Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37674 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in data 4 ottobre 2022 della Cort di appello di Bari che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 216, comm nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 legge fall.;
considerato che il primo e il secondo motivo – con cui si lamentano la violazione della leg penale e il vizio di motivazione, rispettivamente in ordine all’affermazione di responsa dell’imputato, nonché in ordine alla qualificazione dei fatti sub specie della bancarotta fraudolenta e non anche della bancarotta semplice) -, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza addurne effettivamente il travisamento, affidandosi ad enunciati essertivi (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, 268360 – 01); inoltre, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata nella parte in assume che la custodia delle scritture contabili da parte del consulente della società ex se escluda la responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (cfr. Sez 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 – 01); nonché nella parte in cui adduce l’ignoranza dell legge penale da parte del ricorrente (il cui titolo di studio è la licenza elementare), at «l’ignoranza inevitabile della legge, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 1988, vale soprattutto per chi versa in situazioni soggettive di sicura inferiorità» e non pu essere strumentalizzata per coprire condotte superficiali o indifferenti da parte di soggetti da «sono esigibili particolari comportamenti diretti a conoscere la disciplina normativa che r l’attività svolta» (Sez. 6, n. 15620 del 03/03/2022, Pasanisi, Rv. 283146 – 01; cfr. già Sez. 8154 del 10/06/1994, COGNOME, Rv. 197885 – 01, la quale – a proposito dell’inevitabili dell’ignorantia legis, ha chiarito che il c.d. «”dovere di informazione”, attraverso l’espletamento qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia [ è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attivi i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una “culpa levis” nello svolgimento dell’indagine giuridica. Per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza, occorre, cioè, che da un comportame positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenzia l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione normati conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto»); Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che il terzo motivo, con cui si richiede l’applicazione delle pene sostitut cui all’art. 20-bis cod. pen., è inammissibile perché, «in tema di pene sostitutive delle pene det brevi, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 95, comma 1, d.lgs 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di appello determina in sé la penden del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché, ove detta sentenza sia stata pronunciata pr del 30 dicembre 2022», come nella specie, «l’istanza di sostituzione della pena detentiva non p essere presentata alla Corte di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo tal data, ma va proposta, entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza, al giudice dell’esecu (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285229 – 01);
considerato che il quarto motivo, con cui si deduce la prescrizione del reato, manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione deve essere fatto decorrere dalla dat del decreto di liquidazione coatta del 21 novembre 2011 e – tenuto conto della pena edittale massima di dieci anni per i reati in contestazione, nonché della recidiva reiterata (che comporta un aume della metà, oltre che dell’interruzione (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) – non risulta spirato;
ritenuto che, alla luce di quanto appena esposto in ordine al quarto motivo, non occorr dilungarsi per evidenziare la manifesta infondatezza del quinto motivo che – in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità – assume che nei casi di manifesta infondatezza del ricors per cassazione (a differenza delle ipotesi di inammissibilità in rito) consentirebbe di ri l’intervenuta prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 – 01)
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.