Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3007 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3007 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Terni con cui l’imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2 e 223, r.d. n. 267 del 1942, rideterminando il trattamento sanzionatorio in 4 anni di reclusione;
rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la violazione di legge in relazione all’art. 216, primo comma, legge fall. e il vizio di motivazione circa l’affermazione di responsabilità dell’imputato per la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa alla vendita di alcuni terreni edificabili;
ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità;
rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge in relazione all’art. 223 legge fall. e vizio di motivazione quanto alla qualifica di amministratore di fatto attribuita all’imputato;
ritenuto che esso sia diretto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e sia altresì manifestamente infondato, avendo esso dedotto asseriti difetti della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che con congruo e logico apparato giustificativo, ha dato correttamente conto dell’affermazione di responsabilità dell’imputato;
rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
ritenuto che esso presenti nuovi profili di censura perché inerenti a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza quali motivi di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., secondo quanto si evince dall’incontestato riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025.