Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6394 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6394 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELFIORENTINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 COGNOME CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale COGNOME Corte di cassazione, NOME COGNOME che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME; per l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO per il ricorrente COGNOME che, nel riportarsi ai motivi principali, ai motivi aggiunti di ricorso del 23 novembre 2023 e alla memoria difensiva del 6 dicembre 2023, hanno concluso per l’accoglimento del ricorso. e
Letta la memoria integrativa, pervenuta in data 20 novembre 2023, del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, per il ricorrente COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 31 marzo 2023 la Corte di appello di Torino, per quanto ancora rileva, in riforma COGNOME sentenza pronunciata in data 6 maggio 2016 dal Tribunale cittadino nei confronti, tra gli altri, di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha:
dichiarato estinti per intervenuta prescrizione il reato di bancarotta semplice e il reato di cui all’art.483 cod. peri. (capo D) nei confronti di COGNOME, il reat di bancarotta semplice nei confronti di COGNOME;
-ha rideterminato la pena principale per entrambi e le pene accessorie per tutti gli imputati;
ha confermato nel resto la condanna anche nei confronti del coimputato COGNOME NOME per la residua contestazione di cui al capo A2).
Il capo A2) nella sua attuale contestazione ha ad oggetto la condotta di bancarotta fraudolenta impropria derivante da reato societario, per avere:
–COGNOME, quale consigliere di amministrazione dal 26 marzo al 26 giugno 2012 COGNOME società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino del 20 dicembre 2012; COGNOME quale amministratore unico COGNOME società RAGIONE_SOCIALE; COGNOME quale fornitore materiale delle obbligazioni a Di COGNOME, concorso con altri a cagionare il dissesto COGNOME società fallita, deliberando in concorso con COGNOME, amministratore unico COGNOME RAGIONE_SOCIALE, socio unico COGNOME fallita, un aumento di capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE da 99.000,00 euro a 10.099.000,00 euro mediante conferimento da parte del socio unico di obbligazioni apparentemente emesse dalla The Royal Bank of Scotland, con sopravvalutazione del conferimento operato trattandosi di obbligazioni contraffatte mai emesse dalla Banca in favore COGNOME RAGIONE_SOCIALE e che COGNOME aveva consegnato a COGNOME che a sua volta aveva consegnato a COGNOME.
Avverso la decisione COGNOME Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso i rispettivi difensori di fiducia, articolando con distinti att motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. peri.
2.1. Il ricorrente COGNOME NOME, attraverso il ricorso sottoscritto dai difensori di fiducia AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, ha articolato i seguenti motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione di motivi aggiunti depositati ai sensi dell’art.585 comma quarto cod. proc. pen. in data 3 ottobre 2022.
La sentenza impugnata ha del tutto omesso di valutare il contenuto del motivo nuovo depositato dagli attuali difensori di fiducia, incentrato sulla presunta consapevolezza dell’imputato in ordine al perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale.
Siffatta operazione di aumento di capitale presupponeva infatti, a seguito del conferimento delle obbligazioni, un primo aumento di capitale COGNOME società controllata RAGIONE_SOCIALE accompagnata da relazione asseverata di stima dei titoli; quindi, l’aumento di capitale COGNOME società fallita con un’ulteriore perizia d stima.
Era necessario, dunque, dimostrare in capo a COGNOME la consapevolezza non solo COGNOME volontà di COGNOME di procedere a due aumenti di capitale, ma anche dell’esistenza e dell’utilizzo di due relazioni di stima asseverate, in mancanza delle quali le operazioni di aumento di capitale non potevano realizzarsi.
Il Tribunale aveva valorizzato, sotto il profilo dell’elemento psicologico, la conoscenza di COGNOME COGNOME perizia di stima, operando tuttavia il riferimento alla perizia relativa all’aumento di capitale di RAGIONE_SOCIALE (perizia COGNOME), ma non quella relativa all’aumento di capitale di RAGIONE_SOCIALE (Perizia COGNOME).
Anche la sentenza impugnata, per climostrare la sussistenza del dolo di bancarotta fraudolenta, richiama la conoscenza di COGNOME COGNOME prima perizia “COGNOME” e non COGNOME successiva “De COGNOME“, non confrontandosi in tal modo con il motivo nuovo proposto dai difensori.
2.1.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto all’art.43 cod. pen. e all’elemento soggettivo.
La censura è strettamente correlata al primo motivo di ricorso: la consapevolezza COGNOME operazione di aumento fittizio di capitale COGNOME società fallita presupponeva la prova COGNOME conoscenza in capo a COGNOME COGNOME esistenza di una ulteriore perizia di stima, prova mancante.
La motivazione ha risposto alla sussistenza dell’elemento piscologico richiesto per il reato sub C) di cui all’art.2632 cod. civ. che il Tribunale in primo grado aveva ritenuto assorbito nella condotta di cui al capo A2), ma non quanto all’elemento psicologico richiesto per la condotta per la quale è stata affermata la responsabilità del ricorrente.
Il ricorrente COGNOME NOME, attraverso il ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia AVV_NOTAIO, ha articolato i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione Ci legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario.
La fattispecie contestata è reato di evento costituito dal dissesto rispetto al quale la condotta integrata da uno dei reati societari richiamati deve essere idonea secondo un necessario rapporto di causalità.
La sentenza impugnata, tuttavia, non indica quali siano gli elementi oggettivi e soggettivi per la configurabilità a carico del ricorrente del reato di cui all’art.2632 cod. civ., né quale sia il nesso di causalità che lega siffatta condotta al dissesto COGNOME società fallita, non considerando il tempo di oltre due anni e mezzo trascorso tra la consegna delle obbligazioni da parte di COGNOME a COGNOME e il dissesto, nonché la ulteriore circostanza che la cessione delle obbligazioni ha riguardato una società diversa da quella che è poi fallita.
La sentenza impugnata si è limitata a ssertivamente ad affermare che la responsabilità del ricorrente sussiste indipendentemente dalla fattispecie di cui all’art.2632 cod. civ. trattandosi di una consegna di obbligazioni interamente contraffatte che, dunque, hanno fittiziamente aumentato il capitale.
Siffatta affermazione, evidenzia la difesa, è giuridicamente inesatta atteso che l’insussistenza del reato societario presupposto determina la necessaria insussistenza COGNOME bancarotta da esso derivante.
3.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
Questa Corte ha affermato in tema di bancarotta impropria da reato societario che il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, intesa non quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione COGNOME probabile diminuzione COGNOME garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. (Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014)
Siffatto accertamento in concreto è stato risolto dalla sentenza impugnata con un’affermazione apodittica: poiché COGNOME sapeva che le obbligazioni che consegnava a COGNOME erano inesistenti e che COGNOME aveva necessità di aumentare il capitale sociale, non poteva non avere compreso che le obbligazioni sarebbero state destinate ad un fittizio aumento di capitale con la conseguenza che la società avrebbe fatto ricorso al credito in misura tale da non poterne garantire la restituzione con il suo inevitabile dissesto.
Il ragionamento presuppone una prognosi ex ante al momento COGNOME consegna delle obbligazioni al COGNOME, persona peraltro conosciuta occasionalmente.
3.3. In data 23 novembre 2023, il codifensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ha presentato motivi aggiunti.
3.3.1. Con il primo motivo aggiunto la difesa ha reiterato le censure circa la insussistenza dell’elemento psicologico in capo al ricorrente valorizzando anche le dichiarazioni rese da quest’ultimo in sede di interrogatorio rispetto ai suoi rapporti contrattuali con COGNOME.
3.3.2. Con il secondo e il terzo motivo aggiunto è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al mancato giudizio quanto meno di equivalenza con la contestata aggravante.
Alcuna motivazione è stata offerta dalla Corte sul punto se non un generico richiamo alla mancanza di elementi favorevoli da considerare.
In data 6 dicembre 2023 sono pervenute memorie di replica sottoscritte dal medesimo difensore, in risposta alle conclusioni del Sostituto procuratore generale.
Il ricorrente NOME COGNOME, attraverso il ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia AVV_NOTAIO, pervenuto presso la Corte di appello di Torino in data 11 ottobre 2023, ha articolato un unico motivo.
4.1. Con il motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione.
La sentenza impugnata è una sentenza con motivazione apparente, meramente riproduttiva delle motivazioni del primo grado che ha respo impossibile alla difesa di articolare motivi di ricorso.
In data 20 novembre 2023 è pervenuta una memoria del difensore con la quale, nel ribadire la grave carenza motivazionale COGNOME sentenza impugnata, ha evidenziato la estraneità del ricorrente dai fatti addebitatigli, essendosi occupato, nella qualità di consigliere di amministrazione nel periodo indicato, unicamente COGNOME gestione dei cantieri fotovoltaici in corso d’opera, ma di non avere svolto alcuna attività gestionale o decisoria, demandata interamente al coimputato NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME e COGNOME sono infondati.
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME è inammissibile.
Ricorso COGNOME
1.11 primo motivo è infondato.
1.1. La sentenza impugnata ha fornito esaustiva risposta alla doglianza avanzata allorquando, con motivazione in fatto immune da vizi logici, alla luce delle risultanze probatorie e delle stesse ammissioni dell’imputato, ha chiarito che (p.4):
il COGNOME sapeva, anche in concreto, che con le obbligazioni false da lui create si stava progettando un aumento di capitale per il quale era richiesta una perizia
giurata di stima, aumento di capitale che sarebbe servito per ottenere dei finanziamenti “delle società del RAGIONE_SOCIALE, finanziamenti che le stesse non sarebbero mai stato in grado di restituire “;
NOME era amministratore unico COGNOME RAGIONE_SOCIALE, a sua volta socio unico COGNOME società fallita RAGIONE_SOCIALE;
-vanamente l’imputato ha sostenuto che non aveva mai pensato che le obbligazioni false, del valore di dieci milioni di euro, potessero servire per gli aumenti di capitale, quando è evidente che il modo migliore per garantire un’adeguata capacità finanziaria di una società è proprio l’aumento di capitale.
È la stessa sentenza che opera un riferimento ad ambedue le società indicandole quali “le società del RAGIONE_SOCIALE” atteso che la società RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME era amministratore, era socio unico COGNOME società fallita.
1.2. Sotto il profilo più strettamente processuale COGNOME doglianza, va ribadito che secondo la giurisprudenza di questa Corte il vizio di mancanza o manifesta illogicità COGNOME motivazione, a norma dell’articolo 606, lett. e), cod. proc. pen., deve risultare dal testo COGNOME motivazione e deve consistere, rispettivamente, nell’assenza di motivazione su un punto decisivo COGNOME causa sottoposto al giudice di merito, non già nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto COGNOME decisione che pur è stato trattato, sebbene in un’ottica diversa, dal giudice COGNOME sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all’osservazione COGNOME parte; e nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono. (Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Rv. 215132).
La sentenza impugnata ha dunque offerto esaustiva risposta al motivo, alla luce anche delle indicazioni COGNOME giurisprudenza di questa Corte.
Il secondo motivo è infondato.
Le argomentazioni esposte nel precedente paragrafo offrono risposta anche alla seconda censura che appare intimamente collegata alla prima.
2.1. L’ elemento soggettivo è da valutarsi in relazione alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente, quale extraneus concorrente nel reato proprio di bancarotta.
La giurisprudenza richiede per la sussistenza del concorso:
l’incidenza causale dell’azione dello stesso “extraneus”;
-la sua consapevolezza del fatto illecito e COGNOME qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico (Sez. 5, n.18517 del 22/02/2018, Rv. 273073; Sez. 5, n. 37194 del 11/07/2019 Rv. 277340; Sez. 5, n. 37101 del 15/06/2022, Rv. 283597).
Pertanto, il concorso nella bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento, in tanto è configurabile, in quanto l’attività di cooperazione
col fallito sia stata efficiente per la produzione dell’evento ovvero abbia realizzato con la sua condotta un apporto causale alla realizzazione dell’illecito.
In tema di bancarotta impropria, nel caso di fallimento per effetto di operazioni dolose il dolo dell'”extraneus” consiste nella volontarietà dell’apporto alla condotta dell’autore proprio del reato nella rappresentazione dell’evento che ne consegue (Sez. 5, n. 16388 del 23/03/2011, Rv. 250108).
2.2. Dalla ricostruzione COGNOME vicenda operata nella sentenza impugnata emergono sia l’incidenza causale COGNOME condotta (la consegna delle obbligazioni false), sia la consapevolezza del fatto illecito e COGNOME qualifica del soggetto attivo.
Ricorso Di COGNOME NOME NOME NOME
3.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata; nonché reiterativo di censure già clisattese in fatto.
3.1. La sentenza impugnata ha individuato la condotta materiale dell’imputato, consistita nell’aver fornito al COGNOME obbligazioni interamente contraffatte che hanno fittiziamente aumentato il capitale sociale, causalmente incidente ai fini COGNOME integrazione COGNOME fattispecie COGNOME bancarotta contestata nel capo di imputazione.
La Corte di appello ha altresì motivato la sussistenza, in termini di condicio sine qua non e non di astratta idoneità, del nesso di causalità tra la consegna delle obbligazioni false ed il dissesto, avendo siffatti titoli consentito attraverso le operazioni di aumento di capitale e l’erogazione dei finanziamenti, la prosecuzione dell’attività: senza i fittizi aumenti di capitale la società era destinata al scioglimento.
Il motivo introduce altresì argomentazioni in fatto (il tempo di oltre due anni e mezzo trascorso tra la consegna delle obbligazioni e il dissesto, nonché la ulteriore circostanza che la cessione delle obbligazioni ha riguardato una società diversa da quella che è poi fallita), volte a Fornire una rilettura delle risultanze istruttorie in senso favorevole all’imputato, non considerando che esula, infatti, dai poteri COGNOME Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento COGNOME decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (SU, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944).
3.2. Infondato risulta il secondo motivo.
Questa Corte ha con orientamento prevalente e recente indicato i profili dell’elemento soggettivo nella fattispecie in esame: la conoscenza dello stato di dissesto dell’impresa da parte dell’extraneus che concorra nel compimento di
operazioni dolose non è necessaria al fine di integrare il dolo del delitto di bancarotta.
Il dolo del concorrente “extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà COGNOME propria condotta di apporto a quella dell’ “intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto COGNOME società che pub rilevare sul piano probatorio quale indice significativo COGNOME rappresentazione COGNOME pericolosità COGNOME condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 37101 del 15/06/2022, Rv. 283597; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 Rv. 278156; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Rv. 271123; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016 Rv. 267059).
La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio suindicato, peraltro richiamandolo espressamente, argomentando la sussistenza dell’elemento psicologico tenendo conto dell’assoluta inverosimiglianza COGNOME ricostruzione che vede l’imputato inconsapevole delle conseguenze COGNOME sua condotta: ” non era plausibile che COGNOME avesse confidato nella serietà dell’avventura imprenditoriale di COGNOME, di un imprenditore che aveva aumentato il capitale sociale utilizzando finti titoli obbligazionari del valore di dieci milioni di euro “.
Tale ricostruzione, lungi dall’esaurirsi in un mero riscontro formale, rende ragione del giudizio di assoluta inverosimiglianza dell’ipotesi dell’inconsapevolezza attraverso il richiamo a specifici elementi di fatto.
3.3. Il primo motivo aggiunto (in tema di elemento soggettivo) è sovrapponibile al secondo a cui si è fornito risposta nel paragrafo precedente.
3.4. Il secondo e il terzo motivo aggiunto sono generici.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza impugnata ha con motivazione immune da vizi logici giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche (assenza di elementi favorevoli all’imputato processuali ed extraprocessuali, precedenti penali).
Né la difesa ha fornito ulteriori e concreti elementi che potessero confutare sul punto la sentenza impugnata.
Ricorso COGNOME NOME
Il ricorso è inammissibile.
4.1. In primo luogo, il ricorso risulta essere stato presentato intempestivamente.
Il termine per la presentazione del ricorso era quello del 16 maggio 2023; il ricorso, recante la data dell’Il settembre 2023. è pervenuto alla Corte di appello di Torino in data 11 ottobre 2023
4.2. Il ricorso è altresì del tutto generico, così come la memoria integrativa successivamente pervenuta.
Il motivo non si confronta, in particolare, con le principali argomentazioni poste a fondamento COGNOME sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento COGNOME decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944).
5.AI rigetto dei ricorsi di COGNOME e COGNOME consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
All’inammissibilità del ricorso di COGNOME consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore COGNOME RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
P.Q.N.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e COGNOME somma di euro tremila in favore COGNOME RAGIONE_SOCIALE delle ammende
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2023 Il consigliere estensore
Il Presidente