Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3802 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3802 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERBA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 del GIUDICE dell’ UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE DI BERGAMO
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 4 marzo 2025 la Corte di appello di Brescia ha convertito in ricorso per cassazione con la conseguente trasmissione degli atti a questa Corte l’atto di appello avverso la pronuncia del 28 giugno 2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo con la quale COGNOME NOME è stato condannato alla pena di giustizia convertita ex art. 56 quater l.689/81 in lavori di pubblica utilità, nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bergamo del 14 settembre 2017:
-per il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale;
-per il reato di bancarotta impropria derivante da operazioni dolose consistite nel sistematico omesso versamento delle imposte dovute.
Avverso la decisione del Gup del Tribunale ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle ipotesi di reato contestate.
Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, secondo la difesa, all’imputato può essere imputabile unicamente l’omesso versamento di ritenute IRPEF e di contributi INPS, ma non il delitto di bancarotta impropria quale conseguenza di siffatti omessi versamenti.
Come risulta dalla relazione del curatore, il fallimento della società è dipeso dal ritardo negli incassi dei committenti privati che hanno comportato la mancanza di fatturato e l’impossibilità di pagare i debiti erariali.
Quanto alla bancarotta preferenziale, la condotta manca dell’elemento soggettivo dal momento che il pagamento di alcuni creditori e non dell’Erario è avvenuto unicamente per proseguire l’attività della società poi fallita (Sez.5, n.18528 del 18/06/2020).
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il comportamento del ricorrente non solo processuale, ma anche durante la vita della società avrebbe dovuto comportare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e non la semplice equivalenza, con conseguente riduzione della pena e concessione del beneficio della pena sospesa.
Del resto, la sentenza impugnata ha ritenuto che il precedente penale fosse ostativo, non considerando che si trattava di una condanna a soli mesi 4 di reclusione poi sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di 20.000 euro.
2.3. Con il terzo motivo è stata avanzata richiesta di revoca delle disposizioni relative alle pene sostitutive di cui all’art.56 -ter l.689/81.
Il ricorrente ha ricevuto una proposta per un lavoro all’estero che risulta inconciliabile con le prescrizioni accessorie di cui all’art.56 -ter che prevedono il ritiro del passaporto.
La difesa, dunque, ha richiesto che le specifiche prescrizioni possano essere revocate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, in ragione del disposto di cui all’art. 593 comma 3 cod. proc. pen. correttamente il giudice d’appello ha ritenuto l’inappellabilità della sentenza del giudice di primo grado, essendo stata con la condanna disposta l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata.
Questa Corte ha chiarito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
1.1. La sentenza di primo grado con motivazione in fatto immune da vizi (p.3 e ss.) ha chiarito che:
-nella sua qualità, l’imputato a partire dall’anno 2013 ha omesso di corrispondere le somme dovute all’Erario e l’omesso pagamento coincide con la crisi finanziaria in cui era incorsa la società fallita;
nonostante la crisi finanziaria evidenziatasi nell’anno 2013 l’imputato ha soddisfatto creditori diversi dall’Erario (da qui la contestazione di bancarotta preferenziale);
-il debito tributario è cresciuto esponenzialmente raggiungendo un importo superiore ad un milione di euro e il significativo importo non versato unitamente alla progressiva crisi finanziaria della fallita ha contribuito ad aggravare il dissesto della società il cui fallimento è stato dichiarato proprio su istanza di RAGIONE_SOCIALE.
Sotto il profilo soggettivo questa Corte ha espressamente chiarito che ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349. Nella specie, sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale).
Il reato consistente nell’aver cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose si sostanzia in un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, nella quale l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura “dolosa” dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell’astratta prevedibilità di tale evento quale
effetto dell’azione anti-doverosa, non essendo necessarie, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare.
In sostanza, nell’ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (in motivazione Sez. 5, n. 12617 del 10/03/2025, Giavardi, Rv. 287977)
1.2. Quanto alla fattispecie contestata di bancarotta preferenziale, la censura è volta anche in tal caso a prospettare una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
La sentenza impugnata ha chiarito come, pure a fronte della situazione di dissesto in cui versava la società nell’anno 2013, l’imputato ha scelto di utilizzare le risorse della società per onorare crediti diversi dall’Erario, favorendo così altri creditori.
2. Il secondo motivo difetta di specificità.
La censura si limita a censurare la quantificazione della pena la cui determinazione è avvenuta considerando i limiti edittali e attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
Secondo questa Corte, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa. (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep.2018, Z., Rv. 272460).
La censura proposta quanto alla sospensione condizionale è formulata come conseguente ad una eventuale diminuzione della pena irrogata che è apparsa congrua.
Manifestamente infondato il terzo motivo.
L’art.56 -ter l.689/81 così recita:
‘La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:
il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
l’obbligo di permanere nell’ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;
il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento’.
Appare chiaro il tenore della norma che individua siffatte prescrizioni accessorie come non sindacabili dalle parti.
Alla pena sostitutiva applicata deve dunque necessariamente conseguire il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME