Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono con atti separati avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del giudice di primo grado, ha confermato la condanna dei predetti imputati per il concorso nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e impropria da operazioni dolose come rispettivamente ascritti, tuttavia riducendo la pena inflitta all’COGNOME, cori le conseguenti determinazioni più favorevoli in tema di pene accessorie;
Considerato che il primo motivo dei ricorsi, con cui i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, per il carattere generico ed impersonale delle conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale in sede di appello, denunziando la conseguente nullità della sentenza impugNOME ai sensi dell’art. 178, lett. b), cod. proc. pen., è manifestamente infondato, perché deduce un vizio non sanzionato dalla legge a pena di nullità, considerato altresì che il
principio di tassatività previsto dall’art. 177 cod. proc. pen. esclude in radice un’interpretazione analogica estensiva dei casi tassativamente disciplinati; d’altro canto le conclusioni presentate per tutti i procedimenti a trattarsi nella medesima udienza, con unica distinzione per uno solo dei procedimenti, in forma cumulativa con la richiesta di conferma della sentenza impugNOME (cfr. allegato ai ricorsi), risponde alla previsione dell’art. 23bis, comma 2, che non onera la parte pubblica di corredare le conclusioni con una motivazione (a differenza dell’onere di specificità previsto per l’impugnazione dall’art.. 581 cod. proc. pen.); per altro quand’anche dovesse ritenersi che le conclusioni come formulate siano inesistenti, il che non è, comunque secondo l’orientamento prevalente non viene ad essere integrata alcuna nullità, data la natura eventuale della partecipazione del procuratore generale al contraddittorio cartolare (cfr. Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 – 01) e comunque, secondo altro orientamento, se pure causa di nullità generale a regime intermedio, l’imputato appellante non è legittimato per carenza di interesse a far valere l’inosservanza della disposizione violata (Sez. 2, n. 44017 del 19/09/2023, Sharaf, Rv. 285346 — 01; mass. conf. N. 26459 del 2021 Rv. 282175 – 01);
Considerato che il secondo motivo del ricorso interposto nell’interesse di COGNOME NOME, con il quale si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità del ricorrente e, in particolare, al ruolo di amministratore di fatto a lui attribuito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e puntualmente disattesi dalla Corte di appello (si veda pag. 10 della sentenza impugNOME), la quale rende conto in modo congruo e logico dell’effettivo ruolo gestorio svolto dall’imputato, avendo quest’ultimo per un verso inviato una mail dal proprio account personale per l’ordinativo di prodotti per conto della società fallita, ma ancor più esercitato la delega conferitagli per operare sui conti correnti intestati alla società fallita in modo da attuare la cd. frode carosello; per altro, è opportuno rammentare come, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società “schermo” – priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento finalizzato a sgravare altra società dai debiti contributivi, omettendone poi il pagamento – si traduce in quella del ruolo di dominus e ideatore del suddetto sistema fraudolento, non essendo ipotizzabile l’accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico (quali quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunqu settore gestionale) all’interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829; in senso conforme, Sez.
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5, n. 32398 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 273821); per altro la disponibilità dei conti correnti della fallita, per l’attività cruciale della stessa per le violazi tributarie – in funzione dell’accollarsi il carico fiscale per altre società a mezzo di una frode carosello con emissione di fatture per operazioni inesistenti – e l’invio della nnail quale gestore della società medesima, comunque valorizzati dalla Corte di appello, risultano espressione del buon governo dei principi costanti in giurisprudenza, per cui ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto” è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, come è nel caso in esame (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 – dep. 06/11/2019, COGNOME, Rv. 27754001; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534);
Considerato che il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, che deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’affermazione di penale responsabilità della ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio, è affetto da conclamata genericità, in quanto si esaurisce in argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, con la quale non si confronta la doglianza, in particolare in ordine al valorizzato ruolo di amministratore di diritto della società fallita, titolare dell’80°/0 delle quote, apponente le sottoscrizioni alle lettere intento funzionali alla frode carosello, oltre che presente all’atto dell’accesso della Guardia di Finanza, elementi tutti che senza manifesta illogicità palesavano per i Giudici del merito come la ricorrente non fosse una ‘testa di legno’; per altro, è altresì generica la doglianza che si limita a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse senza indicarne il contenuto, in quanto l’atto di ricorso deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, specificando il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; in senso conforme, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, NOME. e NOME, Rv. 264879);
Considerato che il terzo motivo, sovrapponibile nei due ricorsi, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, articolando tre diverse censure; la prima, che contesta il rapporto di causalità tra le operazioni dolose attuative della cd. frode carosello e il fallimento della società: è manifestamente infondata, tenuto conto che, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., è sufficiente che le operazioni dolose abbiano cagionato anche solo l’aggravamento del dissesto della fallita, atteso che ciò non interrompe il nesso di causalità tra l’operazione e l’evento fallimentare dato che la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (cfr. Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, COGNOME e altro, Rv. 262189; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051); per altro, la sentenza impugNOME è in linea con Sez. 5, n. 11956 del 07/12/2017, dep. 15/03/2018, Motta, Rv. 272846 – 01, per cui in tema di bancarotta fraudolenta impropria, integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, previsto dall’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso la formazione e l’utilizzazione, mediante annotazione nella contabilità, di fatture per operazioni inesistenti, quando le san2:ioni conseguenti all’accertamento ed alla contestazione dell’illecito fiscale abbiano determinato la situazione di dissesto della società; la seconda censura, che contesta l’attribuzione ai ricorrenti del fatto di bancarotta fraudolenta distrattiva, è indeducibile in questa sede, in quanto fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 9 della sentenza impugNOME), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838): in particolare, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, in sentenza non emerge che la distrazione del furgone avvenne in costanza di procedura fallimentare, bensì che il veicolo ebbe solo un incidente in tale fase, non essendo stato rinvenuto dal curatore e quindi già sottratto in precedenza, prima della dichiarazione di fallimento; infine, la terza doglianza, che censura l’attribuzione ai ricorrenti del fatto di bancarotta fraudolenta documentale e denunzia l’insussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione del reato, è manifestamente infondata, tenuto conto che, come evidenziato dalla Corte territoriale, l’amministratore in carica al momento del fallimento della società risulta essere un mero prestanome e che la sussistenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori è ben argomentata nella motivazione resa dalla Corte di appello (si Corte di Cassazione – copia non ufficiale
vedano pagg. 8 e 9 della sentenza impugNOME); in particolare il motivo di ricorso non si confronta con la circostanza che non solo dall’omessa tenuta delle scritture contabili si tragga il dolo specifico, ma anche dalla finalità di occultamento delle illecite attività di gestione, che risultavano integrare le frodi carosello, descritte e motivate adeguatamente ai foll. 6 e 7 e richiamate a proposito del dolo specifico;
Considerato che il quarto motivo dei ricorsi non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; il motivo proposto nell’interesse di COGNOME NOME, il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché in merito alla determinazione della pena, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena e la concessione o meno delle circostanze di cui all’art. 62-bis, cod. pen. rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e il relativo onere argomentativo è assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali, nel caso di specie, l’entità del danno economico cagionato alla fallita nonché l’assen2:a di resipiscenza e di comprensione da parte dell’imputato della gravità della condotta tenuta e dello specifico pregiudizio arrecato (si veda pag. 11 della sentenza impugNOME); manifestamente infondato è altresì il motivo proposto nell’interesse di COGNOME NOME, la quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche nonché in relazione all’entità della pena, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha escluso la invocata prevalenza alla luce della pregnanza della contrapposta aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta ed ha altresì confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado in quanto già pari al minimo edittale previsto dall’art. 216, primo comma, legge fall., così connotandosi il motivo come generico sul punto; invero, è opportuno rammentare come il giudizio di bilanciamento fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (ex plurimis, Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); quanto alla pena per COGNOME, determiNOME in anni due di reclusione e per COGNOME ridotta ad anni 3 e mesi quattro di reclusione, la prima risulta pari al minimo edittale, tenendo in conto l’equivalenza fra le circostanze e la riduzione per il rito, come correttamente osserva la Corte di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
merito, mentre la seconda è al di sotto della media edittale, cosicchè non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), risultando per altro il parametro valutativo desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destiNOME alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024