Bancarotta fraudolenta: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i limiti del giudizio di legittimità in materia di bancarotta fraudolenta. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, chiarendo quali motivi di doglianza non possono trovare accoglimento in questa sede.
I fatti del processo
Il caso riguarda un soggetto condannato dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione. All’imputato era stata riconosciuta la qualifica di amministratore di fatto della società fallita. Le sentenze di merito avevano affermato la sua responsabilità penale, concedendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza con l’aggravante prevista dalla legge fallimentare.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi di censura.
I motivi del ricorso per bancarotta fraudolenta
Il ricorrente ha basato la sua difesa principalmente su quattro punti:
1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione: L’imputato contestava l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, sostenendo che la sua posizione fosse stata travisata.
2. Travisamento della prova: Anche questo motivo si concentrava sulla presunta errata valutazione degli elementi probatori che avevano portato i giudici a ritenerlo il gestore effettivo dell’impresa.
3. Vizio di motivazione su questioni specifiche: Il ricorrente lamentava una motivazione carente riguardo alla circostanza della consegna di titoli in bianco e al loro successivo riempimento.
4. Difetto di motivazione sulle pene accessorie: Infine, veniva contestata la mancanza di una giustificazione adeguata per la quantificazione delle pene accessorie.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Le motivazioni fornite sono di fondamentale importanza per comprendere i limiti del giudizio di Cassazione. I giudici hanno chiarito che i primi due motivi di ricorso, relativi alla qualifica di amministratore di fatto e al travisamento della prova, erano inammissibili perché si traducevano in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda. In sostanza, l’imputato non stava denunciando un errore di diritto, ma stava chiedendo alla Cassazione di riesaminare i fatti e le prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato come tali doglianze fossero mere ripetizioni di censure già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Per quanto riguarda il terzo e il quarto motivo, relativi ai titoli in bianco e alle pene accessorie, la loro inammissibilità derivava da un’altra ragione procedurale: erano stati proposti per la prima volta in Cassazione. Il nostro sistema processuale prevede che le questioni debbano essere sollevate e discusse nei gradi di merito (Tribunale e Appello). Introdurre nuove censure direttamente davanti alla Corte di Cassazione non è consentito.
Le conclusioni
La decisione finale è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non ricostruire i fatti. Pertanto, un ricorso basato su una richiesta di nuova valutazione delle prove o su argomenti mai presentati prima è destinato a fallire.
Perché il ricorso per bancarotta fraudolenta è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché alcuni motivi chiedevano alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa in sede di legittimità, mentre altri motivi sollevavano questioni che non erano mai state presentate nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile presentare nuovi argomenti o prove per la prima volta in Cassazione?
No, la sentenza conferma che non è possibile presentare motivi di ricorso o argomentazioni nuove per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione. Le questioni devono essere state già discusse nei gradi di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39423 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALESSANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, ha confermato la sentenza del 7 giugno 2023 del Tribunale di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza all’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1. L. fall., l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorrente ha ulteriormente argomentato con memoria del 24 settembre 2024;
che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale, del travisamento della prova e del vizio di motivazione in relazione all’attribuita qualifica di amministratore di fatto, sono inammissibili in quanto, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, invocano un’inammissibile rivalutazione degli elementi probatori e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato);
che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta il vizio della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla circostanza della consegna di titoli in bianco da parte dell’amministratore al ricorrente e il loro conseguente riempimento e il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione delle pene accessorie, sono inammissibili in quanto risultano prospettati solo in questa sede;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
igliere estensore Il