Bancarotta Fraudolenta: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14175 del 2024, ha affrontato un caso di bancarotta fraudolenta, fornendo chiarimenti cruciali sui limiti del sindacato di legittimità riguardo alla valutazione delle circostanze del reato e all’applicazione dei benefici di legge. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore, confermando la condanna emessa dalla Corte d’Appello e ribadendo principi consolidati in materia.
I Fatti del Processo
Un imprenditore veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. La condanna si basava sull’accertata sottrazione di beni dal patrimonio aziendale, azione che aveva danneggiato i creditori. L’imputato decideva di ricorrere per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali: il primo contestava la sussistenza di una circostanza aggravante, mentre il secondo lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Corte di Cassazione sulla bancarotta fraudolenta
La Suprema Corte ha esaminato meticolosamente i motivi del ricorso, giudicandoli tutti infondati e, in parte, manifestamente tali, portando così a una declaratoria di inammissibilità.
Il Primo Motivo di Ricorso: L’Aggravante Contestata
Il ricorrente lamentava un’errata applicazione della legge e un vizio di motivazione riguardo alla circostanza aggravante. La Cassazione ha respinto questa doglianza, ricordando un principio consolidato: nel reato di bancarotta fraudolenta, l’aggravante legata al danno patrimoniale non si valuta in relazione all’entità del passivo, ma in base alla diminuzione complessiva della massa attiva disponibile per i creditori. La Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato il valore totale dei beni sottratti e il contesto cronologico, fornendo una motivazione logica e priva di vizi.
Il Secondo Motivo: Attenuanti e Sospensione della Pena
Il secondo motivo era diviso in due parti. Con la prima, si denunciava la mancata concessione delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sull’aggravante. La Corte ha definito questa censura generica e manifestamente infondata. Richiamando una sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), ha ribadito che il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è una valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
Con la seconda parte, si contestava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Anche questo punto è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto la pena inflitta, pari a tre anni di reclusione, è per legge ostativa all’applicazione di tale beneficio, i cui limiti sono stabiliti dall’art. 163 del codice penale.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi di ricorso. I giudici hanno sottolineato come le censure del ricorrente mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata esente da illogicità e pienamente conforme ai principi giurisprudenziali. La pena inflitta, superiore ai limiti di legge per la sospensione condizionale, rendeva la relativa doglianza palesemente infondata. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce alcuni punti fermi nella giurisprudenza sulla bancarotta fraudolenta. In primo luogo, l’aggravante si valuta sulla base della effettiva riduzione del patrimonio a disposizione dei creditori. In secondo luogo, le valutazioni del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze sono difficilmente attaccabili in Cassazione se la motivazione è adeguata. Infine, l’applicazione dei benefici di legge, come la sospensione condizionale, è strettamente vincolata a presupposti oggettivi, come l’entità della pena, che non possono essere derogati. La decisione si traduce in una condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità del suo ricorso.
Come viene valutata la circostanza aggravante nel reato di bancarotta fraudolenta?
La circostanza aggravante viene valutata in relazione alla diminuzione globale della massa attiva disponibile per i creditori, considerando il valore complessivo dei beni sottratti, e non in base all’entità del passivo.
È possibile contestare in Cassazione il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti?
No, non è possibile se la valutazione del giudice di merito non è frutto di arbitrio o di un ragionamento illogico e se è sorretta da una motivazione sufficiente. Si tratta di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena in questo caso?
La sospensione condizionale è stata negata perché la pena inflitta, pari a tre anni di reclusione, è superiore al limite massimo previsto dall’articolo 163 del codice penale per la concessione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14175 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14175 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’ Appello di Roma del 10 giugno 2023 ha confermato la pronunzia di condanna emessa dal Tribunale di Roma per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva ex artt. 216 comma 1, 219 comma 1, 223 comma 1 del R.D. 267/1942;
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante reitera censura già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla corte di merito (pag. 4) che con motivazione immune da vizi logici, dopo avere ricordato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale la circostanza aggravante in questione è valutata non in relazione alla entità del passivo, quanto in relazione alla diminuzione globale della massa attiva disponibile per i creditori, ha valorizzato il valore complessivo dei beni sottratti alla esecuzione concorsuale unitamente al dato cronologico.
-Rilevato che il secondo motivo di ricorso nella sua prima doglianza con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante è generico oltre a non essere consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte a Sez. Un. secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).
-Considerato che il secondo motivo di ricorso nella sua seconda doglíanza con cui il ricorrente rileva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all mancata concessione della sospensione condizionale è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, atteso che la pena inflitta (pari a tre anni) è ostativa all’applicazione del beneficio di cui all’ 163 cod. pen.
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
II Çonsiglieye estensore
Il Presidente