Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51210 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51210 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Torino, decidendo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a COGNOME NOME, imputato del delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, comma 1, e 219, comma 2, n. 1 L.F. (fatto commesso in data 9 luglio 2015), la pena principale concordata con il Pubblico Ministero in anni 1 e mesi 6 di reclusione e la pena accessoria della incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la stessa durata della prima.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, dolendosi, con un solo motivo, dell’errata qualificazione giuridica dei fatti e deducendo, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, che la condotta contestata, di omessa tenuta delle scritture contabili, si sarebbe dovuta sussunnere entro lo schema astratto di cui all’art. 217 L.F., e, quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, che il fatto di distrazione si sarebbe dovuto qualificare ai sensi dell’art. 646 cod. pen..
Con requisitoria in data 28 agosto 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, ma la sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.
La deducibilità in cassazione dell’erronea qualificazione del fatto, siccome operata nella sentenza di patteggiamento’ è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619): sicché, poiché il detto errore è configurabile soltanto quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116).
Poiché le censure articolate in ricorso non hanno tenuto conto di tale pacifico principio di diritto, le stesse vanno disattese in quanto manifestamente infondate.
Va preso atto, tuttavia, che al COGNOME è stata applicata la pena accessoria di cui all’art. 216, comma 4, L.F.: ciò, in violazione dell’altrettanto pacifico princi di diritto secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l’art. 216 L.F. norma speciale prevalente rispetto a quella di cui all’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Rv. 266470; Sez. 5, n. 17954 del 13/02/2014, Rv. 262094; conf. Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278882; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Rv. 266470) e non rientrando, comunque, il reato di cui all’art. 216 L.F. tra le eccezioni previste dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278882).
Né l’inammissibilità del ricorso e la mancata articolazione di specifica censura al riguardo impediscono il rilievo officioso della illegalità della pena accessoria applicata, considerato quanto sul punto statuito dal diritto vivente (S.U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 262328 e n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264207), ossia che, nel giudizio di cassazione, l’illegalità della pena, pure di quella accessoria, è rilevabile d’ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nell’ipotesi di ricorso tardivo.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione all’imputato delle pene accessorie, come sopra indicate: pena che può essere eliminata direttamente dal giudice di legittimità, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (S.U. n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831).
S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, che devono essere eliminate. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.NI.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente