Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12735 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12735 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le ulteriori memorie conclusioni depositate;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per l’imputato COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti;
udito per tutti i ricorrenti l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
udito, per la posizione di NOME COGNOME NOME, l’AVV_NOTAIO che ha anch’egli insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania, rispetto alla posizione dei ricorrenti, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado, assolveva l’imputata COGNOME dal reato ascrittole al capo B) della rubrica per non aver commesso il fatto e, ritenute le circostanze attenuanti prevalenti rispetto alle aggravanti, rideterminava la pena della stessa per i fatti di cui al capo A) in due anni di reclusione; rideterminava la pena nei confronti del COGNOME in anni quattro di reclusione e di COGNOME NOME in anni tre di reclusione. Rideterminava inoltre la durata delle pene accessorie. Per il resto era confermata la pronuncia di condanna di primo grado.
Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione, in primo luogo, l’imputato COGNOME NOME affidandosi, innanzi tutto, al ricorso a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, con il quale articola sei motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall’art. 1 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 22 216 n. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, I. fall., che la Corte d’Appello di Catania ha rigettato la richiesta di riapertura del dibattimento per disporre elaborato peritale d’ufficio, con ciò contraddicendosi, a fronte di un travisamento dei dati probatori, rispetto a quanto evidenziato nel verbale dell’udienza del 6 novembre 2020.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando le medesime disposizione normative, che la pronuncia impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che non vi sarebbero stati evidenti vantaggi compensativi nell’ambito delle operazioni infra-RAGIONE_SOCIALE, dovendosi detti vantaggi considerare, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, in una prospettiva ex ante. In subordine richiede che, per l’assenza dell’elemento soggettivo delle condotte distrattive, avendo agito nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE del quale era a capo senza tuttavia riuscire ad evitare il fallimento delle società, i reati contestati vengan riqualificati in bancarotta semplice.
2.3. Il ricorrente COGNOME lamenta, inoltre, con il terzo motivo, violazione e vizio di motivazione rispetto alle medesime norme già evocate negli altri motivi, con riguardo al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, in quanto la Corte territoriale avrebbe confermato acriticamente la pronuncia di primo grado, senza considerare le doglianze spiegate dalla difesa nell’ambito dei motivi aggiunti del 31 luglio 2019 e la perizia analitica allegata ad essi del AVV_NOTAIO COGNOME, nonché la memoria difensiva del 17 giugno 2022.
Lamenta, in primo luogo, che erroneamente è stato ribadito che vi sarebbe stata distrazione dello stabilimento di Belpasso poiché ne sarebbe stata ceduta la proprietà senza alcun vantaggio economico per la fallita, a fronte, invece, della perizia del COGNOME nonché dell’analitica ricostruzione compiuta dalla Guardia di finanza dei passaggi di denaro, di un regolare pagamento dello stesso una volta che era stato ceduto, nel terzo passaggio, ad una società non facente parte del RAGIONE_SOCIALE, ossia alla RAGIONE_SOCIALE. Difatti tale società, dopo aver contratto mutuo ipotecario da Unicredit per oltre 6 milioni di euro, con la somma di circa 1 milione e mezzo aveva estinto il mutuo sul bene, e aveva versato il restante importo alla GMR nella quale, nelle more, si era fusa per incorporazione la medesima RAGIONE_SOCIALE. Altre somme erano state cc:Irrisposte in contanti direttamente a quest’ultima o a suoi creditori su delegazione ed il saldo attraverso la cessione del pacchetto azionario del 48,7% della società RAGIONE_SOCIALE che, nelle more, aveva ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE in conferimento l’intero capannone. L’affermazione per la quale la società RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto alcun valore sarebbe gravemente contraddittoria proprio perché era stato conferito alla medesima lo stabilimento di Belpasso poiché ciò condurrebbe ad affermare che lo stesso non avrebbe alcun valore.
In realtà la società RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto locare il capannone alla RAGIONE_SOCIALE, riconducibile allo stesso COGNOME, la quale avrebbe così potuto proseguire l’attività dietro corresponsione di un congruo canone alla fallita: tuttavia tal programma non si era potuto realizzare perché, sin dal maggio 2006, operai e sindacati avevano occupato il capannone per anni e, in seguito, erano intervenuti i blocchi della procedura concorsuale, a fronte della declaratoria del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in data 1° dicembre 2006.
Con riferimento al Capo A), punto 1), lett. b), ossia alla distrazione dello stabilimento di Catania, il COGNOME deduce che la Corte di Appello di Catania non ha fornito alcuna motivazione, riportandosi pedissequamente alla decisione di primo grado, sottolineando che nessuno specifico rilievo era stato compiuto in appello dalla difesa.
Il ricorrente rappresenta che, al contrario, che nelle pag. 34-35 dei motivi aggiunti e nella perizia del AVV_NOTAIO, già nel giudizio di primo grado, erano state compiute specifiche deduzioni in ordine ai pagamenti effettuati tenendo conto anche della ricostruzione dei passaggi di denaro da parte della Guardia di Finanza.
In ordine al Capo A), punto 1), lett. c), ossia ai pagamenti privi di causa ed a finanziamenti non rimborsati in favore di società del “RAGIONE_SOCIALE“, l’imputato assume che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione rispetto sia ai motivi aggiunti che alla perizia del AVV_NOTAIO COGNOME nonché con
riferimento alla propria ordinanza del 6 novembre 2020 che aveva dichiarato l’esistenza di gravi carenze motivazionali nella sentenza di primo grado.
In primo luogo, la distrazione della somma di 14 milioni di euro, correlata alla cessione dello stabilimento di Belpasso in favore della RAGIONE_SOCIALE, duplicherebbe il capo di imputazione di cui alla lettera a) della medesima vicenda per come già ricostruita.
Inoltre, il consulente AVV_NOTAIO COGNOME avrebbe fornito ampia ed esaustiva giustificazione, non considerata dalle pronunce di merito, di ogni trasferimento di denaro operato verso le altre società del RAGIONE_SOCIALE.
Quanto, poi, al capo A), punto 1), lettera d), afferente la distrazione dell’azienda RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE la Corte territoriale si sarebbe limitata a confutare le sole argomentazioni del primo AVV_NOTAIO di parte AVV_NOTAIO COGNOME e non anche quelle del AVV_NOTAIO COGNOME.
La decisione impugnata avrebbe trascurato, così, di considerare che, all’epoca, la società RAGIONE_SOCIALE era detenuta al 100% dalla RAGIONE_SOCIALE e quindi non avrebbe potuto configurarsi alcuna distrazione dall’una in favore dell’altra perché erano “la stessa cosa”.
Peraltro il valore dell’affitto d’azienda pari alla somma di curo 180 mila nelle fasi inziali era stato calcolato in via approssimativa dal RAGIONE_SOCIALE anche per consentire alla RAGIONE_SOCIALE, già in stato di insolvenza, di proseguire la propria attività, e di qui, per valutare l’azienda, non si potrebbe potuto utilizzare metodo del 5% del valore di affitto annuo.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dalla decisione impugnata, i debiti, ad esempio per TFR e altri pagamenti, a seguito della cessione dell’azienda erano stati ceduti alla RAGIONE_SOCIALE, come attestato dalle insinuazioni al passivo fallimentare di quest’ultima società, senza che le relative posizioni debitorie fossero rimaste in capo alla RAGIONE_SOCIALE, così rendendo congruo il prezzo della cessione.
Con riferimento al Capo A), punto 1), lett. e), ossia alla distrazione del magazzino, l’imputato deduce che aveva acquistato la sociel:à RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2005 per il valore simbolico di un euro e si era subito reso conto che i valori di magazzino espressi nel bilancio dell’anno 2004 erano stati “gonfiati” allo scopo di evitare che emergessero le gravi perdite della società. A riguardo, nel ritenere congetturale tale deduzione del AVV_NOTAIO della difesa, la Corte d’Appello di Catania non avrebbe considerato che gli stessi soci di minoranza della RAGIONE_SOCIALE, prima della cessione al COGNOME, avevano contestato tale circostanza e il medesimo AVV_NOTAIO COGNOME, consulente del curatore, aveva evidenziato nel proprio elaborato la sussistenza di forti sospetti da parte degli amministratori che la perdita del capitale sociale era intervenuta prima del 2004 ed era stata “camuffata
gonfiando il valore delle rimanenze”, pur precisando che sul punto non era stato possibile raccogliere elementi di prova.
Del resto, che si trattasse di false giacenze di magazzino, era palesato dalla circostanza che già da diversi anni la RAGIONE_SOCIALE produceva per conto terzi per la società RAGIONE_SOCIALE, che forniva la materia prima.
Quanto al Capo A), punto 2), concernente la bancarotta documentale della società RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME deduce totale assenza di motivazione sulla stessa anche a fronte delle doglianze difensive e degli elaborati peritali in atti.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente, richiamando la violazione, anche come carente motivazione rispetto ad esse, delle medesime disposizioni normative invocate nei precedenti motivi, quanto al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, deduce che la Corte territoriale avrebbe confermato acriticamente la pronuncia di primo grado, senza considerare le doglianze spiegate dalla difesa nell’ambito dei motivi aggiunti del 31 luglio 2019 e la perizia analitica allegata ad essi del AVV_NOTAIO COGNOME, nonché la memoria difensiva del 17 giugno 2022.
Quanto alle bancarotte distrattive contestate, in particolare, è dedotta assoluta carenza di motivazione sulle ragioni per le quali le stesse sarebbero state ritenute integrate.
In ordine alla bancarotta documentale, il COGNOME sottolinea, da un lato, che già nel concordato presentato al Tribunale di Catania erano state allegate tutte le scritture contabili delle quali egli aveva la disponibilità e che, come evidenziato dal AVV_NOTAIO, sarebbero state idonee a consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.
Quanto alla restante parte della documentazione, era stato oggettivamente impossibile produrla a fronte della collocazione delle scritture negli stabilimenti che, a causa dell’occupazione da parte dei dipendenti e dei sindacati sin dal giugno/luglio 2006, erano divenuti inaccessibili, come confermato dallo stesso curatore fallimentare nell’istruttoria dibattimentale.
2.5. Con il quinto motivo il COGNOME assume violazione e vizio di motivazione rispetto alle stesse disposizioni normative richiamate sin dal primo motivo del ricorso con riguardo al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, per avere la Corte territoriale confermato acriticamente la pronuncia di primo grado, senza considerare le doglianze spiegate dalla difesa nell’ambito dei motivi aggiunti del 31 luglio 2019 e la perizia analitica allegata ad essi del AVV_NOTAIO COGNOME, nonché la memoria difensiva del 17 giugno 2022.
Sotto un primo profilo, assume che l’esigenza di cedere l’azienda alla società RAGIONE_SOCIALE si era resa necessaria a seguito del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, incorporata nella RAGIONE_SOCIALE che, senza detta operazione di cessione aziendale, non avrebbe potuto continuare ad operare. Il prezzo sarebbe stato regolarmente
corrisposto mediante un accollo dei debiti della cedente (specie nei confronti dei dipendenti, come attestato dal fatto che nessun lavoratore della RAGIONE_SOCIALE si era insinuato al passivo della stessa) e con un pagamento a saldo di 49 mila euro.
Quanto alla vicenda tunisina deduce che la ricostruzione della stessa da parte dei giudici di merito sarebbe stata erronea perché l’unica sua volontà era riprendere l’attività in un Paese con costi del lavoro molto più bassi in società con tale NOME COGNOME che, tuttavia, lo aveva truffato.
Alcuna motivazione vi sarebbe stata quanto alla distrazione rispetto alle somme dovute per i finanziamenti di RAGIONE_SOCIALE, il cui omesso pagamento non dà comunque luogo ad un illecito penale ma legittima il creditore ad agire in sede civile.
Anche sulla bancarotta documentale vi sarebbe poi, la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione.
2.6. Con il sesto motivo il COGNOME lamenta violazione delle stesse disposizioni normative e correlato vizio di motivazione a fronte del rigetto di considerare le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti nonché, in senso più ampio, con riguardo al complessivo trattamento sanzionatorio.
In particolare sottolinea, a riguardo, che la Corte d’appello, pur avendo ridotto la pena perché egli non si era appropriato di somme di denaro e, anzi, nella lunga vicenda aveva perso anche i propri beni personali, aveva poi contraddittoriamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti in misura prevalente allo stesso ricorrente, assumendo che ecli si sarebbe reso interprete di spregiudicate operazioni societarie.
Con altro ricorso a firma del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, lo stesso NOME COGNOME si affida ad altri due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Mediante il primo motivo l’imputato denuncia violazione degli artt. 223, 216, n. 1 e n. 2, e 219, commi 1 e 2, n. 1), I.fall., anche per totale assenza di motivazione ed omessa valutazione di prova decisiva.
Con riferimento al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, rispetto alla distrazione dello stabilimento di Belpasso, evidenzia che, a differenza di quanto ritenuto dalle sentenze di merito, la società RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto corrispondere il prezzo convenuto entro 6 mesi e non 60 giorni dalla cessione, elemento ad avviso della difesa decisivo poiché, entro tale termine, la società in questione era rientrata indirettamente nel pieno possesso del capannone. Ciò poiché, a fronte del contratto di cessione in data 16 dicembre 2005, il 17 ottobre 2006 la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto alla RAGIONE_SOCIALE il pacchetto azionario della società RAGIONE_SOCIALE, ricevuto a sua volta in pagamento dalla NOME con delegazione di pagamento della RAGIONE_SOCIALE per un importo di euro 8,3 milioni di euro.
Oltre ai 4 milioni di euro pervenuti alla RAGIONE_SOCIALE nella quale la RAGIONE_SOCIALE era stata incorporata, questo aveva comportato, come risultante anche dai flussi dei pagamenti ricostruiti dalla Guardia di Finanza, un’integrale corresponsione del prezzo della cessione.
Quanto alla distrazione dello stabilimento di Catania, il COGNOME deduce che il prezzo convenuto di 800.000 euro da parte della RAGIONE_SOCIALE era stato corrisposto con bonifico bancario in data 27 febbraio 2006, come evidenziato dalle consulenze difensive dei AVV_NOTAIO COGNOME e COGNOME nonché dalle risultanze delle indagini di P.G. espletate dalla Guardia di finanza di Catania.
Con riguardo alle distrazioni di somme di denaro in favore di altre società del RAGIONE_SOCIALE, lamenta il ricorrente che i giudici di merito avrebbero trascurato di considerare che, in una prospettiva costituzionalmente orientata, le norme in tema di bancarotta fraudolenta devono essere intese nel senso che sussiste offensività della condotta solo se vi è un pericolo concreto per le garanzie dei creditori, ciò che mancherebbe nell’ambito dei finanziamenti infra-RAGIONE_SOCIALE contestati.
Rispetto alla distrazione dell’azienda della RAGIONE_SOCIALE in data 20 luglio 2006 alla RAGIONE_SOCIALE sottolinea che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che la seconda si era “accollata” i debiti maturati per il trattamento di fine rapporto e altre somme dovute ai dipendenti per un importo di euro 1.647.000, a fronte di un attivo di euro 1.764.000.
Quanto alla distrazione del c.d. magazzino o del provento derivante dalla vendita dello stesso nel corso dell’anno 2005, deduce, poi, che la pronuncia impugnata non aveva vagliato elementi dai quali sarebbe stato possibile desumere che i valori per l’anno 2004 erano stati iscritti per importi molto più elevati in bilancio, ossia il fatto che le acquisizioni sarebbero state eccessive rispetto al fabbisogno, alla luce della circostanza che, dall’anno 2000, il 95% delle materie prime era fornito dalla DAL COL, con la quale era stata costituita un ‘ATI.
Con riferimento alle condotte distrattive relative al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME sottolinea che la pronuncia impugnata, in spregio delle allegazioni difensive e dei motivi di appello, non aveva considerato che, come riferito dallo stesso Curatore, era stato l’Ing. COGNOME, d’intesa con tale signo COGNOME, a nascondere alcuni strumenti che considerava di importanza strategica per l’impresa, talché non si potrebbe comprendere come tali condotte gli fossero poi state addebitate.
Quanto alle distrazioni per finanziamenti in favore di altre società del RAGIONE_SOCIALE, il fatto che esse avrebbero dovuto essere considerate come una realtà unitaria avrebbe imposto un onere motivazionale più rigoroso per valutare la
sussistenza di vantaggi compensativi e l’effettiva riduzione delle garanzie dei creditori.
Con riferimento al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE il ricorrente sottolinea carente motivazione su ogni aspetto della vicenda.
3.2. Mediante il secondo motivo il COGNOME denuncia violazione degli artt. 223, 216, n. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1), I.fall., in rela2ione all’art. 249 comma 3, c.c., rispetto a tutti i capi di imputazione perché, come evidenziato nei motivi aggiunti in appello, non considerati dalla Corte terr toriale, le singole operazioni economiche contestate non avevano natura distrattiva ricorrendo vantaggi dei quali le società fallite avrebbero potuto beneficiarie per effetto delle stesse.
In particolare, ricostruite le vicende che avevano caratterizzato la “creazione” e la vita del RAGIONE_SOCIALE societario che aveva costituito, il ricorrente evidenzia che tutte le operazioni contestate non avevano finalità diversa da quella di rilanciare l’attività produttiva complessiva mediante una coerente valutazione ex ante e che l’errore nel quale era incorsa la Corte territoriale era stato considerare il tutto in un’ottica ex post, a fronte dell’esito negativo delle operazioni non dipendente dalla sua volontà.
In data 8 gennaio 2024 il COGNOME ha depositato memoria corredata di nove motivi aggiunti a firma dell’AVV_NOTAIO.
4.1. Con il primo motivo, connesso al primo del ricorso sottoscritto dal medesimo difensore, in relazione alla vicenda della distrazione dello stabilimento industriale di Belpasso, nell’ambito del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, l’imputato ha ribadito che la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto configurato il reato nonostante il dimostrato pagamento del prezzo, avvenuto nell’ambito di una complessiva operazione industriale.
4.2. Mediante il secondo motivo, connesso al primo del ricorso dello stesso avvocato di fiducia, quanto alla distrazione dello stabilimento di Catania, il COGNOME sottolinea che la pronuncia della Corte territoriale ha omesso di considerare le specifiche doglianze proposte con l’atto di appello sull’ampia compensazione con somme dovute dalla società.
4.3. Con il terzo motivo, correlato al primo del ricorso, lamenta, rispetto a pagamenti e finanziamenti a favore di società del RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, che, rispetto alla distrazione della somma di oltre 14 milioni di euro in favore della società RAGIONE_SOCIALE, sarebbe reiterata una prospettazione accusatoria già formulata con riguardo a quella dello stabilimento di Belpasso, senza alcuna motivazione circa la precedente corresponsione alla fallita dell’importo di 15 milioni di euro.
4.4. Sempre rispetto al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, il quarto motivo aggiunto lamenta, rispetto alla distrazione dell’azienda, l’omessa considerazione
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della circostanza che, in ossequio al disposto dell’art. 2560, secondo comma, c.c., il cessionario aveva assunto a proprio carico debiti per importi ingenti e da qui era stato stabilito un prezzo congruo per la cessione stessa.
4.5. Mediante il quinto motivo aggiunto, afferente la distrazione del magazzino della fallita RAGIONE_SOCIALE, l’imputato COGNOME denuncia l’erroneità della pronuncia per aver considerato quanto riportato dal curatore che, tuttavia, non aveva potuto accertare se effettivamente prima dell’anno 2005 i relativi valori di bilancio erano stati iscritti per importi superiori.
4.6. Il ricorrente, con il sesto motivo aggiunto, quanto al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, sottolinea che la Corte d’Appello, nell’aver ritenuto integrato l’occultamento di alcuni beni aziendali, non ha considerato i furti, confermati anche nel corso del dibattimento da alcuni testi, subiti dalla società nonché l’impossibilità del ricorrente di accedere nell’azienda per un lungo periodo di tempo.
4.7. Con il settimo motivo aggiunto, afferente la distrazione del ramo d’azienda della RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME lamenta omessa motivazione sui debiti computati ai fini della determinazione del prezzo di cessione.
4.8. Lo stesso ricorrente, con l’ottavo motivo aggiunto, sempre rispetto al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, denuncia carente motivazione della Corte territoriale in ordine alle somme di denaro erogate da RAGIONE_SOCIALE e alla distrazione delle partecipazioni societarie.
4.9. Con l’ultimo motivo aggiunto, in relazione al secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, l’imputato contestai, relativamente a tutti i capi imputazione, il disconoscimento dei vantaggi compensativi, perché le operazioni poste in essere avrebbero dovuto essere vagliatekella logica di rendere più appetibili i beni delle società per i terzi acquirenti in vista di una ripre dell’attività imprenditoriale.
Avverso la stessa sentenza della Corte d’Appello di Catania propone ricorso per cassazione anche l’imputata NOME COGNOME a mezzo dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi di impugnazione, di analogo tenore rispetto a quelli già ripercorsi nei §§ da 2.1. a 2.3. proposti da NOME COGNOME, nonché ad un quarto motivo autonomo con il quale lamenta che, sebbene nella motivazione della decisione la Corte territoriale le avesse riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, ciò non era stato indicato anche nel dispositivo della pronuncia impugnata.
Contro la stessa sentenza della Corte d’Appello di Catania ricorre per cassazione anche NOME COGNOME, con lo stesso AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, affidandosi a tre motivi di impugnazione, il primo coincidente con
quello del COGNOME a firma del medesimo difensore di cui al 2.1. e gli altri due di seguito ripercorsi ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
6.1. Con il secondo motivo il COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 223, 216 n. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, I. fall., che la Corte d’appello di Catania, rispetto al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, ha recepito acriticamente la sentenza di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello e con la perizia del AVV_NOTAIO COGNOME.
L’imputato sottolinea che, in particolare, gli si addebita di aver agevolato il piano del COGNOME di sottrarre alla garanzia dei creditori della RAGIONE_SOCIALE il capannone di BELPASSO.
Evidenzia, in primo luogo, che, in realtà, egli aveva acquisito e regolarmente pagato, come non contestato, metà del prezzo di tale capannone, mentre l’altra metà era rimasta di proprietà di società riferibili al RAGIONE_SOCIALE che avevano una partecipazione del 49% nella società RAGIONE_SOCIALE costituita proprio per evitare che il capannone entrasse in una nuova realtà societaria sulla quale non potessero soddisfarsi i creditori della RAGIONE_SOCIALE.
Evidenzia il COGNOME che la sua buona fede sarebbe attestata da ulteriori elementi, non considerati dalla Corte territoriale, ossia dal fatto che l Unicredit aveva concesso un mutuo di 6,4 milioni di euro per l’acquisto del capannone dopo la dovuta due diligenze e che egli era stato talmente convinto della bontà dell’operazione da garantirla con una propria fideiussione personale di otto milioni di euro.
Né avrebbe potuto porsi in dubbio il valore delle partecipazioni nella società RAGIONE_SOCIALE perché alla stessa era stato conferito il capannone di BELPASSO.
In sostanza, non vi sarebbe stata alcuna consapevolezza da parte di esso extraneus delle eventuali condotte distrattive dell’intraneus, come attestato dagli indicati elementi che non potrebbe certo desumersi solo dal fatto che egli aveva una partecipazione dell’i% nella società “storica” del RAGIONE_SOCIALE.
6.2. Con il terzo motivo il COGNOME richiama la violazione delle stesse disposizioni normative evocate a fondamento dei precedenti motivi in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
In particolare, contesta la contraddittorietà della Corte d’appello sia per aver ridotto la pena rispetto a quella di primo grado valorizzando una serie di elementi a lui favorevoli, per poi denegare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in quanto egli avrebbe posto in essere spregiudicate operazioni societarie in danno di creditori e dipendenti.
CONSIDERATO IIN DIRITTO
Nell’esaminare, innanzi tutto, i numerosi motivi di ricorso proposti dall’imputato NOME COGNOME occorre premettere che, specie quanto alla posizione dello stesso, le decisioni di merito integrano una c.d. doppia conforme, talché le argomentazioni delle stesse si saldano le une con le altre, come se si trattasse di un compendio motivazionale unitario (ex aliis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01), ciò che assume peculiare rilievo ai fini dell’esame delle censure che denunciano il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Ciò posto, il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME a firma dell’AVV_NOTAIO è manifestamente infondato.
Vi è infatti che la Corte territoriale non aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio ma solo ravvisato elementi per poterlo eventualmente fare, ciò che, successivamente, ha ritenuto non necessario per pronunciarsi. E’ stata dunque fatta piana applicazione del principio espresso da Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 – 01, per il quale la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.
Il secondo motivo del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO e il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, cui si correla anche il primo dei motivi aggiunti spiegati da tale difensore, laddove assumono vantaggi compensativi nelle operazioni poste in essere dall’imputato perché realizzate all’interno di società facenti capo al proprio RAGIONE_SOCIALE di fatto e di qui orientate a determinare vantaggi compensativi, almeno mediante un vaglio ex ante, non sono fondati.
Come è stato infatti più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, la rilevanza dei vantaggi compensativi nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE, espressamente prevista nell’attuale formulazione dell’art.2634, comma terzo, cod. civ., non rende infatti inoperante il principio dell’autonomia soggettiva delle singole società facenti parte del RAGIONE_SOCIALE ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta (Sez. 5, n. 23241 del 24/04/2003, Tavecchia, Rv.224952), la cui offensività tipica rimane inalterata nel momento in cui le ragioni dei creditori della società fallita, l’affidamento dei quali è riposto sulle capacità patrimoniali di quest’ultima sono comunque pregiudicate da trasferimenti di risorse ingiustificatamente effettuati dalla società in questione in favore di altre pur ricornprese nello stesso RAGIONE_SOCIALE (Sez. 5, n.13169 del 26/01/2001, COGNOME, Rv.218390; Sez. 5, n.36595 del 16/04/2009, Bassi, Rv.245136). Insufficiente è di conseguenza la mera
circostanza della collocazione della fallita all’interno di un RAGIONE_SOCIALE in quanto, perché la penale rilevanza della condotta sia esclusa occorre uno specifico vantaggio, anche indiretto, che risulti concretamente idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi dell’operazione contestata per la fallita (Sez. 5, n.36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv.234606; Sez. 5, n.1137 del 17/12/2008, COGNOME, Rv.242546), trasferendo su quest’ultima il risultato positivo riferibile al RAGIONE_SOCIALE (Sez. 5, n. 4496:3 del 27/09/2012, COGNOME e altri, Rv. 254519 – 01; Sez. 5, n.41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv.241599).
Orbene, la motivazione della decisione impugnata, ponendosi nel solco di detti principi, a partire dalle vicende che hanno riguardato le distrazioni nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE e poi delle altre società del RAGIONE_SOCIALE, ha rilevato che, in realtà, tutte le operazioni hanno comportato, via via che dette società entravano in uno stato di crisi prossimo alla decozione, il passaggio degli immobili, anche attraverso plurime cessioni, ad altre società riconducibili al RAGIONE_SOCIALE, che cercava così di continuare ad avere la disponibilità degli stessi, sottraendoli alla garanzia patrimoniale dei creditori sociali, e al contempo di appropriarsi direttamente delle somme di denaro in alcuni casi corrisposte in forza della vendita dei beni.
Pertanto, con una motivazione congrua, della quale sono stati ripercorsi nell’ambito del vaglio riservato a questa Corte, solo i passaggi essenziali, è stato chiarito che la vera finalità delle operazioni del COGNOME era quella di spogliare le società in crisi dei propri beni affinché venissero sottratti alla disponibilità d creditori e restassero, invece, in quella dell’imputato, anche mediante l’acquisizione delle sorterivenienti dalla loro alienazione.
Del resto, ove si accerti, nei termini delineati, che l’atto compiuto dall’amministratore non risponda all’interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dell’amministratore dimostrare la sussistenza non solo di un vantaggio complessivo del RAGIONE_SOCIALE, ma anche idoneo a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell’operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell’agente non sia idonea ad incidere sulle ragioni dei creditori della società (ex aliis, Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, COGNOME, Rv. 257562 – 01). In particolare, l’interessato ha l’onere di dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (ex ceteris, Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, COGNOME e altri, Rv. 271149 01).
Tale onere non è stato assolto dal COGNOME il quale, peraltro, a fronte della conclamata situazione di crisi nella quale si trovava, come dedotto ripetutamente dallo stesso imputato, la società RAGIONE_SOCIALE, quando è stato trasferito il capannone di Belpasso, non può certo addurre che il vantaggio compensativo per la fallita non
si è poi realizzato per circostanze esterne, ossia per proteste dei dipendenti che hanno impedito anche alle altre società del RAGIONE_SOCIALE di proseguire l’attività.
Vi è infatti che nella situazione di crisi nella quale si trovava pacificamente la RAGIONE_SOCIALE al momento delle plurime cessioni che hanno riguardato il capannone di BELPASSO il dovere dell’amministratore sarebbe stato quello di preservare tale bene, costituente la garanzia principale per i creditori sociali’ e non certo quello di trasferirlo ad altri soggetti per porre in non cale tale garanzia e di qui principale possibilità di soddisfacimento dei creditori medesimi.
4. Il terzo motivo e il primo motivo dei ricorsi del COGNOME, rispettivamente a firma degli AVV_NOTAIO.ti COGNOME e COGNOME, cui si riconnette anche il secondo dei motivi aggiunti proposto da quest’ultimo, nella parte in cui contestano la distrazione del capannone di Belpasso, sono inammissibili poiché privi di specificità in quanto, nell’ipotizzare una ricostruzione alternativa della vicenda, non si confrontano con l’ampia ricostruzione operata dalle sentenze di merito in ordine alle relative vicende, supportata dalle dichiarazioni rese in sede di dibattimento dal Curatore fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, nel senso che l’importo di euro 4.753.000,00 corrisposto a seguito di mutuo contratto dalla RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto dello stabilimento era stato pagato alla RAGIONE_SOCIALE che lo aveva bonificato alla RAGIONE_SOCIALE senza che, poi, si fosse realizzato un ulteriore passaggio di denaro in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Né, tuttavia, la distrazione potrebbe essere esclusa per la la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE era stata poi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE, riconducibile allo stesso COGNOME, che aveva riacquistato, attraverso la sottoscrizione del 49% delle azioni della RAGIONE_SOCIALE, il 40% del capannone, atteso che, a prescindere che lo stesso non era rientrato nella totale disponibilità della RAGIONE_SOCIALE, era stato comunque sottratto ai soli creditori della RAGIONE_SOCIALE ed alla garanzia patrimoniale che sarebbe spettata in via esclusiva agli stessi, chiamati a soddisfarsi sul cespite insieme ai creditori della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE
4.1. Il terzo motivo del ricorso dell’imputato COGNOME a firma dell’AVV_NOTAIO e il primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO, cui si correla il terzo motivo aggiunto a firma dello stesso difensore, in ordine alla distrazione dello stabilimento di Catania, sono parimenti inammissibili poiché, ancora una volta, omettono di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Tale decisione, infatti, non ha certo affermato, come essi assumono, che il ricorrente non aveva contestato la distrazione ma ha fatto proprie, rispetto alle reiterative deduzioni svolte in sede di gravame, le ampie argomentazioni della sentenza di primo grado, che aveva escluso che il pagamento del capannone di Catania era stato effettuato, come continua a sostenere la difesa del ricorrente, dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, come si evincerebbe, rispetto al pagamento dello
stabilimento di Belpasso, per un surplus di oltre un milione di euro, costituente il corrispettivo del cespite catanese.
Invero, a prescindere da quanto osservato in ordine alla stessa distrazione dello stabilimento di Belpasso nel § 4, con motivazione congrua, recepita dalla Corte d’appello, il Tribunale ha posto in rilievo la natura meramente congetturale della deduzione difensiva a fronte sia delle puntuali ricostruzioni dei passaggi di denaro effettuate dal Curatore, che ne ha dato conferma nel corso del dibattimento, che degli accertamenti operati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sottolineando che erano stati oggetto di considerazione da parte del consulente d’ufficio (pag. 10 sentenza di primo grado).
4.2. Quanto alla distrazione di altre somme dalla società RAGIONE_SOCIALE anche per finanziamenti ad altre società del RAGIONE_SOCIALE, ossia ai fatti di cui al Capo A), punto 1), lett. c), dell’imputazione, il ricorrente, ancora una volta, non s confronta con le complessive argomentazioni ritraibili dall’esame congiunto delle due decisioni di merito.
In particolare, nel pretendere una risposta ad assunte conclusioni a sé favorevoli derivante dalla seconda consulenza di parte del AVV_NOTAIO COGNOME trascura di considerare che il Tribunale di primo grado aveva già escluso la sussistenza di una giustificazione nei pagamenti operanti fondandosi sulla relazione del consulente della Curatela, rag. COGNOME, i cui esiti erano stati riferiti dal Curatore, AVV_NOTAIO, in dibattimento.
Tale consulenza, invero, pur tenendo conto di precedenti accertamenti del RAGIONE_SOCIALE, ha escluso la sussistenza di una giustificazione nei pagamenti e ad essa si sono ricondotte, con argomentazioni logiche, le pronunce di merito per affermare la responsabilità del COGNOME.
Sicché i motivi proposti, pur diffusi al punto da risultare ridondanti, si disvelano generici perché non si confrontano con le argomentazioni della decisione e prospettano una ricostruzione alternativa congetturale della vicenda, inidonea a consentire un sindacato di legittimità che non vada ad innestarsi in una diretta ricostruzione dei fatti preclusa alla Corte di cassazione.
4.3. Nell’ambito del terzo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO e del primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO, nonché del quarto motivo aggiunto, le doglianze formulate dal COGNOME in ordine alle distrazioni afferenti la cessione dell’azienda in favore della RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE sono manifestamente infondate.
Sotto un primo aspetto, la circostanza che la cessionaria fosse partecipata al 100% dal COGNOME non esclude la distrazione dell’azienda dalla dovuta garanzia patrimoniale ai creditori della cedente poiché, atteso che si tratta di società aventi autonoma personalità giuridica e non Oi imprese individuali, nelle quali vi è totale confusione tra il patrimonio personale dell’imprenditore e quello
dell’impresa, è privo di rilievo che le quote sociali della cessionaria appartenessero allo stesso imputato, stante che sui beni aziendali, dopo e per effetto dell’operazione, avrebbero potuto soddisfarsi i soli creditori della cessionaria e non anche quelli della cedente.
L’assoluta incongruità del prezzo di cessione, significativamente inferiore finanche al canone annuale di affitto dell’azienda in precedenza convenuto, rende evidente che, anche se il valore del canone annuale fosse stato in qualche misura superiore al valore di mercato, non sarebbe comunque esclusa la distrazione.
D’altra parte neppure si può ipotizzare, seguendo la tesi della difesa, che il prezzo di cessione abbia tenuto conto dei debiti della cedente nei confronti dei dipendenti, anche per il trattamento di fine rapporto, stante la regola enunciata dall’art. 2560 cod. civ. per la quale “L’alienante non è liberato dai debiti, inerent all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”.
A riguardo, non vi è alcuna prova che i creditori abbiano prestato consenso alla liberazione dei debiti della cedente RAGIONE_SOCIALE, che quindi, nell’ottenere un prezzo incongruo, non ha ottenuto il vantaggio compensativo ci liberarsi di alcuni debiti, con un’operazione negativa per la stessa e per i suoi creditori.
4.4. Il terzo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO e il primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO, cui si correla il quinto motivo propostc da tale difensore, sono inammissibili laddove contestano la distrazione correlata alla differenza tra i valori del “magazzino” iscritti in bilancio al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005 con argomentazioni che non vanno a confrontarsi con la principale ragione, già evidenziata a pag. 15-16 della sentenza di primo grado, e confermata dalla pronuncia di appello, che ha fatto ritenere le stesse dai giudici di merito meramente congetturali, ossia con la circostanza che il COGNOME, non fornendo la documentazione contabile anteriore, non ha consentito egli stesso agli organi fallimentari una verifica sull’avvenuta “sovra-valutazione” dei beni del magazzino.
4.5. Non fondate sono, poi, le doglianze formulate con lo stesso terzo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO che investono la condanna dell’imputato per la bancarotta fraudolenta documentale della RAGIONE_SOCIALE, in quanto il confronto della decisione denunciata con quella di primo grado cui è conforme, consente di escludere il dedotto vizio di omessa motivazione. Infatti, dinanzi al rilievo degli organi della curatela fallimentare dell’assenza di una serie di scritture contabili necessarie per la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, le doglianze spiegate si palesano meramente congetturali, vieppiù perché il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori è illuminato dalle spericolate operazioni compiute proprio in quel periodo e dalla conseguente volontà di occultarle ai creditori.
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5. Il quarto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, ed il primo dell’AVV_NOTAIO. COGNOME, cui si correla il sesto motivo aggiunto, relativi alla bancarotta distrattiva della società RAGIONE_SOCIALE, sono assolutamente generici e, di qui, inammissibili nella misura in cui si concentrano su specifiche circostanze secondarie senza andare a contrastare l’ampio nucleo argomentativo che ha fondato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la relativa responsabilità del COGNOME sin dal giudizio di primo grado e, in particolare, le diffuse motivazioni del Tribunale (da p. 17 a p. 22), confermate dalla Corte territoriale.
Del resto, sotto un primo aspetto, venendo alle doglianze mosse dall’imputato, l’Ing. COGNOME non ha certo riferito di essersi appropriato dei beni aziendali ma solo che li aveva nascosti all’interno dello stabilimento per evitare furti e, quando vi era tornato con il Commissario giudiziale della RAGIONE_SOCIALE, con sorpresa, non li aveva più rivenuti. In effetti, come ha riferito il COGNOME nel corso del dibattimento, tale sorpresa dipendeva dalla circostanza che solo soggetti che sapevano come muoversi nell’azienda avrebbero potuto trDvare tali beni e sottrarli.
Meramente congetturale è poi la doglianza su ipotetici furti in seguito avvenuti.
Con riferimento alla bancarotta documentale ancora una volta la difesa del COGNOME omette di confrontarsi con le argomentazioni già spese dal Tribunale di primo grado a p. 23 nel senso che la prospettazione dell’imputato è stata smentita nel corso del dibattimento dalle dichiarazioni del consulente della Curatela, AVV_NOTAIO COGNOME il quale ha riferito che, recandosi presso la sede sociale, non aveva rinvenuto documentazione rilevante e, peraltro, era risultato solo congetturale l’assunto della sottrazione delle scritture durante l’occupazione del complesso industriale da parte dei dipendenti.
6. Il quinto motivo del ricorso del COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, e l’ultima parte del primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, cui è connesso il settimo motivo aggiunto, che riguardano i fatti di bancarotta relativi alla RAGIONE_SOCIALE sono manifestamente infondati.
Come si è già evidenziato, l’art. 2560 cod. civ. stabilisce che “L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori a trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”.
Anche nella fattispecie in esame non vi è alcuna prova che i creditori, e in particolare i lavoratori, abbiano prestato consenso alla liberazione dei debiti della cedente società RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, talché l’incongruità del prezzo di cessione si è tradotta in un fatto distrattivo.
Con riferimento alla “vicenda tunisina” e risultato provai:o, anche a fronte delle puntuali dichiarazioni rese in dibattimento dal Curatore che si era recato sul posto, che beni di ingente valore della fallita erano stati trasferiti press
stabilimenti tunisini: di qui è irrilevante, come ha già congruamente rilevato la pronuncia impugnata, che in ipotesi lo stesso ricorrente sia stato truffato dal suo socio tunisino perché quel che conta, ai fini della distrazione ai danni della GMR, è che tali beni siano stati portati all’estero per sottrarli (come è in concreto avvenuto per le difficoltà incontrate dal Curatore nelle pur promosse azioni di recupero) ai creditori della società fallita, non già che il COGNOME non abbia potuto esercitare con successo una nuova attività di impresa nello Stato estero.
Incomprensibili sono, per altro verso, le cloglianze relative al credito vantato da RAGIONE_SOCIALE, atteso che la decisione impugnata fa riferimento all’ingente credito di tale società nei confronti della fallita solo per illuminare l’intento frodatorio d creditori che ha caratterizzato le operazioni del COGNOME, NOME, proprio le argomentazioni spese dal ricorrente mostrano che le relative finalità si sono realizzate, dato che il fallimento della società ha impedito, per l’appunto, ad RAGIONE_SOCIALE di iniziare o proseguire le “azioni civilistiche”, ossia le azioni esecuti individuali nei confronti della debitrice stante il divieto all’epoca sancito dall’ar 51 I.fall.
Non sono altresì fondate le deduzioni del COGNOME rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale della RAGIONE_SOCIALE.
Anche sotto tale aspetto, invero, la pronuncia della Corte d’appello va letta congiuntamente alle ampie motivazioni spese dal Tribunale di primo grado che, congruamente, con argomentazioni che le doglianze parcellizzate svolte con l’appello anche con riferimento alla seconda perizia di parte del AVV_NOTAIO COGNOME, non sono riuscite a scalfire, ha evidenziato che l’incompletezza e inattendibilità delle scritture contabili, in uno con il ritardo del COGNOME nella consegna della documentazione, sono espressive del piano delittuoso dell’imputato di occultare la distrazione dei beni aziendali, impedendo alla Curatela la ricostruzione del patrimonio sociale.
Il sesto motivo è manifestamente infondato alla luce di quanto sinora evidenziato rispetto ai precedenti motivi che rende congrua la motivazione con la quale la Corte territoriale ha disatteso la richiesta del COGNOME di ritenere prevalenti TARGA_VEICOLO le circostanze attenuanti su quelle aggravanti stante la spregiudicatezza dimostrata dall’imputato nelle plurime operazioni societarie compiute in un limitato lasso temporale al fine di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori.
I primi tre motivi di ricorso proposti dall’imputata COGNOME sono identici ai primi tre formulati, a mezzo dello stesso difensore AVV_NOTAIO, da NOME COGNOME e dunque si rinvia alle argomentazioni di cui ai §§ 2, 3 e 4.
E’ invece fondato il quarto motivo di ricorso della COGNOME perché, effettivamente, nella motivazione della pronuncia della Corte d’Appello di
Catania, era stato riconosciuto alla stessa, incensurata e in età avanzata, e dunque a fronte di una corretta prognosi positiva rispetto al venir meno della capacità a delinquere della predetta, il beneficio della sospensione condizionale della pena, che deve essere dunque concesso, a dispetto della differente decisione che si ritrae dal dispositivo della decisione impugnata.
Il primo motivo proposto dal ricorrente COGNOME non è fondato per le stesse ragioni che hanno condotto alla declaratoria di non fondatezza del primo motivo proposto dal COGNOME.
Anche il secondo motivo del ricorso dell’imputato COGNOME è infondato.
In termini generali è opportuno ricordare, a riguardo, che il dolo del concorrente “extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'”intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, pur non essendo richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (ex multis, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 02; Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, P.G., Rv. 258950 – 01; Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, COGNOME Longostrevi, Rv. 243162 – 01).
Orbene, nella fattispecie per cui è processo la decisione della Corte d’appello ha congruamente evidenziato gli indici in forza dei quali è stata ritenuta integrata la consapevolezza dell’extraneus, ossia: la conclarnata situazione di crisi della società RAGIONE_SOCIALE, che notoriamente era la proprietaria del capannone di Belpasso, quando il COGNOME lo ha acquistato, dopo due cessioni effettuate in un periodo di tempo molto limitato, da un’altra società facente capo al RAGIONE_SOCIALE; lo svolgimento di attività di impresa, anche insieme al COGNOME, dell’imputato; il pagamento solo di metà del prezzo con denaro e di un’altra metà con le azioni di una società costituita ad hoc destinata a perdere ogni valore e a fallire entro poco tempo.
E’ manifestamente infondato il terzo motivo con il quale il COGNOME lamenta l’eccessiva entità della pena rispetto ai parametri di c:ui all’art. 133 cod. pen. avendo la decisione impugnata fornito, a riguardo, una motivazione non manifestamente irragionevole dinanzi alla quale non è consentito alcun sindacato in sede di legittimità, ponendo in rilievo la spregiudicatezza delle riferit operazioni poste in essere dall’imputato.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dell’imputata NOME COGNOME limitatamene GLYPH sospensione condizionale della pena, che deve essere applicata.
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I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME devono invece essere rigettati, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME NOME limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che applica; Rigetta nel resto il ricorso di NOME COGNOME NOME;
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024
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Il Consigliere Estensore
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