Bancarotta fraudolenta: l’importanza della specificità del ricorso
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della bancarotta fraudolenta e dei requisiti di ammissibilità del ricorso in sede di legittimità. Quando si impugna una sentenza di condanna, la precisione dei motivi non è solo un dettaglio tecnico, ma un requisito essenziale per l’esercizio del diritto di difesa.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo provate le condotte illecite legate alla gestione dell’impresa. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza d’appello non avesse valutato correttamente gli elementi difensivi.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che l’impugnazione presentata era affetta da una genericità tale da non consentire l’individuazione dei rilievi mossi alla sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente non ha saputo indicare quali fossero gli elementi logici o giuridici specificamente errati nella motivazione della Corte d’Appello, limitandosi a una censura astratta.
Bancarotta fraudolenta e requisiti del ricorso
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 581 del codice di procedura penale. Tale norma impone che il ricorso indichi in modo preciso i motivi, con l’enunciazione specifica dei capi della decisione impugnati e delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso della bancarotta fraudolenta, dove la ricostruzione contabile e patrimoniale è complessa, la mancanza di specificità rende impossibile per la Cassazione esercitare il proprio sindacato.
Le motivazioni
La Corte ha motivato l’inammissibilità sottolineando che la sentenza impugnata appariva logicamente corretta e ben strutturata. A fronte di una motivazione coerente, il ricorrente ha l’onere di contrapporre argomentazioni altrettanto specifiche. La genericità del motivo unico ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare i punti critici della decisione precedente. La violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. è stata ritenuta palese, poiché il ricorso era privo dei requisiti minimi di determinatezza richiesti dalla legge per superare il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha ribadito che il ricorso per cassazione non può risolversi in una generica lamentela, ma deve costituire una critica puntuale e documentata. L’inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna per bancarotta fraudolenta, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento evidenzia come la qualità tecnica dell’atto di impugnazione sia determinante per l’esito del processo penale.
Quando un ricorso per bancarotta fraudolenta viene considerato generico?
Un ricorso è generico quando non indica con precisione i punti della sentenza contestati e non spiega in modo dettagliato le ragioni logiche o giuridiche della critica.
Quali sono le conseguenze pecuniarie di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Cosa prevede l’art. 581 c.p.p. per l’ammissibilità dell’impugnazione?
La norma richiede che il ricorso contenga l’indicazione specifica dei motivi, dei capi della sentenza impugnati e delle ragioni di fatto e di diritto a supporto della richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47061 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47061 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORI! APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 20217/2023
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena di condanna per i re bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
Rilevato che il motivo unico del ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione e vizio di motivazione – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motiva sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla bas censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i riliev ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.