Bancarotta fraudolenta: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di bancarotta fraudolenta rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale dell’economia. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui requisiti di ammissibilità del ricorso, ribadendo che la difesa non può limitarsi a una generica contestazione dei fatti, ma deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di due amministratori per il delitto di bancarotta fraudolenta. Dopo una parziale riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d’Appello, che aveva comunque confermato la responsabilità penale, i soggetti coinvolti hanno proposto ricorso per Cassazione. Le lamentele riguardavano principalmente presunte violazioni di legge e vizi di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente gli elementi probatori a loro disposizione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte ha rilevato che i motivi presentati erano basati esclusivamente su considerazioni di fatto, prive di un reale confronto con le argomentazioni della Corte d’Appello. In particolare, è stato evidenziato come i ricorrenti abbiano omesso di esplicitare il ragionamento critico necessario per scardinare le ragioni della decisione precedente, limitandosi a un approccio soggettivo non supportato da rilievi di diritto.
Il principio di specificità dei motivi
Secondo la Cassazione, l’impugnazione deve rispettare il principio di specificità. Questo significa che non basta denunciare un errore, ma occorre indicare esattamente dove il giudice di merito abbia sbagliato e perché tale errore sia decisivo. Nel caso della bancarotta fraudolenta in esame, i ricorrenti non hanno rispettato il disposto dell’art. 581 c.p.p., che impone una correlazione precisa tra i motivi di ricorso e la decisione censurata.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria ordinanza sul richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, sottolineando che il ricorso è inammissibile quando difetta della necessaria correlazione con il provvedimento impugnato. L’atto di impugnazione non può ignorare le ragioni poste a fondamento della sentenza di condanna. Se il ricorrente si limita a riproporre le stesse tesi già respinte nei gradi precedenti senza confutare le nuove spiegazioni fornite dal giudice d’appello, il ricorso risulta intrinsecamente indeterminato e, dunque, non meritevole di esame nel merito.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito in cui ridiscutere i fatti. Per evitare l’inammissibilità e la conseguente condanna al pagamento delle spese e della sanzione in favore della Cassa delle Ammende, è indispensabile che il ricorso sia costruito su basi giuridiche solide e specifiche. La corretta tecnica di redazione dei motivi è l’unico strumento per garantire che le doglianze relative a un reato grave come la bancarotta fraudolenta vengano effettivamente vagliate dalla Suprema Corte.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione non contesta specificamente la sentenza?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La legge richiede che i motivi di impugnazione siano strettamente correlati alle ragioni della decisione del giudice di merito, pena l’impossibilità per la Corte di esaminare il caso.
Quali sono i rischi economici di un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, i ricorrenti sono condannati al versamento di una somma pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Si possono ridiscutere i fatti del processo in Cassazione?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità. Non può valutare nuovamente le prove o i fatti, ma solo verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica e completa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42086 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42086 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME NOME ROCCA D’ARAZZO il DATA_NASCITA COGNOME NOME natc a PRELA’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta;
Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso – con cui i ricorrenti denunzian rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione- sono indeducibili perché fondati su considerazioni di fatto, prive del dovuto confronto con le argomentazioni che la Corte di merito ha posto a base della conferma del giudizio di penale responsabilità degli imputati; ne consegue che i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 co proc. pen., perché hanno seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alle ragioni della decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimi secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto ch quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.