Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6315 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6315 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad ASIAGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 febbraio 2025 dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva condannato COGNOME NOME per il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio (art. 223, comma 2, n. 1, legge fall.), in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 17 aprile 2014.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato – nella qualità di amministratore e in concorso con COGNOME NOME (altro amministratore della società) – avrebbe cagionato o comunque concorso a cagionare il dissesto della società, esponendo nei bilanci degli anni 2010 e 2 fatti materiali non rispondenti al vero. In particolare, avrebbe falsamente indicato il valore delle rimanenze (euro 1.645.142,00 al 31 dicembre 2010 ed euro 1.760.500,00 al 31 dicembre 2011), in modo tale da far risultare dai bilanci un patrimonio netto superiore a quello reale, così eludendo l’obbligo della “reintegrazione” del capitale ai sensi dell’art. 2482-ter cod. civ. ovvero quello di richiedere la dichiarazione del fallimento, derivandone la continuazione dell’attività e il conseguente dissesto della società.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe reso una motivazione adeguata in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, essendosi limitata ad affermare che l’imputato aveva la gestione diretta della società e che questa era di dimensioni modeste, traendo da tali circostanze la conclusione che vi fosse dolo, senza tuttavia fornire alcun riscontro probatorio a tale tesi.
Rappresenta che la difesa aveva già evidenziato in appello l’assenza di prova circa l’intenzione di ingannare soci o terzi per ottenere un profitto, nonché la mancanza di qualsiasi valutazione in ordine alla prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta. Lacune che la Corte territoriale non avrebbe colmato.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Il ricorrente contesta l’omessa motivazione in ordine al nesso eziologico tra la condotta e il dissesto della società, sostenendo che la Corte di appello avrebbe ignorato le doglianze già sollevate in appello, omettendo qualsiasi valutazione sulle cause del fallimento e sull’effettivo contributo del ricorrente all’evento.
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Lamenta l’equiparazione della posizione del COGNOME a quella del COGNOME, sostenendo che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare il ruolo secondario ricoperto dal primo all’interno della società. In particolare, non avrebbero spiegato per quale ragione la pena sia stata commisurata in modo identico per entrambi, nonostante le evidenti differenze di responsabilità e di potere decisionale.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati.
1.1.1. Va premesso che i reati societari specificamente indicati dall’art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall. rappresentano un elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta in questione.
Il reato societario deve perfezionarsi in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. Invero i reati societari sono richiamati con tutti i loro estremi, anch psicologici, come definiti dal codice civile (cfr., in motivazione, Sez. 5 n. 28508 del 12/04/2013, COGNOME; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, COGNOME).
Si tratta di un reato di evento, costituito dal dissesto, che deve essere causalmente ricollegabile ai reati presupposti e investito del necessario elemento soggettivo.
Quanto all’elemento oggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è necessario che la commissione del fatto integrante l’illecito societario sia l’unica causa del dissesto, essendo sufficiente che abbia concorso a produrlo. L’efficacia causale del “reato societario”, cioè, non è esclusa dal concorso nel dissesto di altre cause né dal fatto che l’operazione dolosa abbia cagionato soltanto l’aggravamento di un dissesto già in atto. Non interrompono il nesso di causalità tra condotta ed evento, dunque, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente, valendo la disciplina del concorso di cause di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa abbia cagionato soltanto l’aggravamento di un dissesto già in atto (cfr. Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 261759; Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, COGNOME, Rv. 260394; Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021, COGNOME, Rv. 282537).
Sotto il profilo soggettivo, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (cfr. Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, COGNOME, Rv. 252804; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 260356; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 261446; Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, COGNOME, Rv. 274449).
Il reato societario di falso in bilancio (previsto dall’art. 2621 cod. civ., nel te vigente “ante” riforma del 2015) «deve perfezionarsi in tutte le sue componenti,
anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell’inganno rivolto a soci o a pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto» (Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rigotti, Rv. 285558).
1.1.2. Nel caso in esame, le sentenze di merito risultano, nella sostanza, prive di effettiva motivazione in ordine sia all’elemento soggettivo che all’elemento oggettivo del reato.
La sentenza di primo grado, in ordine all’elemento soggettivo del reato, si era limitata ad affermare che gli imputati avevano agito «con la consapevolezza e la volontà di porre in essere il fatto loro attribuito».
A fronte di tale motivazione, la difesa, con l’atto d’appello, aveva in maniera specifica lamentato la mancata dimostrazione dell’elemento soggettivo del reato e, in particolare, della finalità di ingannare i soci o il pubblico e dello scopo perseguire un ingiusto profitto.
La Corte territoriale, nel rispondere al motivo di appello, si è limitata ad affermare che la sussistenza dell’elemento psicologico risulterebbe provata dalla diretta gestione della società da parte dell’imputato e dalle modeste dimensioni della stessa, senza spiegare perché da tali elementi si dovrebbero desumere la volontà protesa al dissesto (nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità) la finalità dell’imputato di ingannare i soci o il pubblico e lo scopo di perseguire un ingiusto profitto.
Ebbene, in assenza di prova diretta, si può sicuramente far ricorso alla c.d. prova logica, ma solo «quando la sua attitudine rappresentativa sia conseguita con rigorosità metodologica, che giustifica e sostanzia il principio del c.d. liber convincimento del giudice» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230). Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale si è limitata a una mera affermazione, senza spiegare il percorso logico che l’ha portata a risalire, in termini di certezza, dagli elementi noti a quelli che era necessario dimostrare.
Risulta, pertanto, evidente che le doglianze dell’appellante, nella sostanza, sono rimaste prive di effettiva risposta.
Quanto all’elemento oggettivo, va rilevato che la sentenza di primo grado si era limitata ad affermare che il falso aveva consentito agli imputati di proseguire l’attività senza “reintegrazione” del capitale.
La difesa, con l’atto d’appello, aveva sostenuto che la motivazione della sentenza di primo grado fosse priva di un’adeguata dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la condotta dell’imputato e il dissesto della società.
Ebbene, la sentenza di secondo grado non affronta proprio la questione, lasciando completamente privo di risposta il motivo di appello.
Al riguardo, va ricordato che «sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, COGNOME, Rv. 257967).
Ebbene, nel caso in esame, sono rimaste prive di risposta doglianze difensive sicuramente dotate del requisito della decisività, essendo attinenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
1.2. Il terzo motivo di ricorso è assorbito, essendo relativo al trattamento sanzionatorio.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente