Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24819 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24819 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 22/06/1962
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Tivoli che la dichiarava responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, con condanna alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione;
Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo – che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità dell’imputata, all’omessa riqualificazione in bancarotta semplice e alla ritenuta insussistenza della speciale tenuità de danno – non sono deducibili come formulati in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con motivazione congrua, dovendosi gli stessi motivi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838). I motivi, inoltre, sono anche aspecifici in quanto non si confrontano con la circostanza che la sentenza impugnata non ritiene l’imputata una amministratrice ‘testa di legno’, bensì amministratrice di diritto e di fatto, oltre che so unica, nonché colei – tema con il quale non si confrontano i motivi – che risultava aver sottoscritto ordini e contratti con decorrenza dal 2014. In tal senso, quindi, i motivi risult anche tesi a ottenere una rivalutazione probatoria non consentita a questa Corte in assenza di
puntuali deduzioni di travisamento. Puntuale e corretto il governo dei principi in tema di fattispecie incriminatrici operato dalla Corte di appello, come anche l’esclusione della bancarotta semplice in forza della sussistenza degli indici di fraudolenza, nonché delle condotte distrattive in uno a quelle di sottrazione documentale. La Corte territoriale ha fatto, poi, corrett applicazione dei principi più volte affermati da questa corte secondo cui “integra il reato d bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali” (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020 , Rv. 279179 – 01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915 – 01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, Rv. 252991 – 01), rendendo così una motivazione congrua ed esente da vizi logici. Anche in tema di attenuante per il danno tenue, la doglianza non si confronta con la motivazione che si incentra sulla bancarotta documentale, in linea con il principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili non consente l’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti d gestione dell’impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibili di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943 – 01; mass. conf. N. 7888 del 2019 Rv. 275345 – 01);
Considerato che il quarto motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche – è manifestamente infondato atteso che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt’altro che illogica non alla mancanza di confessione da parte dell’imputata, bensì ai precedenti penali, all’assenza di segni di resipiscenza e alla assenza di interesse per la vicenda processuale, nonché alla gravità del fatto nella sua complessità – tema con il quale non si confronta specificamente il ricorso – in piena sintonia con i principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, COGNOME, rv 214200);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il consiglie,e estensore
Il Presidente