Bancarotta Fraudolenta: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia di bancarotta fraudolenta. Il caso analizzato riguarda due imprenditori condannati per distrazione di beni aziendali e occultamento di scritture contabili, la cui condanna è stata sostanzialmente confermata in appello. La Suprema Corte ha rigettato il loro ulteriore ricorso, dichiarandolo inammissibile e offrendo spunti fondamentali sulla specificità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Processo
Due soci amministratori di una società sono stati condannati in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte d’Appello di Napoli, pur riformando parzialmente la sentenza riducendo le pene accessorie, ha confermato la loro responsabilità penale. Gli imputati hanno quindi proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali: il primo contestava la prova della distrazione della merce e del denaro, basata a loro dire su mere presunzioni; il secondo criticava la valutazione sulla gravità dei fatti e la commisurazione della pena.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Bancarotta Fraudolenta
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati e generici. Per quanto riguarda la bancarotta fraudolenta patrimoniale, i giudici hanno chiarito che la prova dell’esistenza della merce (e della sua successiva distrazione) non si basava su presunzioni, ma su un dato oggettivo e incontestabile: le fatture di acquisto consegnate al curatore fallimentare. Se la merce è stata acquistata, doveva trovarsi nel magazzino. La sua assenza, non giustificata, costituisce prova della distrazione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come le censure relative alla posizione di uno degli imputati fossero del tutto nuove, mai sollevate nel giudizio d’appello, e quindi inammissibili in sede di legittimità. Questo principio ribadisce l’importanza di articolare tutte le proprie difese nei gradi di merito.
La Bancarotta Documentale e il Dolo Specifico
Anche le doglianze relative alla bancarotta documentale sono state giudicate inammissibili. La generica contestazione delle dichiarazioni del curatore non è sufficiente a scalfire l’impianto accusatorio. La Corte ha confermato che il dolo specifico del reato, ovvero l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori, è stato correttamente desunto dalle modalità con cui è stata consumata la bancarotta patrimoniale e dalla natura dei documenti contabili mancanti. La mancata consegna di alcune fatture del 2011, sebbene menzionata, non è stata ritenuta un elemento essenziale per la configurabilità del reato, già provato da altre mancanze.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi procedurali consolidati. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese svolte in appello, né può limitarsi a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Deve, invece, confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone vizi logici o giuridici. Nel caso di specie, i ricorrenti non si sono compiutamente confrontati con le argomentazioni della Corte d’Appello. La prova della distrazione era solida, basata sulle fatture d’acquisto, e l’ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita (lecita o illecita) era irrilevante. Le censure erano quindi generiche e, in parte, inedite, violando così i requisiti di ammissibilità del ricorso. Anche le critiche sulla valutazione della gravità dei fatti sono state considerate censure di merito, non consentite in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che il giudizio di Cassazione ha una funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione, non di riesame dei fatti. Per gli operatori del diritto, insegna che un ricorso, per avere successo, deve essere puntuale, specifico e non può introdurre temi non dibattuti nei precedenti gradi di giudizio. Per gli imprenditori, è un monito sulla corretta tenuta della contabilità e sulla tracciabilità dei beni aziendali, la cui assenza ingiustificata può integrare il grave reato di bancarotta fraudolenta.
Come può essere provata la distrazione di beni nella bancarotta fraudolenta?
La prova può essere basata su elementi oggettivi come le fatture di acquisto consegnate al curatore. Se la merce risulta acquistata ma non viene rinvenuta in magazzino senza giustificazione, la sua distrazione si considera provata, indipendentemente dall’effettivo ricavo di una eventuale vendita.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando è manifestamente infondato o generico, cioè non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, oppure quando introduce motivi di censura (doglianze) che non erano stati presentati nel precedente grado di giudizio (appello).
Come viene accertato il dolo specifico nella bancarotta documentale?
Il dolo specifico, ossia l’intenzione di trarre un ingiusto profitto o di danneggiare i creditori, può essere legittimamente desunto dalle modalità concrete della condotta (come la distrazione di beni) e dalla natura e importanza delle scritture contabili che sono state occultate o distrutte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31595 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31595 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono con unico atto a firma del comune difensore avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli ha confermato la loro condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, provvedendo, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, a ridurre la durate delle pene accessorie fallimentari agli stessi irrogate.
Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato e generico, atteso che la sentenza impugnata, con la cui motivazione i ricorrenti non si sono compiutamente confrontati, non ha fondato la prova dell’esistenza della merce ovvero dei ricavi relativi alla sua vendita di cui si assume la distrazione su mere presunzioni, come eccepito, bensì in principalità sulla base delle fatture di acquisto consegnate al curatore. È dunque certo che la società avesse un magazzino e che la merce acquistata non sia stata rinvenuta, rimanendo irrilevante l’effettivo ammontare dei ricavi conseguiti dall’eventuale vendita, ancorché legittimamente, in tal senso, la Corte ha fatto affidamento in proposito anche sui valori dichiarati nei bilanci societari. Ed in proposito la motivazione della sentenz impugnata si salda con quella di primo grado, rimasta incontestata sul punto, quanto alla valutazione di attendibilità delle annotazioni contabili e dell’esistenza all’apertura de liquidazione, dunque, del residuo di cassa di cui è stata assunta la distrazione da parte del COGNOME. Peraltro le censure svolte con il ricorso in merito alla posizione di quest’ultim devono ritenersi comunque inammissibili in quanto inedite, avendo ad oggetto un autonomo profilo non già devoluto con il gravame di merito al giudice dell’appello.
Considerato che non meno inammissibili sono le doglianze relative alla contestata bancarotta documentale, attesa la generica evocazione di presunte dichiarazioni rese dal curatore in senso contrario a quello riportato nelle sentenze di merito. Quanto alla sussistenza del dolo specifico del reato la motivazione della sentenza lo ha legittimamente desunto dalle modalità di consumazione della bancarotta patrimoniale e dalla natura delle scritture risultate assenti, mentre, per quanto riguarda la mancata consegna delle fatture relative al 2011, la Corte non ha sostenuto di aver ritenuto essenziale la circostanza ai fini della configurabilità del reato.
Considerato che quelle prospettate con il secondo motivo si rivelano essere mere censure in fatto, posto che la valutazione sulla gravità dei fatti accertati svolta in pr grado era funzionale alla commisurazione della pena, mentre di diversa natura è quella effettuata in appello in funzione del giudizio sulla pericolosità degli imputati.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/5/2024