Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15852 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15852 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2025
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 03/04/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME – Presidente –
Sent. n. sez. 444/2025
Michele Romano
UP Ð 03/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 4304/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dalla parte civile
curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE;
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nato a Rovereto il 30 ottobre 1963;
avverso la sentenza del 12 settembre 2024 della Corte dÕappello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕannullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo 3) dellÕimputazione;
lette le memorie depositate il 18 e il 27 marzo 2025, dallÕavv. NOME COGNOME il quale, nellÕinteresse dellÕimputato, ha chiesto, anche in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, rigettarsi il ricorso o dichiararlo inammissibile.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Milano, in riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 2) e 4) della rubrica, perchŽ estinti per intervenuta prescrizione, e lo ha assolto in relazione al capo 3) perchŽ il fatto non sussiste.
Il ricorso, proposto nellÕinteresse della parte civile (la curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE), si compone di due motivi dÕimpugnazione.
Il primo attiene al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, contestata al capo 3 della imputazione, e deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto insussistente il reato (per assenza di un nesso di causalitˆ diretta tra il dissesto e le operazioni contestate), senza considerare che non è necessario che le operazioni poste in essere (in concreto, lÕomessa riscossione dei canoni di locazione per circa 67.000 euro) abbiano, , cagionato il dissesto, essendo sufficiente che queste abbiano concorso a cagionarlo, aggravando un dissesto preesistente.
Il secondo deduce manifesta illogicitˆ e contraddittorietˆ della motivazione in relazione alla provvisionale riconosciuta in primo grado, revocata nonostante fosse stata confermata la statuizione civile relativa ai due reati dichiarati estinti per prescrizione.
1. Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo.
Nella sua dimensione oggettiva, il reato contestato al capo 3) della rubrica (art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.) è integrato da una pluralitˆ di atti funzionalmente coordinati e, nella loro complessiva ed unitaria causa concreta, eziologicamente idonei alla causazione del fallimento (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Rv. 268207).
Ci˜ che rileva, tuttavia, è lÕefficienza causale della condotta rispetto alla produzione dellÕevento; efficienza non esclusa dalla preesistenza di una causa in sŽ efficiente alla produzione dellÕevento (un dissesto giˆ in atto, solo aggravato dallÕoperazione dolosa), circostanza in sŽ non idonea, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., ad interrompere il nesso di causalitˆ
tra la condotta, solo aggravatrice, di un evento (il dissesto), giˆ manifestatosi in precedenza (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189).
Un accertamento, quello relativo allÕincidenza causale della condotta, che è rimesso in via esclusiva al giudice del merito, presupponendo un apprezzamento in fatto dei dati probatori acquisiti. Ma, proprio perchŽ esercizio di una valutazione discrezionale, tale apprezzamento deve trovare riscontro in una coerente motivazione che dia conto del relativo percorso logico, dei criteri adottati e della loro concreta applicazione.
Ebbene, la condotta contestata si è sostanziata nellÕomessa riscossione dei canoni di locazione per un complessivo importo di 67.775,26 euro dovuti dalla conduttrice RAGIONE_SOCIALE (societˆ comunque riconducibile allÕimputato), dal maggio 2011 al novembre 2023. La Corte territoriale, pur riscontrando il fatto omissivo (e, con esso, la correlata violazione dei doveri funzionali dell’amministratore), ha ritenuto il difetto del necessario nesso causale di tale condotta rispetto al successivo fallimento, avuto riguardo alla misura dell’incidenza della condotta stessa rispetto al passivo accertato e ritenendo che la sottrazione di circa 67 mila euro non avesse inciso in misura preponderante su un passivo di oltre 1.260.000 euro.
Ma tale valutazione non solo è apoditticamente affermata, ma contrasta con quanto, in linea di principio, enunciato in precedenza. Proprio il principio di equivalenza delle concause avrebbe, infatti, imposto di indicare (tanto più alla luce di una pregressa contraria valutazione) gli elementi logici e fattuali secondo i quali una oggettiva (e non irrilevante) diminuzione dellÕattivo non abbia contribuito anche solo ad aggravare un dissesto giˆ manifestatosi (spesso frutto di una pluralitˆ imponderabile di fattori, concatenati tra loro), concorrendo al manifestarsi della definitiva insolvenza accertata con la dichiarazione di fallimento.
NŽ, in ultimo, come sembra ritenere la Corte dÕappello, è necessario che tale contributo sia stato ÒpreponderanteÓ rispetto agli altri, valenza non richiesta dalla norma, nŽ, in concreto, per quello che si è detto in precedenza, facilmente accertabile.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado dÕappello.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado dÕappello. Cos’ deciso il 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME