Bancarotta fraudolenta e attenuanti: i limiti del ricorso
La disciplina della bancarotta fraudolenta impone rigore nella valutazione delle responsabilità penali e dei criteri di determinazione della pena. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ribadendo i confini del sindacato di legittimità.
I fatti e il ricorso per bancarotta fraudolenta
Un imputato, già condannato nei gradi di merito per i reati di bancarotta fraudolenta e documentale, ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte. L’unica doglianza riguardava il vizio di motivazione relativo al rigetto della richiesta di riduzione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, il giudice d’appello non avrebbe valutato adeguatamente gli elementi favorevoli che avrebbero potuto mitigare il trattamento sanzionatorio.
La decisione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era solida e priva di illogicità manifeste. La Corte ha sottolineato che il trattamento sanzionatorio applicato non si discostava significativamente dal minimo previsto dalla legge, rendendo la censura della difesa priva di fondamento concreto.
Il potere discrezionale del giudice di merito
Un punto centrale della decisione riguarda la discrezionalità del giudice nel valutare le attenuanti. Non è necessario che la sentenza prenda in considerazione analitica ogni singolo dettaglio dedotto dalle parti. È sufficiente che il magistrato indichi gli elementi ritenuti decisivi per formare il proprio convincimento, superando implicitamente le altre argomentazioni difensive.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto generico poiché non evidenziava una reale violazione di legge, ma tentava di ottenere un nuovo esame del merito, precluso in questa sede. La Corte ha ribadito che, in presenza di una motivazione logica sul diniego delle attenuanti generiche, il giudice di legittimità non può intervenire. Inoltre, l’entità della pena, vicina al minimo edittale, conferma la congruità della decisione precedente.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza evidenziano l’importanza di formulare ricorsi basati su vizi logici o giuridici reali piuttosto che su generiche contestazioni del merito. L’inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di versare tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali. Questo provvedimento conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza nel limitare l’accesso al terzo grado di giudizio a questioni di effettiva rilevanza normativa.
Cosa succede se il giudice nega le attenuanti generiche?
Se la motivazione del giudice è logica e basata su elementi ritenuti decisivi, la decisione non può essere contestata con successo in Cassazione.
Quando un ricorso per bancarotta è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando è generico o quando cerca di ridiscutere i fatti già accertati nei gradi precedenti invece di contestare violazioni di legge.
Il giudice deve rispondere a ogni singola richiesta della difesa sulla pena?
No, è sufficiente che il giudice indichi i motivi principali che giustificano la sua scelta, senza dover confutare ogni singolo argomento difensivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51139 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51139 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAGENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di A di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano di condann reati di bancarotta fraudolenta e documentale;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di mo quanto al rigetto della richiesta di riduzione della pena e di concessione delle attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente inf presenza (si veda pag. 20 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da e illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli riten comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Considerato che il medesimo motivo di ricorso è del tutto generico in ordine alle della predicata incongruità del trattamento sanzionatorio, peraltro non partico discosto dal minimo edittale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.