Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17149 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17149 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARLATO COGNOME nato a TRAMONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consi g liere NOME COGNOME COGNOME
uditi: il Sostituto Procuratore g enerale della Repubblica presso q uesta Corte di cassazione NOME COGNOME che si è riportato alla re q uisitoria in atti e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso ; nonché l’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse del COGNOME PARLATO, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l’acco g limento dello stesso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 8 maggio 2023 la Corte di appello di Torino, all’esito del gravame interposto da NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia del giorno 11 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Aosta ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di banc fraudolenta patrimoniale, quale amministratore della fallita RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, c d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizi motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato. Ad avviso della di la Corte di merito non avrebbe correttamente considerato il ruolo dei soggetti coinvolti n vicenda (COGNOMECOGNOME COGNOME) che dimostrerebbero come il dominus dell’operazione immobiliare relativa ai beni della fallita COGNOME sarebbe NOME NOMEche non aveva mai lavorato ne settore edilizio), ucciso nel luglio 2014; inoltre, «secondo notizie di stampa mai smentit Val d’Aosta vi erano infiltrazioni della criminalità organizzata, di cui il NOME sarebbe membro, e sarebbe «sconcertante» che la moglie di quest’ultimo – casalinga – abbia maturato un credito ingente verso la società; ancora gli appartamenti di proprietà della fallita eran promessi in vendita a numerose persone (che sarebbero state ingannate e avevano promosso giudizio ex art. 2932 cod. civ.), quindi il patrimonio dell’ente si era ridotto; in ma inspiegabile, il Giudice fallimentare ha ammesso al passivo (nonostante l’opposizione de curatore) il credito di NOME COGNOME in relazione al quale è stata elevata Vinnputazion che ha avuto una decisiva efficienza causale sulla determinazione dede passività addebitate a ricorrente sub specie della distrazione; il reato in imputazione – come esposto nell’atto appello, rispetto al quale vi sarebbe in parte qua un’omessa pronuncia – è di pericolo concreto che ricorrerebbe solo se le poste attive del fallimento, «pagati i privilegi» (recte: i crediti privilegiati), fossero state sufficienti a pagare anche questo credito; il Giudice di merito a confuso le passività fittizie inserite in bilancio con il credito inesistente o simulato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione dell’art. 232 legge f assumendo che la sentenza impugnata avrebbe rilevato che il reato previsto dalla detta norma può essere commesso dal creditore senza il concorso del fallito, senza tuttavia considerare ch possono concorrervi anche altri soggetti (come nella specie chi ha amministrato la fallita pr del COGNOME); e il Giudice di merito avrebbe confuso il fallito con uno dei pre amministratori; inoltre, come chiarito con i motivi di appello, nonostante «il giudicato fallimentare» non sia sindacabile dal giudice penale, la sentenza di primo grado avrebb recepito la sentenza di fallimento sebbene il credito in ragione del quale è stato dichiarato f inesistente.
2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 219, «ultima (recte: ultimo comma) legge fall., 133 e 62-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione, assumendo che la Corte di merito si sarebbe diffusa sui precedenti penali dell’imputato successivi al fatto oggetto del procedimento – eludendo quanto esposto nell’atto di appel
inoltre, alla luce di notizie giornalistiche, «sembra che nelle zone limitrofe alla citta fossero presenti personaggi legati al crimine organizzato» e – «se così fosse» – diverr più comprensibile l’intera vicenda e il ruolo di soggetto succube del COGNOME; ancor motivazione si sarebbe concentrata sui precedenti dell’imputato rispetto all’offensività del f infine, il pericolo che caratterizza il reato non si sarebbe realizzato perché nulla è stato al creditore nella procedura fallimentare.
Il ricorso è inammissibile.
È dirimente considerare che:
tutti i motivi di ricorso adducono una serie di elementi di fatto in maniera asse senza prospettare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv 268360 – 01), senza muovere una compiuta critica alla pronuncia impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01) e – con più diretto riferimento alle censu inerenti al trattamento sanzionatorio – senza considerare che, al riguardo, «il giudice del m esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, pur non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati n 133 cod. pen., considerati preponderanti » (Sez. 5, n. 43952 del 1:3/04/2017, COGNOME, 271269 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02);
inoltre, il primo e il terzo motivo contengono un generico rimando ai motivi di app (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 04/11/2014 – dep. 2015, B., Rv. 264879 – 01); quanto al secondo motivo, non è dato comprendere in che termini possa costituire un vizio della sentenza impugnata il recepimento della sentenza di fallimento, che per consolidata giurisprudenza il giudice penale non p sindacare (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239398 – 01; Sez. 5, n. 21920 de 15/03/2018, COGNOME, Rv. 273188 – 01).
Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannat pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli pro di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fa Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/01/2024.