Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37553 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37553 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha parzilmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F., aggravato per entrambi dalla recidiva reiterata, rideterminando la pena loro inflitta, riducendo le pene accessorie fallimentari loro applicate concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena (fatto commesso in Trieste 14 novembre 2016, data della dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE, di cui gli imputati erano, rispettivamente, amministratore di diritto ed amministratore di fatto);
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli mputati, a mezzo del comune difensore e con unico atto di impugnativa, affidato a due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che ambedue i motivi di ricorso, con i quali si censura – sotto l’egida formale del vizi di violazione di legge e del vizio di motivazione – l’operata valutazione delle prove in punto sussistenza dell’elemento materiale del reato (ossia, in relazione all’esistenza delle fattur tramite le quali sono state operate le distrazioni contestate) e in punto di riqonoscibilità d indici sintomatici della funzione gestoria di fatto da parte di COGNOME NOME della società fallita, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduldtive di quelle, già articolate in sede di gravame, adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del’ 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha puntualizzato: quanto alla fattura n. 51/2015, che era stata emessa dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE quando quest’ultima società era ormai inattiva da mesi e che non vi era prova dell’effettiva esecuzione dei lavori in essa riportati; quanto alla fattura n. 52/2015, che era stata emessa oltre un anno dopo l’asserita prestazione, che parimenti non era stata offerta nOsuna prova circa l’effettiva esecuzione dei lavori e che, in ogni caso, l’importo delle due fatture era perfettament coincidente con il prestito che RAGIONE_SOCIALE aveva erogato a COGNOME NOMENOME quanto all’ulteriore fattura n. 14/2015, emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che il detto documento riportava l’oggetto della prestazione effettuata nei confronti della fallita in termini assolutamente generi cfr. pag. 12 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto degli element sintomatici di cogestione della società, rappresentativi dell’esercizio di un’apprezzabile attivi gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale da parte di COGNOME NOME), non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (in tema di sindacato di legittimità qualifica di amministratore di fatto cfr. Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Rv. 255767), al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito (in punto di sussistenza del fatto e di accertamento della responsabilità) nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopiqa evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso 1’11 settembre 2024
Il Presidente