Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7722 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7722 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a PREVALLE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a LEGGIUNO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a LUCERA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a CELENZA SUL TRIGNO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a GISSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi: il Sostituto Procuratore presso questa Corte di Cassazione AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria scritta già depos nonché gli avvocati COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME, NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, i quali si COGNOME riportati ai rispetti motivi di ricorso e hanno insistito per l’accoglimento di essi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18 novembre 2022, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Brescia il 24 gennaio 2019, la Co di appello di Brescia:
ha assolto NOME COGNOME dall’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo C-2 della rubrica (relativo alla RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) per no commesso il fatto, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. ritenuta l’equivalenza tra le già concesse circostanze attenuanti generiche e la resid aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall. – ha ridetermiNOME la pena principale a irrogata per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo C-1 (relati medesima RAGIONE_SOCIALE); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME e NOME COGNOME per il reato di cui al capo C-2, perché estinto per prescrizion rideterminando la pena a loro irrogata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale cui al capo A-5 (relativo alla fallita RAGIONE_SOCIALE);
ha revocato le statuizioni civili in favore del RAGIONE_SOCIALE;
ha confermato nel resto la prima decisione, per quanto qui ancora di interesse, nella parte in cui: aveva affermato la responsabilità di NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A-5; nonché di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo C-1; e aveva irrogato le pene principali e accessorie ritenute di giustizia ( quanto appena sopra indicato in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio da parte dello stesso Giudice di appello), con le conseguenti statuizioni civili a carico di COGNOME, COGNOME e COGNOME in favore del RAGIONE_SOCIALE;
ha condanNOME COGNOME e COGNOME a rifondere le spese del giudizio di secondo grado al fallimento RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art. 17 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME stati presentati cinque motivi, relat all’affermazione della sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documenta di cui al capo A-5.
2.1.1. Con il primo motivo COGNOME stati denunciati la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento materiale, rappresentando che l Corte territoriale:
avrebbe disatteso le doglianze prospettate con l’atto di appello, valorizzando sol taluni isolati passaggi dell’esame del curatore fallimentare (e traendo da essi la caren l’incompletezza e l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture reperite), senza confrontarsi con q
emerso dalle sue relazioni, dalla sua stessa deposizione e da quanto rassegNOME dal teste di polizia giudiziaria COGNOME;
avrebbe qualificato il fatto, contestato sub specie della falsificazione RAGIONE_SOCIALE scritture con dolo specifico, come bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica (per cui è prescritto il dolo generico), nonostante già il Tribunale avesse escluso la partecipazio materiale del COGNOME ai fatti di cui ai capi da A-1 ad A-4 nonché la conoscenza da parte su RAGIONE_SOCIALE falsificazioni (statuizione non impugnata e su cui si era formato il giudicato) che potevano essere richiamate sub specie della detta bancarotta generica;
non avrebbe considerato il disposto dell’art. 2214 cod. civ. (che indica le scritt che posCOGNOME costituire oggetto materiale del delitto) e dell’art. 2215-bis cod. civ. (che consente la tenuta con strumenti informatici) e avrebbe travisato la prova, dato che curatore ha riferito che sul computer aziendale vi erano l’intero libro giornale e tutti i m e di aver ricostruito l’intero inventario; e non avrebbe argomentato sul fatto che i libri s esulassero dalle scritture la cui disorganica tenuta è sanzionata dalla norma penale;
avrebbe argomentato in maniera del tutto carente, ed anzi apodittica e perciò apparente, sulla deposizione del teste COGNOME, assumendone la vaghezza e la laconicità (nonostante quanto dedotto con l’atto di appello) e affermando che le sue dichiarazioni sarebbero recessive rispetto a quanto riportato dal curatore (senza tuttavia esplicitare ragioni a sostegno di tale assunto e nonostante – come esposto – lo stesso curatore abbia riferito dell’esistenza dei libri obbligatori).
2.1.2. Con il secondo motivo COGNOME stati dedotti la violazione dell’art. 2639 cod. civ. vizio di motivazione, assumendo che la Corte di merito, in ordine all’attribuzione al COGNOME della qualità di amministratore di fatto, si sarebbe limitata a ribadire quanto esposto Tribunale, senza considerare le specifiche censure mosse con l’atto di appello (secondo cui l’attività attribuita al ricorrente era coerente col suo ruolo di responsabile tecnico) e esplicitare compiutamente in che termini egli avrebbe posto in essere tipici atti di gestione (tenuto conto pure del fatto che l’impresa fallita era poco strutturata).
2.1.3. Con il terzo motivo COGNOME stati denunciati la violazione degli artt. 43 cod. p 223 e 216, comma 1, n. 2, legge fall., con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemen psicologico del reato, segnatamente nella forma del dolo eventuale, fondata – in contrasto con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e senza argomentare compiutamente rispetto a quanto esposto con l’atto di appello – sulla mera sussistenza dell’elemen materiale, senza chiarire le ragioni per cui nella specie non si sia ravvisata la colpa (pr dell’ipotesi di cui all’art. 217, comma 2, legge fall.) e senza argomentare compiutamente alla luce dell’assoluzione (coperta da giudicato) del COGNOME dall’imputazione di cui ai capi da A ad A-4 (basata sul difetto del suo contributo materiale e della prova dell’elemen soggettivo), ed anzi travisando la prova allorché si COGNOME richiamate le carenze contabi relative ai beni societari (quantunque il curatore abbia riferito di averne l’inventa illogicamente finendo col richiamare proprio l’agire rispetto al quale è intervenuta l’app menzionata statuizione liberatoria.
2.1.4. Con il quarto motivo COGNOME stati dedotti la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione, rassegnando che:
la conferma della pena irrogata dal primo Giudice sarebbe basata sull’erronea valorizzazione della condotta gestoria attribuita all’imputato (in mancanza della quale non ne sarebbe potuta affermare la responsabilità), il cui coefficiente soggettivo è stato pera individuato nel dolo eventuale; e attribuendo contraddittoriamente rilievo ai precedenti pen (quantunque il Tribunale abbia escluso la contestata recidiva);
il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche sarebbe fondato sul difetto specifici elementi favorevoli – privando di rilievo l’età del COGNOME, il suo con collaborativo (riconosciuto dal curatore) e la somma da lui versata a titolo di risarcimento cui adeguatezza dovrebbe essere parametrata pure alle sue condizioni economiche, dedotte e documentate) -, nonché sui suoi precedenti, considerati già dal primo Giudice (che pure aveva escluso la recidiva) per discostarsi dal minimo edittale (e dunque valutati due volte senso negativo).
2.1.5. Con il quinto motivo si è censurata la declaratoria di inammissibilità de richiesta di applicazione della pena limitatamente al residuo reato di cui al capo A erroneamente fondata sull’impossibilità di scorporare il segmento di sanzione ad esso riferibile; difatti, così come l’art. 129 cod. proc. pen. consentirebbe al giudice di disc dall’accordo tra le parti in relazione a talune imputazioni, allo stesso modo – all’esi dibattimento – esso, fermo il dovere di rendere una pronuncia assolutoria ex art. 530 cod. proc. pen. qualora ne sussistano i presupposti – potrebbe ritenere ingiustificato il dissenso pubblico ministero in relazione al residuo reato e applicare la pena su richiesta in parte qua.
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME stati presentati due motivi.
2.2.1. Con il primo motivo COGNOME state prospettate sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen. – la violazione degli artt. 468, comma 1, e 555 cod. proc. pe relazione all’art. 190 cod. proc. pen. e la mancata assunzione di una prova decisiva censurando altresì l’ordinanza resa dal Tribunale il 20 settembre 2017 (ribadita dal sentenza di primo e secondo grado) con la quale è stata ritenuta inammissibile la lista tes della difesa – trasmessa a mezzo EMAIL (come documentato all’udienza del 20 settembre 2018, in sede di ammissione RAGIONE_SOCIALE prove) e a mezzo fax (come documentato all’udienza di discussione, innanzi al primo Giudice) – perché irritualmente presentata e carente dell’indicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze su cui avrebbero dovuto deporre i testi, e ciò in mani difforme rispetto a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittima sulle modalit presentazione (cfr. Sez. 1, n. 44978 del 19/09/2014, Guidi, Rv. 261125 – 01), a fortiori alla luce della recente novella ex d. Igs. 150/2022, e sul contenuto necessario della lista (cfr. Sez. 2, n. 38526 del 23/09/2008, Scaccianoce, Rv. 241114 – 01); inoltre, la Corte territori avrebbe pure erroneamente disatteso la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria (ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. (mediante l’escussione dei medesimi testi, necessaria ai fini della decisione).
2.2.2. Con il secondo motivo COGNOME stati denunciati la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato per il d di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A-5. La difesa ha rappresentato che:
il ricorrente è stato assolto dalla Corte di merito dall’imputazione di bancar fraudolenta patrimoniale e, tuttavia, è stato ritenuto responsabile del detto del quantunque la documentazione contabile della fallita sia stata sottoposta a sequestro dall RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il 5 luglio 2007 e restituita solo dopo il fallimento e il COGNOME ricoperto la carica di sindaco per periodi brevi, in un contesto di forte conflittualità in collegio RAGIONE_SOCIALE;
erroneamente sarebbe stata affermata la responsabilità del ricorrente, attribuendogli quantomeno l’accettazione del rischio di una tenuta deficitaria della contabilità in difet una prova sufficiente al riguardo (difatti, il COGNOME COGNOME collaborato con il curatore, come stesso rappresentato; il coimputato NOME non aveva fatto pervenire il libro RAGIONE_SOCIALE adunan del collegio RAGIONE_SOCIALE; il COGNOME, cessato dalla carica di sindaco e divenuto amministrator dell’ente, si è lamentato in sede di assemblea ordinaria dei soci dell’inerzia del coll RAGIONE_SOCIALE ed ha evidenziato l’incompatibilità del NOME, rispetto alla società RAGIONE_SOCIALE);
la stessa assoluzione dall’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale striderebbe con le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello rispetto alla bancaro fraudolenta documentale sotto il profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo; ne specie il COGNOME sarebbe stato ritenuto erroneamente responsabile di entrambe le ipotesi previste dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.; la prova del prescritto dolo specifi sarebbe stata tratta in conformità a quanto chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza ( richiede la sussistenza di precedenti anomalie gestionali), ma sarebbe stata fondata su un’argomentazione carente, dato che la mera omissione degli obblighi gravanti sull’amministratore di diritto può consentire solo un addebito a titolo di colpa (e dunqu ravvisare la sussistenza della bancarotta semplice), avendo il Giudice di appello – che h riprodotto pedissequamente quanto esposto nella sentenza di primo grado – «fatto malgoverno del principio di non colpevolezza costituzionalmente protetto».
2.3. Nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico atto, COGNOME stati articolati cinque motivi.
2.3.1. Con il primo motivo è stata denunciata la contraddittorietà della motivazione quanto gli imputati, membri del collegio RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE dal dicembre 2006 sarebbero stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cu capo A-5 «sulla base RAGIONE_SOCIALE imputazioni» elevate nei loro confronti ai capi da A-1 ad A-4 ordine alle quali COGNOME stati assolti (segnatamente, il capo A-1 aveva ad oggetto l’annotazion in contabilità di fatture per operazioni inesistenti richiamata dalla Corte di merito).
2.3.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la contraddittorietà della motivazione, adducendo che i ricorrenti sarebbero stati ritenuti responsabili dell’omesso controllo documentazione (relativa agli anni 2003-2006) precedente all’assunzione da parte loro della carica di sindaco, quantunque sia esposto nelle stesse sentenze di merito che la
documentazione contabile della società è stata sequestrata nel luglio del 2007 dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e (come si evince dalla testimonianza del curatore) essa è stata restituita a curatela nel 2013; e la difesa ha documentato (già in primo grado) che il COGNOME aveva avanzato richieste di copia della suddetta documentazione al fine di «verificare il bila 2007, redatto alla luce della ricostruzione operata dai sindaci».
2.3.3. Con il terzo motivo COGNOME stati prospettati la violazione della legge penale vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarot fraudolenta documentale, da individuarsi nel dolo specifico (quantunque il capo di imputazione contempli pure la tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture in modo tale da non potere ricostruire vicende patrimoniali della fallita), dato che – dovendosi eliminare, nei termini già espos concorso nell’annotazione di fatture soggettivamente false, per cui i sindaci COGNOME stati ass – residuerebbe solo l’omessa tenuta della contabilità. La sentenza impugnata, invece, avrebbe ritenuto sufficiente il dolo eventuale, traendone la sussistenza proprio dalle condot omissive attribuite ai sindaci, ossia l’omesso controllo della contabilità, l’omessa tenuta libro RAGIONE_SOCIALE adunanze del collegio RAGIONE_SOCIALE (evidenziando che ne sia stato denunciato lo smarrimento in circostanze oscure, senza esprimersi chiaramente sulla verità di tale circostanza, essendo necessario comunque il dolo specifico), l’omessa verifica della documentazione relativa al capo A-1.
2.3.4. Con il quarto motivo – assumendo il «travisamento del fatto» e richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – si è censurata la ritenuta inaffidabili scritture contabili societarie (fondata solo sulla presunta inattività dei sindaci e falsificazioni non attribuite a loro), rappresentando che la Corte di merito avre riconosciuto rilevanza sub specie della sussistenza dell’elemento soggettivo – all’omesso controllo della contabilità da parte dei ricorrenti, senza considerare la mole d documentazione difensiva prodotta; ed evidenziando come, secondo la giurisprudenza di legittimità, la sussistenza del dolo della bancarotta fraudolenta documentale debba fondars su elementi ulteriori rispetto all’elemento oggettivo del reato. Peraltro, la Corte distre avrebbe preso atto della segnalazione inviata al Tribunale di Brescia dall’imputato NOME.
2.3.5. Con il quinto motivo è stata denunciata la contraddittorietà della motivazio relativa all’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME, al quale – a differenza di qu affermato per il NOME – non è stata attribuita alcuna cointeressenza con la fallita.
2.4. Nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME stati presentati due motivi.
2.4.1. Con il primo motivo COGNOME stati addotti la violazione della legge penale, relazione alla sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di al capo C-1, la contraddittorietà della motivazione e la violazione dell’art. 521 cod. proc.
La difesa ha evidenziato come la Corte di merito abbia ritenuto fittizia l’operazion compiuta lo stesso giorno in cui il NOME NOME assunto l’incarico di amministratore della fa (RAGIONE_SOCIALE poi divenuta RAGIONE_SOCIALE), di cessione del complesso immobiliare de quo con la devoluzione della relativa provvista a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in virtù di due con associazione in partecipazione) ed abbia affermato che la distrazione si è consumata con il
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trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme alle dette società (che la RAGIONE_SOCIALE ha in ampia misura versa agli ex soci di RAGIONE_SOCIALE) e non nella mancata restituzione; tuttavia, nella specie no sarebbe prova né sarebbe stata spesa alcuna argomentazione a sostegno di un ruolo dell’imputato nella preparazione di tale complessa operazione fraudolenta né della consapevolezza dell’immediata ripartizione tra i soci RAGIONE_SOCIALE somme, tanto che nei suoi confront non è stata elevata l’imputazione per il fatto di cui al capo B. (relativo propri distribuzione RAGIONE_SOCIALE somme da parte di NOME COGNOMECOGNOME amministratore della RAGIONE_SOCIALE soci della RAGIONE_SOCIALE); il COGNOME, dunque, ne sarebbe stato solo ignaro esecutore. Inoltre, l’operazione avesse perseguito sin dall’origine finalità distrattive, non si comprenderebbe stipula dei successivi contratti di anticipata risoluzione, la cui importanza è stata rima nell’imputazione con la quale si sarebbe contestato all’imputato di non essersi adoperato pe ottenere la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme in discorso: ragion per cui la consumazione sarebbe avvenuta non con la corresponsione RAGIONE_SOCIALE somme da parte della fallita ma con la mancata restituzione di essa e la mancata attivazione per il recupero (che alla luce dei contratti possibile). Ancora, la mancata restituzione non sarebbe stata determinata dal solo ricorrent (che versava in una delicata situazione di salute e che nella propria memoria ha chiarito ragioni per cui aveva accettato l’incarico di amministratore e le circostanze della conseg degli assegni circolari per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE quote della RAGIONE_SOCIALE). Infine, la pron impugnata sarebbe meritevole di censura anche in ordine alla coscienza e volontà RAGIONE_SOCIALE condotte distrattive.
2.4.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine a mancata prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura superiore (e non prossima) al minimo edittale, dato che il ricorrente avrebbe avut un ruolo solo esecutivo (ed anzi asservito agli interessi della proprietà) e sarebbe st esclusa l’aggravante della commissione di più fatti di bancarotta; inoltre, la pena irrogata sarebbe uniforme a quella applicata ai coimputati COGNOME COGNOME NOME.
3. La parte civile RAGIONE_SOCIALE ha presentato memoria con la quale ha dedotto la complessiva infondatezza del ricorso di COGNOME e l’inammissibilità dei ricorsi COGNOME, COGNOME e COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi COGNOME inammissibili.
1. Il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato e generico. Vero è che con l’atto di appello si era prospettato, sulla scorta di quanto rassegna dal curatore e dal teste COGNOME, l’insussistenza dell’elemento materiale del reato. Tuttavi Corte di merito, pur negando la perfetta coerenza dell’iter argomentativo del Tribunale ordine alla qualificazione del fatto come bancarotta documentale fraudolenta c.d. specific ovvero generica, ha ritenuto che nella specie siano stati correttamente ravvisati i presuppos
della seconda (pure in contestazione, alla stregua dell’editto accusatorio), valorizzando non soltanto l’appostazione contabile di fatture per operazioni inesistenti e l’incompletezza de scritture, ma dando conto comunque della complessiva inattendibilità di esse pure a ritenere fondata la prospettazione difensiva (secondo cui le scritture prescritte erano state tenute modalità informatica), così disattendendola in ogni caso (non rivestendo dunque portata decisiva la denunciata erronea inclusione tra le scritture che posCOGNOME costituire ogget materiale del reato dei libri sociali, aspetto sul quale dunque non occorre immorare: cfr., riguardo, Sez. 5, n. 34146 del 27/05/2019, Colella, Rv. 277302 – 01); la sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato come le allegazioni contenute nell’atto di appello COGNOME avessero riproposto solo taluni dei passaggi della deposizione del curatore ed ha affermato, invece, riportando parte di quest’ultima deposizione oltre a richiamare quanto rassegNOME dallo stesso nelle proprie relazioni a sostegno della ritenuta impossibilità ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari per il tramite RAGIONE_SOCIALE scritture, chia ragioni per cui ha ritenuto di prediligere quanto esposto dall’Organo della procedura rispet al teste di polizia giudiziaria COGNOMECOGNOME e al riguardo il ricorso non ha compiutam denunciato un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 01)
Ancora, correttamente la sentenza impugnata ha negato la rilevanza, al fine di escludere la responsabilità del COGNOME per la bancarotta fraudolenta documentale, della sua assoluzione dall’imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva – fondata sulla mancanza d prova del suo concreto coinvolgimento nell’emissione e nella contabilizzazione degli assegni posti a sostegno RAGIONE_SOCIALE ingenti erogazioni di denaro da parte della fallita nelle quali sostanziata la bancarotta patrimoniale – evidenziando come essa non farebbe comunque venir meno la complessiva inaffidabilità e non intellegibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili anche aliunde. Tanto più che, rileva il RAGIONE_SOCIALE, la mancata partecipazione ai fatti distratt comunque non farebbe venir meno l’obbligo dell’imputato – quale amministratore di fatto – di curarsi della regolare tenuta della contabilità (cfr. Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Asse Rv. 250844 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, COGNOME, Rv. 253269 – 01).
2. Il secondo motivo di ricorso del COGNOME è generico.
Invero, «ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto” è nece la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzion direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’atti della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunqu gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattua disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di f insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5 n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 35346 de 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534 – 01: «la nozione di amministratore di fatto, introdot dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poter
inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comport necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richied l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività del società, quali COGNOME i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattua disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in se legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione»).
Ciò posto, il motivo in esame non si confronta effettivamente con l’iter posto a sostegno della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), che non si è limitata a riportare quanto esposto sul punto dal Tribunale ma h disatteso compiutamente il gravame indicando in maniera congrua e logica – e, dunque, non sindacabile in questa sede di legittimità – gli elementi di fatto che ha ritenuto convergere senso dell’esclusione dell’attribuzione al COGNOME del mero ruolo di direttore tecnico da formalmente ricoperto (evidenziando non solo come non sia emersa alcuna figura alla quale egli era effettivamente subalterno nell’ambito a lui affidato, ma anche come egli sia andat oltre le incombenze a lui attribuite in forza del contratto stipulato con la fallita, poi soltanto ha impartito direttive ai lavoratori ma si è relazioNOME con i funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendo piena contezza dei luoghi in cui erano custoditi i documenti da ess richiesta, decidendo di ostenderli solo allorché costoro si COGNOME ripresentati nei locali azien ove egli era costantemente presente, muniti di un provvedimento del Pubblico ministero; si è relazioNOME prioritariamente con il curatore, palesando piena consapevolezza dell’attivit dell’impresa e della composizione del compendio aziendale; è intervenuto nella nomina degli amministratori di diritto e nel reperimento della nuova sede, nelle pratiche assicurative sen che avere alcuna partecipazione sociale; si è relazioNOME con i fornitori che pure intestavan alla RAGIONE_SOCIALE estratti conto e preventivi nonché i solleciti di pagamento; ancora, Corte di merito ha rilevato che la società con sede in Zambia, di cui il COGNOME era lega rappresentante, «aveva il suo riferimento italiano» nella sede della fallita; che egli avendo prestato attività per lungo tempo per la fallita, non risulta aver percepito compens infine, ha valorizzato la ragione che ha determiNOME un diverbio tra il COGNOME e il preside del collegio RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il terzo motivo di ricorso del COGNOME difetta di specificità.
La Corte di merito – che, come esposto, ha ritenuto la bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica negando rilevanza rispetto alla sussistenza del reato, nei termini pure sopra chiariti, all’assoluzione del ricorrente dall’imputazione di bancarotta fraudole patrimoniale – ha tratto la sussistenza del prescritto dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280572 – 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv.
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279838 – 01) non soltanto dalle eclatanti carenze contabili relative ai beni socie (ribadendo come nell’ambito della gestione di essi fosse emerso il ruolo di dominus del COGNOME) ma, al di là di tale dato, alla luce dei «segnali di rischio» derivanti dagli accerta che erano stati compiuti dall’RAGIONE_SOCIALE e i lalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel corso dei quali pure il domicilio del COGNOME era stato sottoposto a perquisizione. E la difesa non confrontata compiutamente con tale argomentazione.
Il quarto motivo di ricorso del COGNOME è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha espresso una motivazione con evidenza congrua in ordine alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio e all’esclusione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuant generiche, argomentando sulla scorta del ruolo centrale del ricorrente nella commissione del fatto (così ritenendo congruo il discostamento contenuto dal minimo edittale) e alla luce d suoi precedenti, il cui apprezzamento a mente dell’art. 133 cod. proc. pen. non è impedito dall’esclusione della recidiva (Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018, P., Rv. 273963 – 01); richiamando – quanto all’esclusione RAGIONE_SOCIALE generiche – il difetto di profili passibili di fav apprezzamento (sulla scorta della sua età al momento del fatto, del suo comportamento preprocessuale e del limitato risarcimento offerto, oltre che della gravità della vicenda e dei precedenti), così esponendo gli elementi che ha ritenuto preponderanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv 271269 – 01).
Il quinto motivo formulato nell’interesse del COGNOME è manifestamente infondato. La giurisprudenza ha già chiarito che, «in tema di patteggiamento, il giudice di appello p accogliere la richiesta dell’imputato rigettata in primo grado, ritenendo ingiustific dissenso del pubblico ministero, solo a condizione che sia chiamato a decidere sulle medesime imputazioni originariamente contestate» (Sez. 6, n. 37653 del 06/10/2021, Pagano, Rv. 282114 – 01, resa in un caso analogo al presente in cui la Corte ha ritenuto non censurabile il rigetto dell’istanza da parte del giudice di appello, avendo il tribunale a l’imputato da alcuni dei reati oggetto della richiesta di rito alternativo formulata in grado; cfr. pure Sez. 3, n. 32036 del 17/06/2022, Marchionne, Rv. 283503 – 01; Sez. 6, n. 41566 del 05/04/2013, Villa Rv. 257797 – 01).
6. Il primo motivo articolato dalla difesa di NOME COGNOME è inammissibile.
Anzitutto, con riferimento all’ordine di censure in discorso non può rilevare ex se il vizio di motivazione: «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è g dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto del
decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata o giustificata solo ” posteriori”» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636 – 01; cfr. pure Sez. U, 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 05; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 281391 – 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME, Rv. 221322 – 01).
Ciò posto, a proposito della ritualità della richiesta di prova per testi, è diri considerare che:
come affermato da questa Corte in più occasioni – «in tema di lista testimoniale, l’onere di indicare le circostanze relative all’esame può essere soddisfatto anche so riferendosi ai “fatti del processo”, a condizione che vi sia un’unica contestazione di reato fatti storicamente semplici, mentre, ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati o capi di imputazione siano più di uno, il mero riferimento non è sufficiente poiché impedisce giudice di vagliare l’attinenza della prova» (Sez. 1, n. 7912 del 21/01/2022, Basco, R 282915 – 01; Sez. 3, n. 32530 del 06/05/2010, H., Rv. 248221 – 01);
non è in contrasto con tale principio la pronuncia richiamata nel ricorso, secondo cu «l’obbligo di indicare nella lista testimoniale le circostanze su cui deve vertere l’esa adempiuto se i temi che la parte intende proporre nell’istruzione dibattimentale posCOGNOME inequivocamente individuarsi e, quindi, anche se tale individuazione è consentita dall’inserimento della lista nel decreto di citazione, in modo da rendere chiaro che i fat cui i testimoni devono essere esaminati COGNOME quelli oggetto dell’imputazione. Sez. 2, n 38526 del 23/09/2008, Scaccianoce, Rv. 241114 – 01);
nel caso in esame, la difesa aveva chiesto l’ammissione di quarantaquattro testimoni, per riferire «sulle circostanze per cui è processo e, in particolare, sulle circo e modalità del fatto addebitato in rubrica»; al COGNOME erano contestati distinti fat bancarotta commessi in relazione a due diverse società (segnatamente: bancarotta distrattiva e documentale, inerente alla RAGIONE_SOCIALE, ai capi da A-1 ad A-5; bancarotta distrattiv documentale inerente alla RAGIONE_SOCIALE), nella diversa qualità di amministratore di di (per un periodo) e sindaco della prima e di sindaco della seconda; e le imputazion (segnatamente quelle contraddistinte dalla lettera A.) contengono una minuta elencazione RAGIONE_SOCIALE operazioni e RAGIONE_SOCIALE appostazioni contabili in contestazione:
dunque, la richiesta di prova testimoniale era inammissibile perché priva dell indicazione, con la necessaria specificità, RAGIONE_SOCIALE circostanze su cui avrebbe dovuto verte l’esame (art. 468, comma 1, cod. proc. pen.).
Fermo quanto appena esposto, il motivo in esame è poi del tutto generico sulla necessità ai fini del decidere della rinnovazione dell’istruttoria in appello; ed è err generico nella parte in cui assume la mancata ammissione di una prova decisiva, sol che si pensi che «non è ammissibile la deduzione, con ricorso per cassazione, della mancata assunzione di una prova decisiva, allorché la parte ricorrente non ne abbia fatto richiest norma dell’art. 495, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 4464 del 28/02/2000, COGNOME, Rv. 215809 – 01; cfr. pure Sez. 2, n. 41744 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 264659
01), ipotesi qui neppure dedotta (e che non può certo trarsi dalla lista dei testimoni, c esposto, del tutto generica), divenendo superflua ogni ulteriore considerazione.
Il secondo motivo del COGNOME difetta di specificità poiché non si è confrontato con l motivazione del provvedimento impugNOME, che ha disatteso il gravame in maniera congrua e logica (oltre che rilevando la genericità RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive), ribadendo quanto esposto a proposito della qualificazione del fatto contestato sub A-5 come bancarotta fraudolenta generica, richiamando gli elementi in forza dei quali ha ritenuto doloso l’agire componenti del RAGIONE_SOCIALE, compreso il COGNOME (in particolare, alla luce degl accertamenti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, che hanno rilevat operazioni volte a creare liquidità extracontabile), quelli per cui ha ritenuto inid escluderne la responsabilità il sequestro della contabilità (in particolare, l’inattendibil di quella formata successivamente alla cautela) e la collaborazione offerta al curatore (ch per l’appunto si colloca dopo il fallimento e i fatti di reato), con un iter che non è miNOME dall’assoluzione dall’imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva; nel resto, il moti esame, a ben vedere, prospetta un alternativo apprezzamento di merito, non consentito in questa sede di legittimità, senza neppure addurre il travisamento della prova (Sez. 2, n 46288/2016, cit.).
Il primo motivo di ricorso presentato dalla difesa di NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME è inammissibile per la dirimente considerazione che non si è affatto confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale – contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti – non ne ha fondato la responsabilità sui fatti di bancarotta fraudo patrimoniale rispetto ai quali è stata pronunciata assoluzione, ma ha disatteso il gravam sulla scorta di un’argomentazione più ampia che ha richiamato quanto esposto sulla irregolare tenuta della contabilità della RAGIONE_SOCIALE, ha indicato analiticamente gli elementi in dei quali ha ascritto anche ai due imputati – che ne erano membri del collegio RAGIONE_SOCIALE una condotta omissiva dolosa (il difetto di qualsivoglia traccia documentale dello svolgiment dell’attività loro attribuita, la genericità della stessa denuncia di smarrimento da par COGNOME dei verbali RAGIONE_SOCIALE adunanze del collegio RAGIONE_SOCIALE; la mancata consegna al curatore pure RAGIONE_SOCIALE bozze di tali verbali, promessa dal NOME al curatore; nonché, quanto al NOME, il fatto che fosse una società riferibile a lui e alla figlia a curare la predisposizione RAGIONE_SOCIALE della fallita), iter cui l’impugnazione non ha indirizzato specifiche censure.
Il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME è inammissibile perché generico e versato in fatto. Anzitutto, esso non si è confrontato con argomentazioni spese dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato non solo come non consti alcuna forma di esercizio – da parte dei sindaci, compresi i ricorrenti – del contr loro affidato, sia anteriormente sia successivamente al sequestro della contabilità, ma anch come quest’ultima, anche nel periodo seguente all’esecuzione della cautela, fosse
inattendibile; ed ha rimarcato – come in parte già esposto – come fossero plurimi gli elemen che avrebbero dovuto allarmare i componenti del collegio RAGIONE_SOCIALE che, invece, ha redatto senza rilievi la relazione per il bilancio 2007 (nonostante il sequestro intervenuto il 5 2007); e – anche questo aspetto è stato evidenziato – ha chiarito le ragioni per cui ritenuto dolosa lo loro condotta (come pure osservato, rilevando – quanto al NOME – ch nonostante il ruolo di controllo a lui affidato quale sindaco, la predisposizione RAGIONE_SOCIALE scr sia stata affidata a una società riferibile a lui e alla figlia). Nel resto, il motivo in irritualmente prospettato un diverso apprezzamento di merito.
Il terzo motivo presentato da NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME è inammissibile poiché con esso COGNOME state articolate censure inconducenti rispetto all decisione impugnata. Si è già rilevato retro come – in relazione all’imputazione sub A-5 – sia stata ritenuta la sussistenza della bancarotta fraudolenta cd. generica, il cui eleme soggettivo deve ricercarsi nel dolo generico. E si è pure già evidenziato, proprio in relazi ai motivi di ricorso presentati nell’interesse del COGNOME e del COGNOME, come la Corte di app abbia analiticamente indicato – è utile rimarcarlo, con una motivazione congrua e logica elementi di fatto sulla scorta dei quali ha attribuito a costoro un agire doloso in t quantomeno di dolo eventuale, in effetti sufficiente per affermarne la responsabilità pe medesimo delitto (cfr. già, con riferimento ai sindaci, Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989 – d 1990, Piras, Rv. 184141 – 01).
Il quarto motivo articolato nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME e il quinto motivo di ricorso, riferibile solo a quest’ultimo, COGNOME inammissibili poiché dal muovere compiute censure di legittimità – hanno prospettato un’alternativa ricostruzion dell’accaduto in maniera generica rispetto all’iter argonnentativo della decisione impugnata e, per vero, con allegazioni in fatto e senza invece denunciare il travisamento della prova (c non può essere ritualmente addotto per il tramite del rimando, contenuto nel quarto motivo, alla documentazione offerta in produzione nel giudizio di merito).
Il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME è inammissibile poiché versato in fatto ed inconducente nella parte in cui prospetta che l’estraneità dell’imputato predisposizione originaria dell’operazione in relazione alla quale ne è stata affermata responsabilità. Invero:
la Corte di merito ha rimarcato la connotazione fraudolenta dell’operazione, defini – in maniera non certo illogica – univoca (evidenziando pure le competenze professionali de Conio), rimarcando come essa abbia determiNOME lo «svuotamento» della fallita e la sua privazione di ogni capacità produttiva, «unico effetto» di essa in mancanza di «una seri logica imprenditoriale», evidenziando pure come la provvista sia stata subito in ampia misura erogata ad ex soci dell’ente (e non trattenuta dagli enti «associanti»), chiarendo le rag per cui ha ritenuto (alla stessa stregua del Tribunale) che già nel momento in cui l’operazio
ha avuto luogo – e non nel momento della successiva risoluzione dei contratti di associazione in partecipazione – si è determinata la distrazione;
e la giurisprudenza ha già chiarito che, «in tema di bancarotta fraudolent patrimoniale per distrazione, il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fa (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avend incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né possibilità di recupero del bene» (pure «attraverso l’esperimento RAGIONE_SOCIALE azioni apprestate favore della curatela»: Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014 Di Febo, Rv. 260486 – 01); e «anche l’esercizio di facoltà astrattamente legittime, in quanto ricomprese nel contenuto di di riconosciuti dall’ordinamento», come il diritto d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cos concretizzi o meno nell’adozione di strumenti negoziali tipizzati» (Sez. 5, n. 30830/2014, ci ovvero nell’«articolato congegno di negozi giuridici tra loro collegati ed apparentemen legittimi» (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, lezzi Rv. 279089 – 01) «può costituire uno strumento in frode ai creditori […1, in quanto la liceità di ogni operazio incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito è un valore che va accertat concreto, in relazione alle conseguenze che essa produce sulle ragioni del ceto creditorio» (Sez. 5, n. 30830/2014, cit.; Sez. 5, n. 15803/2020, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 29187/20 cit.).
Infine, l’impugnazione è del tutto generica in relazione all’elemento soggettivo.
Il secondo motivo presentato dalla difesa di NOME COGNOME è inammissibile.
La Corte di merito ha esplicato le ragioni per cui si è discostata (di otto mesi) minimo edittale (di tre anni di reclusione) e negato la prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenua generiche, rimarcando la rilevantissima gravità dell’operazione distrattiva e facend riferimento al ruolo centrale che vi ha svolto l’imputato; si tratta di una motiva senz’altro congrua, non occorrendo dilungarsi per osservare: che la pena irrogata è inferior al medio edittale previsto dall’art. 216, comma 1, legge fall. (che deve essere calcolato «n dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo»: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01) ed è «l’irrogazione di una pena base pari o superiore» ad esso a richiedere «una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen.» (Sez. 5, n. 351 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 – dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 – 01); e che, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggrav e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di meri insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo d alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analit esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (per tutte, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/202 COGNOME, Rv. 279838 – 02).
Infine, il motivo in esame è manifestamente infondato nella parte in cui si è doluto del determinazione della pena in misura diversa rispetto ai coimputati, atteso che il trattament sanzioNOMErio è definito «sulla base di parametri squisitamente individuali» e «nessuna valutazione comparativa tra posizioni diverse è richiesta»; e che «tra i parametri di legitti per la definizione della pena si rinviene quello della valutazione comparativa t concorrenti» (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266446 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, COGNOME Penna, Rv. 264020 – 01; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, COGNOME, Rv. 252880 – 01).
13. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna dei ricorrenti pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l’evidente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
Non deve essere pronunciata condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di assistenza nel presente giudizio in favore della parte civile poiché quest’ultima non ha avanzato domanda in tal senso (cfr. Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018 – dep. 2019, Grasso, Rv. 274957 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 14/11/2023.