Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7929 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7929 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROCCAPIEMONTE il 24/02/1962
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME Pietro era stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che so all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettua dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 d 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il primo motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la deduzione relativa alla mancanz di volontà dell’imputato di cagionare il fallimento è del tutto priva di rilievo, atteso che, della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è sufficiente la consapevol volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell’impres di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, Ferro, Rv. 260378);
che il secondo motivo di ricorso, nella censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianz proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che le censure relati al mancato riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale sono manifestamente infondate, atteso che l’imputato è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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-, COGNOME Il Presidente