Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6355 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6355 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte appello di Torino che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale;
premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell’interesse dell’imputato, il 16 ottobre 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici gi computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza del 22 ottobre 2025, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 230 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 28 – 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, COGNOME., Rv. 276414 – 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 – 01);
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia la violazione degli artt. 40, co 2 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall., con particolare riguardo alla sussisten prescritto elemento soggettivo – è versato in fatto e si limita a reiterare il medesimo ordine di allegazioni disattese dalla Corte di appello, senza confrontarsi compiutamente con la motivazi della sentenza impugnata (la quale, in maniera congrua e logica, ha indicato gli elementi su cu fondato il rigetto del gravame, valorizzando, tra l’altro, le dichiarazioni dello stesso imp spec. p. 3) e finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di f (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/201 Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna denti ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025.