Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24366 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore del ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore del ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo riformava la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti dei ricorrenti solo in punto di rideterminazione delle pene accessorie, per le condotte di bancarotta distrattiva e documentale commesse quali amministratori della società RAGIONE_SOCIALE, meglio descritte nei capi da 1) a 10) dell’imputazione.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione innanzitutto l’imputato NOME COGNOME, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per mancanza assoluta, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle specifiche censure formulate con l’atto d’appello.
A fondamento dell’impugnazione, il COGNOME deduce che la Corte d’appello di Palermo si sarebbe limitata a fare riferimento alla decisione di primo grado, nonché alle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico del Pubblico Ministero, senza considerare i puntuali motivi di appello relativi a ciascun capo dell’imputazione.
Evidenzia, inoltre, che, come puntualmente documentato, a differenza di quanto ritenuto nei gradi di merito, lo stato di dissesto non era già intervenuto alla data del 31 dicembre 2011.
Sottolinea, di poi, che, rispetto ai capi 9), 10) e 11) dell’imputazione, il fascicolo della società fallita è privo di documentazione allegata e, dunque, l’accertamento della sua responsabilità penale si fonderebbe solo sulla relazione del curatore e sulle successive integrazioni, ciò che non sarebbe giustificato, come invece assunto sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello, per il fatto che la relazione del curatore è un atto pubblico, in quanto integrerebbe una grave violazione del diritto di difesa.
Evidenzia, infine, che alcuna considerazione sarebbe stata compiuta circa la situazione concreta nella quale si era verificato il dissesto della società fallita, che aveva avuto risultati positivi, come era stato riconosciuto dalla medesima decisione censurata, sino a quando esso ricorrente non era stato vittima di accertati fenomeni estorsivi.
Propone ricorso per cassazione anche l’imputata NOME COGNOME a mezzo dell’AVV_NOTAIO, affidandosi a un unico motivo di impugnazione, sostanzialmente sovrapponibile a quello del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, di analogo tenore, sono inammissibili.
Sotto un primo aspetto rileva, in tale direzione, che, diversamente da quanto assunto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha puntualmente ripercorso, per ciascuno dei capi di imputazione, le censure formulate con l’atto di appello, disattendendo le stesse con argomentazioni non manifestamente irragionevoli e fondate su un puntuale confronto, ove necessario, con le argomentazioni difensive e, in particolare, con quelle rivenienti il proprio fondamento nella consulenza tecnica di parte.
In particolare, quanto al capo 3) dell’imputazione, afferente la distrazione di una serie di somme in favore di alcuni fornitori (e, per l’importo di 7.885,41 euro, in favore dello stesso COGNOME per assunti servizi prestati in favore della società fallita), rispetto alle doglianze difensive sulle fatture esistenti e non registrate in contabilità aziendale, all’esito di un’attenta disamina di questa nei movimenti con i singoli fornitori, la Corte territoriale ha disatteso le stesse osservando che era mancato un riscontro con le fatture passive di valore corrispondente alle somme movimentate. Inoltre la stessa decisione ha congruamente osservato che, in alcuni casi, era risultata priva di giustificazione la movimentazione della somma per presunti servizi resi dall’imputato COGNOME alla fallita, e in altri non vi era corrispondenza nella contabilità della RAGIONE_SOCIALE di somme pagate nel 2013 per asserite forniture di merci da parte di RAGIONE_SOCIALE (pag. 29, ultimo capoverso della sentenza impugnata).
In relazione al capo 4), la Corte territoriale, con peculiare riguardo alla distrazione di cui al punto b) della somma di euro 68.575,41 per assunti anticipi a fornitori di beni, ha ritenuto congruamente provata la distrazione contestata perché la merce per la quale sarebbero stati corrisposti detti anticipi non risultava ricevuta dalla fallita (pag. 30-31 della decisione censurata).
Con riferimento al capo 5), ancora, la sentenza d’appello ha osservato, rispetto ad uscite contestate per la somma di euro 55.942,50, iscritte nel conto “altri costi del personale”, che la giustificazione addotta dalla COGNOME per la quale si sarebbe trattato di anticipazioni di netti in busta relativi al distacco del personale di altre società del gruppo, è rimasta priva di riscontro sia nella contabilità delle società distaccanti che in quella della fallita (pag. 31 della decisione impugnata).
Quanto al capo 6) dell’imputazione, la Corte territoriale ha osservato che la contestata assenza dei documenti di supporto di alcune scritture contabili della società fallita è stata ammessa finanche dal consulente della parte, oltre che da quello del pubblico ministero (pag. 32 della sentenza impugnata).
Con riferimento ai capi 7) e 8), d’altra parte, la pronuncia della Corte d’appello ha adeguatamente dato conto che il convincimento del giudice di primo grado si era correttamente formato rispetto alle annotazioni del curatore, asseverate dal consulente del Pubblico Ministero nella sua relazione, non “scalfite” dalle doglianze formulate dagli appellanti (pag. 33 della sentenza impugnata).
A fronte di dette congrue argomentazioni della Corte territoriale, è precluso qualsivoglia sindacato in questa sede poiché l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Ciò in quanto esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
Con riferimento, di poi, alla doglianza circa l’assenza nel fascicolo della documentazione allegata alla relazione del curatore fallimentare ed ai successivi allegati, le censure si palesano, parimenti, manifestamente infondate in quanto, per un verso, non è illogica l’argomentazione delle decisioni di merito correlata al peculiare ruolo pubblicistico rivestito dal curatore, che si riverbera sulla natura fidefacente degli atti redatti dal medesimo e, per un altro, la stessa puntuale contestazione del teorema accusatorio con riguardo a ciascuno dei capi dell’imputazione, anche attraverso una consulenza contabile di parte, denota che alcuna violazione del diritto di difesa costituzionalmente rilevante si è in concreto realizzata.
Ancora, rispetto al momento nel quale si è verificato lo stato di dissesto della società, i ricorrenti trascurano di considerare che la Corte territoriale ha confermato la valutazione del Tribunale circa la sussistenza della crisi già alla data del 31 dicembre 2011 con la logica argomentazione, corredata di specifiche indicazioni quanto alle operazioni contabili compiute, che erano stati posti in essere una serie di accorgimenti.
Peraltro, vi è anche che, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite nella fondamentale pronuncia “COGNOME“, l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza
dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805 – 01).
Infine, quanto alla peculiare situazione nella quale si sono trovati i ricorrenti anche quali vittime di un fenomeno estorsivo, essa è stata considerata, come congruamente evidenziato dalla Corte d’appello, mitigando il trattamento sanzionatorio.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 GLYPH