Bancarotta Fraudolenta Documentale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei criteri di valutazione della Corte di Cassazione di fronte a un ricorso per bancarotta fraudolenta documentale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione presentata da due imputati, confermando la condanna e sottolineando l’importanza di una motivazione logica e coerente da parte dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati in primo grado e in appello per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La condotta criminosa consisteva nella totale omissione della tenuta delle scritture contabili per un arco temporale significativo, dal 2010 al 2014. Tale assenza documentale, secondo i giudici, era finalizzata a impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, arrecando così un pregiudizio ai creditori. Gli imputati, tramite il loro difensore, proponevano ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello.
Il Ricorso e la Tesi della Difesa
La difesa degli imputati ha contestato la sentenza di secondo grado sotto due profili principali:
1. Sussistenza del Reato: Si contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici avevano ritenuto provati gli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta, sia sotto il profilo oggettivo (la materialità del fatto) che soggettivo (il dolo specifico).
2. Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche: Si lamentava che la Corte d’Appello avesse negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza un’adeguata giustificazione.
Inoltre, la difesa aveva depositato una memoria aggiuntiva, nel tentativo di superare le criticità del ricorso originario.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni difensive, dichiarando i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Secondo gli Ermellini, la sentenza impugnata era immune da vizi logici o giuridici. La decisione si fonda sulla constatazione che il giudice d’appello aveva fornito una spiegazione esauriente e coerente per ogni punto contestato.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha dettagliato le ragioni della sua decisione, evidenziando come la Corte d’Appello avesse correttamente operato. In primo luogo, la configurabilità del reato era stata giustificata in modo impeccabile: l’elemento oggettivo era palesemente integrato dall’assenza completa della documentazione contabile per quattro anni, mentre il dolo specifico, ovvero l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori, era stato logicamente desunto da tale comportamento. In secondo luogo, anche il diniego delle attenuanti generiche trovava un solido fondamento nelle argomentazioni della Corte territoriale, che aveva indicato gli elementi decisivi per escluderne l’applicazione. La memoria difensiva successiva, infine, non ha apportato elementi nuovi o tali da scalfire la valutazione di inammissibilità del ricorso principale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Quando una sentenza di merito, come in questo caso, espone in modo chiaro, coerente e senza “cadute di logicità” le ragioni della sua decisione, un ricorso basato su contestazioni generiche o sulla mera riproposizione di argomenti già vagliati è destinato all’inammissibilità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’atto di impugnazione deve individuare vizi specifici e non limitarsi a una generica doglianza sulla valutazione dei fatti.
Perché il ricorso per bancarotta fraudolenta è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione logica, coerente e priva di vizi sia sulla sussistenza del reato sia sul diniego delle circostanze attenuanti, e le argomentazioni difensive non hanno saputo individuare specifiche lacune o errori di diritto.
Cosa ha integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale in questo caso?
Il reato è stato integrato dalla totale assenza della documentazione contabile per un periodo di quattro anni (dal 2010 al 2014), comportamento ritenuto finalizzato a impedire la ricostruzione del patrimonio e a danneggiare i creditori.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte d’Appello ha fornito un’adeguata e sostenibile motivazione per il loro diniego, basata su elementi specifici ritenuti decisivi nel caso concreto, e la Cassazione ha confermato la correttezza di tale valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31027 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31027 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a FAGGIANO il 02/10/1973 COGNOME nato a TARANTO il 11/09/1976
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati COGNOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Le distaccata di Taranto, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine sia ritenuta sussistenza del reato sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche, è manifestamente infondato, in quanto: la Corte di appello ha esposto, senza cadute di logicità, le ragioni della configurabilità vuoi dell’elemento oggettivo del reato (i dall’assenza dell’intera documentazione contabile dal 2010 al 2014, cfr. pag. 2 sentenz impugnata) vuoi del dolo specifico che caratterizza il delitto in rassegna (cfr. pagg. 2 e 3 sent impugnata); il diniego delle circostanze attenuanti generiche trova adeguato sostegno nell’indicazione degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (cfr. pagg. 3 e 4 sen impugnata), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri; la memoria depositata dall’avv. COGNOME non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente