Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45878 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45878 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CISTERNINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore
AVV_NOTAIO si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento,
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 30.11.2022 la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado, in sede di abbreviato, nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati d bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale al medesimo contestati (in concorso con COGNOME NOME amministratore della società fallita giudicato separatamente) in qualità socio di minoranza della società fallita, RAGIONE_SOCIALE, e di titolare dell’om impresa individuale.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difenso di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, com disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce la mancanza di motivazione con precipuo riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo a COGNOME NOME per i fatti i contestazione. Non può ritenersi satisfattivo dell’onere motivazionale la circostan valorizzata dalla Corte territoriale a pagina 7 dell’impugnata sentenza nei seguenti term “che il prevenuto seppur socio di minoranza deteneva nella fallita quote pari al 49% del società e che tra le due compagini risultava sussistere un intenso e pressoché totalizzan rapporto commerciale”. Si contestano tali affermazioni perché di per sé solo lo status di socio di minoranza non può sottendere la componente volitiva del dolo; anzi nel caso che occupa le condotte serbate dall’imputato hanno assunto una connotazione univoca di piena collaborazione con gli organi del fallimento, prima, e con l’autorità giudiziaria, condotte che assumono un significato rilevante sotto il profilo dell’elemento soggettivo e c si rivelano anche utili dal momento che hanno reso possibile la ricostruzione degli aff L’odierno ricorrente nella sua qualità di socio di minoranza (che non si occupav dell’amministrazione, né tantomeno aveva la legale rappresentanza della società) ha provveduto personalmente a contattare gli organi del fallimento, nella figura del curatore, quale è stata consegnata tutta la documentazione che poteva concretamente reperire e al quale sono state rese dichiarazioni. Di più in concreto lo stesso, in considerazione della circoscritta qualità, non poteva fare.
Quanto invece al rapporto commerciale tra le due compagini va detto che erano due realtà distinte. “Che la somma incassata e non bonificata alla società RAGIONE_SOCIALE presentav caratteristiche di un’attività distrattiva finalizzata ad occultare gli introiti de RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei creditori” è una mera deduzione del consulen nominato dal pubblico ministero e come tale riportata nella sentenza dalla Corte territori (a pag. 6, “ad avviso del consulente”).
Ciò si afferma anche con il conforto della stessa giurisprudenza di legittimità che rit doveroso comunque provare il dolo del socio consistente nella volontarietà della propri condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.
Vi è poi un altro dato oggettivo e riscontrato sul quale si registra ancora una volta mancanza assoluta di motivazione: i pagamenti di fatture e/o bonifici transitavano su cont personali di COGNOME NOME NOME della di lui compagna, COGNOME NOMENOME NOME c’erano passaggi d danaro eio trasferimenti di denaro in favore dell’imputato. Tale dato emerge dalla relazion del curatore RAGIONE_SOCIALE.
2.2.Col secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza, così come richiesto in appello. Si registra una caren di motivazione nella sentenza impugnata: il comportamento di COGNOME NOME nella vicenda che occupa, come già evidenziato, avrebbe certamente consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle contesta aggravanti e ciò perché, semplicemente, il ricorrente in concreto non avrebbe potuto fare d più, il suo comportamento era il massimo esigibile in concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è inammissibile stante la sua assoluta genericità, risultando esso ispirato parcellizzazione della valutazione di merito, annotando singoli punti della decisione senz neppure evidenziarne la decisività rispetto al complessivo compendio probatorio come vagliato dai giudici di merito.
Ed invero, a fronte delle conformi pronunce di primo e secondo grado, il ricorso si limi ad estrapolare passaggi argomentativi della sentenza impugnata come se essa avesse fondato la conferma della responsabilità penale dell’imputato solo su determinati aspett quelli appunto riportati in ricorso, laddove ben più ampia è l’impostazione recepita dai giu di merito anche nella pronuncia di secondo grado che ha anzi operato precisazioni ulteriori rispetto a quella di primo grado.
Così, ad esempio, si è inteso contestare l’elemento soggettivo in capo al ricorrente che risponde dei reati ascrittigli in qualità di concorrente esterno – evidenziando, da un come insufficiente fosse il riferimento al fatto che l’imputato, seppur socio di minora detenesse nella fallita quote pari al 49% della società e che tra le due compagini – la soci fallita e l’impresa individuale del ricorrente – risultasse sussistere un intenso e pres totalizzante rapporto commerciale, e come, dall’altro, non si sarebbe tenuto in debito conto comportamento assunto dal ricorrente con la RAGIONE_SOCIALE; laddove l’elemento del
dolo, generico, rispetto ad entrambe le fattispecie criminose (risultando ravvisata, in p grado, l’ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda parte dell’ 216 comma 1 n. 2 I.f., oltre che la bancarotta patrimoniale distrattiva) è stato ricos unitariamente anche proprio sulla scorta del comportamento assunto dall’imputato nell’adoperarsi nel consegnare documentazione contabile utile al curatore; egli, secondo quanto si evidenzia nella sentenza impugnata, nell’assumersi l’onere di interloquire con organi della procedura, pur non rivestendo alcuna carica formale, non procedette tuttavia fornire tutti gli elementi contabili utili alla ricostruzione del patrimonio e del movimen affari, così, in particolare, proprio con riferimento alla documentazione contabile riguard la propria ditta individuale, che fu invece reperita dal consulente del P.M. solo gr all’ausilio della Polizia giudiziaria; documentazione che si rivelò importante p comprensione dei rapporti commerciali tra la società fallita e l’impresa individ dell’imputato, principale cliente della prima, avendo commissionato svariati lavori di ripr di muri a secco eseguiti dalla società fallita, lasciando, essa, trapelare attraverso l’incro dati contabili e bancari dei due enti, la sussistenza delle distrazioni contestate. In parti era emerso che l’imputato, nel 2015, aveva incassato dai clienti finali per le prestazioni d formalmente fatturate euro 646.521,34 a cui erano corrisposti in favore della società c aveva eseguito ì lavori pagamenti per euro 308.068,00, a fronte di fatture emesse dall medesima per importo inferiore. La differenza tra i due importi, corrispondente ad eur 338.453,34, rappresenta, secondo quanto ricostruito dal consulente – e non oggetto di specifica contestazione nel ricorso in scrutinio – il valore delle ulteriori prestazioni e dalla società fallita per conto della ditta dell’imputato, importo mai girocontato p trattenuto sul conto corrente bancario della medesima (da tale importo è stato detratto quel dei bonifici risultati effettuati nel 2016 e nel 2017 dalla ditta individuale in favore de per euro 12.850,00 ed euro 5.326,00, di qui la somma oggetto di contestazione pari ad euro 320.277,34). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il consulente aveva anche precisato che il perdurare di tale gestione nel tempo e la no congruità dei pagamenti aveva procurato la decozione della società, poi dichiarata fallita 2018. Dunque, una sorta di gestione triangolare in cui COGNOME NOME aveva fatturato e incassato dal cliente finale per lavori di ripristino dei muretti a secco e la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di effettive esecutrice dei lavori, aveva fatturato/inca quantomeno avrebbe dovuto incassare dalla ditta fallita, quale cliente per i medesimi lavor Inoltre l’imputato aveva mostrato difficoltà e/o impossibilità a poter fornire sia in contraddittorio con il curatore che alla P.G. delegata le correlate fatture di acquist intestate emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE, affermando di averle consegnate al curatore; in realtà oltre a quanto oggetto di effettiva consegna, la documentazione contabile mancante non era più reperibile né presso la società fallita come fatture emesse e quindi cred vantato, né presso la ditta individuale dell’imputato come fatture di acquisto. Il consu
riteneva che tale sottrazione fosse certamente finalizzata a mascherare le numerose operazioni economico finanziarie intercorse tra la ditta individuale e la società f impedendone anche la ricostruzione contabile. La somma incassata e non bonificata alla società RAGIONE_SOCIALE, ad avviso del consulente, presentava tutte le caratteristiche di un’att distrattiva finalizzata ad occultare gli introiti della predetta società nei confronti dei perché la stessa versava già in stato di dissesto.
A fronte di tale complessiva ricostruzione si appalesano del tutto parziali e generiche censure mosse col primo motivo di ricorso (ivi compresa quella che genericamente assume che i pagamenti di fatture e/o bonifici transitavano su conti personali di COGNOME NOME NOME de di lui compagna, COGNOME NOME, e che non c’erano stati passaggi di danaro e/o trasferime di denaro in favore dell’imputato, laddove la prima circostanza a rigore non esclude nè distrazione, ammettendo la stessa prospettazione difensiva che le somme non sarebbero comunque confluite nelle casse della fallita, né il concorso dell’imputato, che viene escl assumendo genericamente che le somme non sarebbero transitate sul suo conto e ciò a fronte della ricostruzione svolta dai giudici di merito che, come sopra in sintesi riporta appurato essere esistita una sorta di triangolazione tra i due enti commerciali; ciò di l fatto che in realtà quanto alle distrazione della somma di euro 320.277,34, trattasi, secon la conforme ricostruzione dei giudici di primo e di secondo grado, come detto, di denar confluito sul conto della ditta individuale del ricorrente e non transitato su quello società).
1.2. Anche il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è aspecifico, oltre che meramente reiterativo, avendo l Corte di appello già evidenziato come il comportamento dell’imputato fosse stato già considerato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e come esso – proprio per sua parziarietà – non potesse essere ulteriormente valorizzato (costituendo anzi, per alt verso, uno dei sintomi di conferma della sua responsabilità penale).
Deve al riguardo rammentarsi che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio d bilanciamento – nel caso di specie operato in termini di equivalenza – e più in generale determinazione del trattamento sanzionatorio afferiscono a competenze del giudice di merito, la cui valutazione, se assentita da motivazione coerente e logica con le evidenze disponibili in atti – come nel caso in esame – si sottrae a censure proponibili nel giudiz legittimità.
Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’ad, 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della p
(Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Rv. 260054 – 01); laddove nel caso di specie, la corte di merito, ha, come sopra esposto, escluso con espressa congrua motivazione la valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore dell cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2023.