Bancarotta fraudolenta: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i limiti del giudizio di legittimità, dichiarando inammissibile il ricorso di un amministratore condannato per bancarotta fraudolenta. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna, confermata dalla Corte d’Appello di Torino, di un amministratore unico di una società a responsabilità limitata per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. La società era stata dichiarata fallita nel 2016. Secondo l’accusa, confermata dai giudici di merito, l’amministratore aveva posto in essere una serie di operazioni distrattive che avevano completamente azzerato l’attivo societario. Tali condotte avevano causato l’accumulo di un debito superiore al milione di euro, con grave pregiudizio per i creditori sociali. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Per essere ammissibile, l’impugnazione deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni giuridiche su cui si fonda la sentenza impugnata, evidenziando eventuali errori di diritto.
Le motivazioni sulla bancarotta fraudolenta
Nel motivare la propria decisione, la Corte ha specificato che l’unico motivo di ricorso presentato dall’imputato era ‘non deducibile in sede di legittimità’. In sostanza, il ricorrente si era limitato a riprodurre profili di censura già ‘adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici’ dal giudice d’appello. Mancava, quindi, una critica mirata a smontare il ragionamento della Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la sentenza d’appello avesse chiarito in modo inequivocabile le responsabilità dell’amministratore, spiegando come le sue azioni distrattive avessero causato l’azzeramento dell’attivo e generato un ingente passivo. Di fronte a una motivazione così solida, un ricorso generico e ripetitivo non poteva che essere dichiarato inammissibile. A seguito dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa pronuncia rappresenta un importante monito sulla tecnica di redazione dei ricorsi per Cassazione in materia penale, in particolare nei casi complessi come la bancarotta fraudolenta. Non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove operata dai giudici di merito. È indispensabile, invece, individuare e argomentare specifici vizi di legittimità, dimostrando in che modo la Corte d’Appello abbia errato nell’applicazione della legge o sia incorsa in un vizio logico manifesto della motivazione. In assenza di tali elementi, il ricorso si espone a una quasi certa declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al versamento di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo l’amministratore è stato condannato in appello?
È stato condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, commessa in qualità di amministratore unico di una S.r.l., per aver azzerato l’attivo societario e accumulato un debito di oltre un milione di euro a danno dei creditori.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva censure già esaminate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale specifica commesso in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita nel 2016;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. In particolare, il giudice d’appello ha chiarito come le distrazioni realizzate dall’imputato hanno azzerato del tutto l’attivo societario, accumulando un debito per oltre un milione di euro in pregiudizio alla massa dei creditori;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024