Bancarotta Fraudolenta Patrimoniale: L’Inammissibilità del Ricorso Basato su Censure di Fatto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Il caso in esame riguarda una condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, dove l’imputato ha tentato, senza successo, di contestare la valutazione delle prove effettuata dai giudici dei precedenti gradi.
I Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Secondo l’accusa, confermata sia in primo grado che in appello dalla Corte di Cagliari, l’imputato avrebbe svuotato la propria società, rendendola incapace di proseguire l’attività. La condotta incriminata consisteva principalmente nell’aver dato in affitto le attrezzature aziendali, di fatto privando l’impresa dei suoi beni strumentali essenziali.
L’imprenditore, ritenendo ingiusta la condanna, ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’analisi sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale
Il ricorrente ha cercato di smontare l’impianto accusatorio sostenendo tre punti principali:
1. Irrilevanza della dismissione: L’imputato sosteneva che la dismissione delle commissioni e il licenziamento del personale fossero irrilevanti ai fini della decisione.
2. Canone d’affitto congruo: Contestava la presunta irrisorietà del canone d’affitto percepito per le attrezzature, definendolo non trascurabile.
3. Inconsapevolezza dello stato di dissesto: Affermava di non essere stato a conoscenza dello stato di grave difficoltà finanziaria della società.
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti i motivi, qualificandoli come manifestamente infondati e meramente contestativi.
La Logica Dietro la Decisione della Corte
Gli Ermellini hanno evidenziato come le argomentazioni del ricorrente non fossero altro che “censure in fatto”. In altre parole, l’imputato non ha lamentato un’errata applicazione della legge, ma ha tentato di proporre una diversa lettura delle prove e dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva costruito una motivazione logica e coerente, spiegando come l’affitto delle attrezzature, unito ad altre circostanze come il licenziamento del personale, avesse deliberatamente posto la società nell’impossibilità di operare. Riguardo alla presunta inconsapevolezza dello stato di crisi, i giudici hanno ritenuto illogica tale affermazione, dato che l’imputato era a conoscenza della revoca dei fidi bancari, un segnale inequivocabile di dissesto finanziario.
Le motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica o contraddittoria. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione ragionevole e ben ancorata alle risultanze processuali. I motivi del ricorso, invece, si limitavano a contestare questa valutazione senza evidenziare vizi di legge, risultando così manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili.
Le conclusioni
La decisione della Suprema Corte si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta non solo la conferma definitiva della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: le strategie difensive in Cassazione devono concentrarsi su questioni di diritto e violazioni procedurali, non su tentativi di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già consolidato nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso non può basarsi su “censure in fatto”, ovvero tentativi di ottenere una nuova valutazione delle prove. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Affittare i beni di un’azienda in crisi può costituire bancarotta fraudolenta?
Sì, secondo l’ordinanza, se l’affitto delle attrezzature essenziali, unito ad altre azioni come il licenziamento del personale, pone la società nell’impossibilità di proseguire la propria attività, tale condotta può integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’ANTIOCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato perché la Corte ha sostanzialmente escluso la rilevanza della dismissione delle commissioni e del licenziamento del personale, se non per evidenziare come, attraverso l’affitto delle attrezzatture, la societ sia stata posta nell’impossibilità di proseguire la propria attività.
Rilevato che il secondo motivo relativo all’asserita non irrisorietà del canone d’affitto quelle proposte dal ricorrente sono invece soltanto censure in fatto e meramente contestative della peraltro logica motivazione resa dai giudici del merito coerentemente con le risultanze esposte in sentenza.
Rilevato che analoghe considerazioni valgono per le censure articolate con il terzo motivo in merito alla valutazione del significato probatorio di alcune risultanze, che peraltro evidenziano come invero l’imputato non potesse essere inconsapevole dello stato di sostanziale dissesto della società avendo avuto notizia della revoca dei fidi bancari, come logicamente ritenuto dalla sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i 7 mar o 2024