Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31495 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del 09.10.2023 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose ex artt. 110 cod. pen., 223 commi 1 e 2 n.1 in relazione all’art. 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 I. fall., e lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre a pene accessorie.
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente l’uno, violazione di legge penale in riferimento agli artt. 216 e 22 I.fall. e vizio di motivazione in ordine alle distrazioni contestate e alla bancaro cd. documentale e, l’altro, violazione di legge penale in relazione agli artt. 216 223 I.fall. e vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione dei fatti contes nella fattispecie della bancarotta semplice o preferenziale, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione RAGIONE_SOCIALE censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, nonché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., qua alla bancarotta documentale e alla sua riferibilità all’imputato, pagg. 14 e 15 del sentenza impugnata; quanto alla bancarotta distrattiva, cfr. pagg. 7 e 8 dell sentenza impugnata che ha per altro verso già escluso la configurabilità della preferenziale, con argomenti congrui, in relazione agli emolumenti asseritannente posti a giustificazione di una parte RAGIONE_SOCIALE sottrazioni di denaro, ed indicat maniera del tutto generica);
che esula, in ogni caso, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge penale in relazione all’art. 122 cod. pen. e vizio di motivazione sulla mancata prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e sull’esclusion della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la
graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nell discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enuncia negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 16 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE ‘ende.
Così deciso il 16 maggio 2024.