Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME COGNOME nato a SANTA NOME CAPUA VETERE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta ad COGNOME NOME e COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 40, comma 2, 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, RD 267/1942 (capo A) e 40, comma 2, 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, RD267/1942 (capo B) (fatti commessi in Udine dal 26 ottobre al 3 novembre 2017);
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando quattro motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo ed il secondo motivo, che denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dei ricorrenti in relazione ai reati ascritti, segnatamente in punto di prova dell’elemento soggettivo del delitto di bancarott fraudolenta documentale da sottrazione delle scritture contabili aziendali (dolo specifico), so affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pagg. 6 – 8, punti 1.1, 2.1 e 2.2 della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie in presenza, comunque, di apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di sussistenza degl elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è manifestamen infondato, posto che per il diritto vivente «Ai fini della sussistenza del reato di banca fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazio ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività» (Sez. U, n. 224 del 31/03/2016, Rv. 266804); «L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria l consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.» (Sez. U, n. 22474 de 31/03/2016, Rv. 266805), come nel caso che occupa, in cui i ricorrenti, nei rispettivi ruoli gest della società fallita, sono venuti meno al loro obbligo di vigilare sull’integrità del patr societario e non hanno neppure adempiuto all’onere di riferire circa la destinazione impressa ai beni aziendali distolti dal patrimonio medesimo (vedasi pagg. 7 – 8 della sentenza impugnata);
che il quarto motivo, che lamenta la violazione degli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 6 – 8 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente