Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10673 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10673 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bolog che, per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimonia e impropria;
considerato che il primo motivo – che lamenta la violazione dell’art. 219 legge fall. e di motivazione, segnatamente con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato secondo motivo di ricorso – che assume il vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen. non contengono una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma prospettano, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell’occorso, finend col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 4 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025.