiche formulate. Ragionare diversamente -e pretendere dunque che il giudice di secondo grado si
esprima minutamente su ciascuna, singola obiezione difensiva – significherebbe imporre al secondo grado di giudizio -in violazione di canoni logici e di razionalità espressiva, snaturando le caratteristiche ontologiche del rito di seconda istanza, con inutile aggravio dei tempi del processo -una ulteriore ed autonoma attività di integrale ricostruzione del fatto, anche lì dove il ragionamento espositivo già operato in prime cure sia ritenuto pienamente condivisibile.
2.3. Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME (nel primo caso, si parla di “genericità intrinseca”; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di “genericità estrinseca”: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, in motivazione).
In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. 231708).
E comunque, quando con il ricorso per cassazione si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame, il ricorrente è onerato della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto ai fini della compiutezza della delibazione richiesta, ovvero al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr. tra le tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B., Rv. 264879).
I motivi di ricorso del COGNOME, il primo motivo del ricorso del COGNOME, il secondo motivo del ricorso dell’COGNOME, che possono essere trattati congiuntamente perché attinenti alle medesime questioni, sono in parte generici e comunque complessivamente infondati.
3.1. L’ ingente, sistematica e preordinata omissione dei versamenti erariali, alla luce di un consolidato orientamento di questa Corte, ben può integrare il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose (Sez. 5, n. 24572 del 19/02/2018, COGNOME e altri, Rv. 273337). Tali condotte non si concretano in una forma di depauperamento mediante sottrazione di attivo, come avviene nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, che non esige necessariamente un collegamento con il dissesto o con il fallimento, ma attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in
qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato ( ex multis , Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261684). Pertanto, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall. possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di pervicacia e stabilità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 260492, che ha qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità).
Quanto alla causazione del dissesto, nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento; ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è, dunque, l’immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o anche soltanto l’aggravamento ( ex multis , Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 259051), di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall’art. 223, comma secondo n. 2, L. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell’attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l’impresa).
In tema di coefficiente psicologico, si è di recente puntualizzato che, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (nella specie, si trattava proprio di un caso di sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale; Sez.5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv.286349); la calibrazione della prevedibilità deve essere rapportata al dissesto non in astratto, ma alla vicenda in concreto sottoposta al vaglio del giudice (da ultimo, in motivazione, Sez.5, n. 1342 del 30/10/2025, dep. 2026, Murano, attualmente n.m., pag.8).
3.2.Il duplice elaborato di merito (pag. 13 e segg. primo grado, pag. 5 e segg. appello), con il quale le impugnazioni di COGNOME e COGNOME non si confrontano, ha convenuto, con motivazione razionale ed esauriente, per la ricorrenza di un progetto criminoso, concertato dalla costituzione della società e realizzato nel corso delle diverse fasi gestionali, fino al fallimento, volto a deprivarla di risorse finanziarie dirottate verso la RAGIONE_SOCIALE, riconducibile a COGNOME e COGNOME e da creare specularmente, con le inadempienze fiscali, una perdurante, progressiva ed ingravescente esposizione nei confronti dell’Erario, documentata dagli avvisi di accertamento elencati nel dettaglio, culminata nell’ingente debito che ha innescato l’istanza di fallimento di RAGIONE_SOCIALE. Ha congruamente illustrato il ruolo assunto da COGNOME, il quale è bensì stato amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE per sette mesi
(periodo, quello del 2011, nel quale si è comunque profilata un’inadempienza tributaria significativa, anche in linea capitale), ma ha contribuito fattivamente, con inequivoca preordinazione dolosa, alle operazioni di depauperamento dell’impresa fallita anche successive, dissimulate con le fatturazioni per operazioni inesistenti emesse da RAGIONE_SOCIALE, da lui amministrata a partire dal marzo 2012, quasi immediatamente dopo la formale dismissione della carica rivestita nella fallita. Ha rimarcato, a riguardo della responsabilità del COGNOME, che ‘la parte più consistente degli omessi versamenti e delle sanzioni è riferibile all’anno 2012, periodo di imposta imputabile interamente all’amministrazione di COGNOME NOME‘ (pag.19 primo grado) ; quest’ultimo, del resto, è stato amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, beneficiata dell’indebita veicolazione della liquidità, dal 2009 al marzo 2012, data di subentro del COGNOME. La ricostruzione degli obbiettivi illeciti così perseguiti dagli imputati ha consentito di ricavare in via logico-inferenziale , se non l’intenzionalità del suo cagionamento, quantomeno l’evidenza della prevedibilità in concreto della formazione e dell’aggravamento del dissesto della società, elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 r.d. n. 267 del 1942.
3.3. Quanto, in particolare, al profilo dell’aggravamento di un dissesto già esistente ed origiNOMEsi a cagione della condotta di altri precedenti amministratori, pertinente alle censure agitate dall’COGNOME, mette conto sottolineare che il reato in scrutinio, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Sez. 5, n. 22765 del 18 febbraio 2021, COGNOMEn, n.m.), è a forma libera, è integrato da condotta attiva od omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamente imposti ai soggetti indicati dalla legge, nel quale il fallimento è l’ evento di danno, e la fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte od operazioni dolose, ma anche quando queste ultime abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento (cfr., altresì, Sez. 5, n. 40998, 20 maggio 2014, Concu e altro, Rv. 262189, cit., nella quale si è affermato che “non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagioNOME anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica e implica un fenomeno in sé reversibile”; conf. Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 259051, cit.; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316, RAGIONE_SOCIALE e altri; Sez. 5 n. 19806 del 28/02/2003, COGNOME e altri, Rv. 224947).
Dal tessuto enunciativo delle sentenze in rassegna, più approfondito nell’articolato di primo grado (pagg. 2, 19-20), con cui la difesa ha omesso di misurarsi, si evince che il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico dal dicembre 2013 alla dichiarazione di fallimento dell’aprile 2018 ed è stato titolare dell’intero capitale sociale dal settembre 2015 al fallimento; non ha mai adempiuto alle obbligazioni tributarie e previdenziali e alle altre nel contempo maturate e nel periodo della sua gestione il debito complessivo, non solo quello fiscale che ha
comunque raggiunto un picco rilevantissimo, è lievitato; egli ha rivestito il ruolo di amministratore ed acquistato la totalità del pacchetto delle quote quando il suo patrimonio personale era già sottoposto all’aggressione dei creditori, anche con l’esercizio di azioni esecutive immobiliari e l’iscrizione di ipoteche legali da parte degli enti di riscossione erariale, circostanze ritenute convenientemente indicative dell’intendimento di non pagare i debiti e di non rispondere delle inadempienze ai doveri dell’amministratore.
Devono essere accolti il secondo motivo del ricorso del COGNOME e il primo motivo del ricorso dell’COGNOME , che attengono al tema della rispettiva affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, con particolare riferimento a carenza di motivazione in punto sussistenza dell’elemento soggettivo del reato .
4.1. Va ricordato che oggetto dell’imputazione è la mancata ostensione dell’intero impianto contabile agli organi fallimentari a partire dall’anno 2013 .
Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, n. 2) legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi (da ultimo, Sez.5, n. 42546 del 07/11/2024, COGNOME, Rv. 287175; v. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv.279838; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, COGNOME, Rv.279179; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, COGNOME, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650).
L’indirizzo in esame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare -a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice accezione, specifica e generica -l’omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta e ha dunque definitivamente delineato una netta distinzione tra la diade “occultamento-omessa tenuta” delle scritture contabili e la fraudolenta tenuta di tali scritture, che integra una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), l. fall.. (Sez. 5, COGNOME, cit.).
La ‘omissione’ connota la ‘inesistenza’ degli adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all’occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purché accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia.
Pertanto, l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare -in questi termini nell’alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti (e si dia conto) che scopo
dell’omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall’art. 217 L. Fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, COGNOME, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME e altri, Rv. 252992).
Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la portata di talune emergenze probatorie -come la dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l’entità del passivo e l’inesistenza di attivo che orientino sull’intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv.284304, che si è soffermata per esempio sull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari).
Si è ancora recentemente osservato che lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall’irreperibilità dell’amministratore, a condizione tuttavia che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, COGNOME, Rv. 283983); così, appare significativo menzionare il principio di diritto che ha puntualizzato la necessità di un approfondimento della motivazione che affermi la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nei casi in cui non sia stata contestualmente riconosciuta quella per bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276910).
4.2. In linea con tali direttrici ermeneutiche, la sentenza di primo grado, per contrastare le obiezioni difensive che hanno confutato l’emersione della prova dell’elemento soggettivo del reato, ha dato evidenza dell’ assoluta impossibilità, per il curatore, di rielaborazione degli accadimenti aziendali a cagione dell ‘integrale indisponibilità delle scritture contabili a partire dall’anno 2013 , nella sua pacifica oggettività (pag.9).
Quanto, in particolare, alla figura dell’COGNOME, la decisione di primo grado ne ha sottolineato il ruolo di amministratore unico e la veste di socio unico per un lungo periodo e ne ha tratto la prova del dolo specifico dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa.
Ha ricavato significativi indicatori di ‘fraudolenza’ dai riflessi del ‘deserto’ contabile , che ha pregiudicato la possibilità di ricostruzione della destinazione di ‘cespiti attivi’, la cui esistenza risulta ‘largamente attestata dalla documentazione bancaria versata in atti’ e di svariati rapporti economici realizzati e proseguiti nel corso della sua gestione, come quelli con la RAGIONE_SOCIALE, sino al 2016 e la RAGIONE_SOCIALE, sino al 2018, per servizi di telecomunicazione e telefonia (pag. 11 e seg.); ha v alutato l’inattendibilità delle dichiarazioni da lui rese in dibattimento, vuoi a riguardo dell’assunta estraneità alle vicende societarie, vuoi a riguardo dell’impegno asseritamente profuso nel ‘richiedere’ la contabilità pregressa, circostanza ritenuta appropriatamente irrilevante, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo il
quale, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, se l’amministratore cessato rimane responsabile per l’effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell’eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, su quest’ultimo incombe l’autonomo obbligo di verificare l’esatto adempimento da parte del precedente amministratore e, eventualmente, ricostruire la documentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui rilevi l’erroneità, lacunosità o falsità (Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, COGNOME, non massimata; in motivazione, Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, COGNOME, Rv. 287061).
Tanto più che, nel caso in disamina, il ricorrente, in qualità di amministratore, aveva nell’anno 2014 presenziato all’interlocuzione tra la guardia di finanza e il professionista tenutario delle scritture contabili, COGNOME, con riferimento alle contestazioni relative ai rapporti commerciali tra la fallita e la RAGIONE_SOCIALE, per gli anni 2011 e 2012, ed aveva certamente appreso dell’esistenza e della possibilità di disporre di un impianto contabile aggiorNOME a quelle annualità (pag. 6 sentenza di primo grado).
Sostanzialmente analoghi sono i rilievi formulati dal provvedimento dei primi giudici (pag. 12 primo grado) nell’illustrazione della posizione del COGNOME, al quale è stata attribuita, in quanto amministratore e socio unico, la condotta di omessa tenuta della contabilità per l’anno 2013, periodo nel corso del quale si sono delineate intense movimentazioni bancarie sul conto corrente societario, che la curatela del fallimento non ha potuto rielaborare e tracciare a causa dell’assenza delle doverose registrazioni annotative.
4.3. Di contro, la pronuncia d’appello -dopo aver premesso di aderire alle proposizioni della prima sentenza (pagg. 2-8) -si è contraddittoriamente prodigata nel richiamare (pag. 9), anche con improprie citazioni di precedenti di questa Corte che riguardano la bancarotta fraudolenta c.d. generale, la centralità della prova del dolo generico a fondamento dell’affermazione di responsabilità dei due imputati, in contrasto con la consolidata esegesi della giurisprudenza di legittimità, testé ripercorsa.
E non solo, perché a pag. 7 detta decisione ha sostanzialmente sovrapposto le figure della bancarotta fraudolenta documentale, specifica e generica, rieditando l’interpretazione ormai abbandonata, che equiparava l’omessa tenuta della contabilità alla sua tenuta irregolare od incompleta, nella duplice declinazione di cui all’art. 216 comma 1 n. 2, prima e seconda parte, della legge fallimentare; così da rendere non intellegibile, in altri termini, a quale fattispecie di reato la Corte territoriale abbia ritenuto di ricondurre la condotta dei ricorrenti.
La sentenza impugnata deve essere dunque annullata in parte qua con riferimento alla declaratoria di colpevolezza nei confronti degli imputati COGNOME COGNOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo; mentre, nel resto, il ricorso dei suddetti imputati deve essere rigettato. Va dichiarata l’irrevocabilità della sentenza impugnata a riguardo dell’affermazione di
responsabilità per il delitto di cui al capo b) dell’imputazione, ai sensi dell’art. 624 comma 2 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione de l ricorso del COGNOME consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo. Rigetta nel resto i ricorsi di COGNOME e COGNOME. Rigetta, altresì, il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 10/02/2026
Il consigliere estensore Il presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME